Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42689 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN CONO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
lette le conclusioni del difensore dell’imputato NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, ha applicato a NOME COGNOME – ritenuto gravemente indiziato del reato di omicidio pluriaggravato commesso in data 1 agosto 1992 ai danni di NOME COGNOME – la misura della custodia in carcere.
Osserva a ragione, con riferimento al tema delle esigenze cautelari, che non risultano acquisiti elementi idonei a vincere la presunzione prevista dall’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen per i reati di omicidio e per quelli compresi nell’elenco di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen. Anzi, depongono nel senso della sussistenza del pericolo, attuale e concreto, di reiterazione della condotta criminosa non solo l’efferatezza del delitto e la protrazione fino all’attualit dell’operatività del clan mafioso di appartenenza dell’indagato, ma anche la personalità di quest’ultimo, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, tra cui la partecipazione ad associazione mafiosa fino al 2002 e a più reati di estorsione, commessi fino al 2003.
Neanche il tempo trascorso dall’epoca di consumazione del reato per cui si procede, per quanto lungo, un elemento idoneo a vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. posto che l’indagato dopo l’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto nell’DATA_NASCITA:
ha continuato a commettere reati nel medesimo contesto mafioso;
è rimasto a lungo detenuto senza recidere il suo rapporto con il clan;
aveva fino ad epoca recente, circa cinque anni addietro, sia pure agendo quale mandante, posto in essere condotte intimidatorie allo scopo di conseguire l’impunità per il reato sub iudice, condizionando le dichiarazioni rese dagli appartenenti alla famiglia COGNOME, depositari di informazioni sull’omicidio (pagg. 17 e seg.).
Ritengono i Giudici della cautela che le individuate esigenze cautelari siano di eccezionale rilevanza e, quindi, idonee a consentire il superamento della presunzione prevista in favore dei soggetti ultrasettantenni. Infatti, COGNOME, che aveva già operato come mandante, commissionando il brutale omicidio di un amico, potrebbe ancora, nonostante l’età avanzata, impartire ai sodali ordini diretti alla commissione di gravi delitti ove non sottoposto alla misura carceraria. Né tale pericolo può essere scongiurato con l’applicazione di un misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari, posto che COGNOME potrebbe servirsi dei congiunti per comunicare all’esterno, così come già fatto a proposito delle intimidazioni esercitate nei confronti dlele persone informate sui fatti.
Ricorre NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione riferiti espressamente alle esigenze cautelari e non invece ai “gravi indizi di colpevolezza”, la cui confutazione, si legge nell’atto di impugnazione, “comporterebbe una necessaria analisi del merito”.
Lamenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata abbia seguito un iter logico giuridico erroneo. Essa ha, infatti, posto a fondamento della decisone unicamente la presunzione di cui all’art. 273, comma 3, cod. proc. pen., e non ha attribuito adeguata rilevanza al decorso di un lungo periodo di tempo tra i fatti contestati e
l’emissione della misura custodiale ‘senza che l’imputato abbia commesso condotte in qualche modo sintomatiche di perdurante pericolosità sociale.
L’apparato motivazionale ha trascurato che le condanne per violazione dell’art. 416-bis cod. pen. si riferiscono a condotte associative commesse in epoca risalente nel tempo (il primo arresto è del 1993, il secondo del 2001) successivamente alle quali – quindi, durante il cosiddetto “tempo silente” COGNOME è rimasto ininterrottamente detenuto e si è, comunque, dissociato dal sodalizio. Solo quest’ultima circostanza spiega perché il ricorrente non è stato coinvolto in alcuna delle numerose operazioni antimafia succedutesi nel periodo di interesse, nonostante il ruolo di vertice in precedenza ricoperto e la perduranza dell’operatività del clan.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone censure prive di pregio sicché deve essere rigettato.
In ordine alla rilevanza da attribuire ai fini del superamento della presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. p roc. pen., al lasso temporale intercorrente tra i fatti in contestazione ed il momento di applicazione della misura cautelare, la giurisprudenza di legittimità non è pervenuta a conclusioni univoche.
Secondo un primo orientamento interpretativo, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista, dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine, tra gli altri, ai delitti di all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen. nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, cod. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (così, tra le altre, Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020 COGNOME, Rv. 279470 – 01 Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631).
Secondo l’orientamento contrario, condiviso dal Collegio, quando si procede per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione “relativa” di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segNOME da condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd.
tempo silente), che può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738).
L’ordinanza impugnata si è attenuta ai principi espressi dal secondo orientamento che impone al giudice un obbligo di motivazione rafforzata allorquando ricorra il “tempo silente” di considerevole durata (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861).
Lungi dall’ignorare il dato cronologico, ha puntualmente osservato che l’indagato – oltre ad avere una rilevante pericolosità sociale, desunta dall’efferatezza dell’omicidio e dai precedenti penali – aveva continuato a delinquere anche in epoca successiva all’omicidio addebitatogli, commettendo gravi reati, di forte allarme sociale e sintomatici di un ruolo veiticistico nell’ambit del consesso associativo di appartenenza, per i quali aveva riportato plurime condanne a pene elevate. Non si era, quindi, dissociato o allontaNOME dall’ambiente mafioso, al punto che in epoca più recente e comunque non eccessivamente distante dall’applicazione della misura, aveva continuato ad esprimere il suo compiacimento per il delitto omicidiario oggetto del procedimento ed aveva, anche per il tramite dei congiunti, esercitato intimidazioni, anche molto violente, nei confronti delle persone informate dei fatti per evitare che fornissero agli inquirenti elementi di verità a suo carico.
Con riferimento alla presunzione di cui all’art. 275 comma 4, cod. proc. pen., che esclude l’applicabilità della misura della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l’età di settanta anni, l’ordinanza impugnata, in applicazione del consolidato principio in forza del quale essa prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dal comma terzo del medesimo art. 275 (Sez. 1 n. 15911 del 19/03/2015, Caporrimo, Rv. 263088), ha giustificato l’applicazione della custodia carceraria nei confronti dell’odierno ricorrente, NOME nel DATA_NASCITA, con l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, desunte dalle medesime circostanze sintomatiche già valorizzate nel giudizio prognostico sulla positiva sussistenza del pericolo di recidivanza nonché dall’argomentazione, logicamente ineccepibile, che l’età avanzata, in assenza di patologie invero nemmeno prospettate, non esclude in alcun modo che COGNOME, sfruttando il ruolo di vertice, mantenuto saldamente per un lungo periodo, e la correlata capacità di impartire ordini vincolanti per gli altri sodali, possa commissionare ulteriori gravi reati, agendo da mandante, come già avvenuto in passato.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si dispongono, a mezzo cancelleria, gli adempimenti ex art. 28 Reg. es. cod. proc. pen., per l’immediata esecuzione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di rigetto del ricorso proposto avverso ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Tribunale con funzione di riesame, a seguito di appello del pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, in Roma il 29 settembre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente