Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13062 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto del 07/08/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 7 agosto 2023 (motivazione depositata il successivo 21 settembre), pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’appello formulato avverso il rigetto da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tri di Taranto della richiesta di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva della misura caut degli arresti domiciliari applicata a NOME COGNOME con ordinanza del 5 aprile 2023, in ordine al contestazione provvisoria di corruzione.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione, relativo alle esigenze cautelari.
2.1. Secondo il ricorrente, le esigenze a fondamento della misura domiciliare (pericolo d inquinamento probatorio e di reiterazione della condotta delittuosa) sarebbero ormai venute meno in ragione di una serie di “elementi nuovi, atti certamente a mutare il quadro cautelare” non adeguatamente considerati dal Tribunale dell’appello cautelare. Si tratta, in particola dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – che secondo il ricorrente incide in significativo sull’esigenza relativa al rischio di inquinamento probatorio – e delle dimi dell’indagato dalla carica di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, nella cui qualità gli è s contestata la condotta corruttiva, nonché dell’intervenuta applicazione, a carico della medesim società, della misura cautelare interdittiva del divieto di contrarre con la Pub amministrazionei.per la durata di un anno, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, circostanze da quali emerge il sopravvenuto venir meno del pericolo di reiterazione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
L’ordinanza impugnata motiva in modo congruo in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari (unico profilo impugnato dal ricorrente).
2.1. Per quanto attiene il rischio di inquinamento probatorio, tale motivazione è conforme al principio secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peric di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisc all’atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assun dibattimentale» (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022 – dep. 2023, Forte, Rv. 284052 – 01; conf., Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199396-01).
2.2. In riferimento, poi, alla dedotta insussistenza sopravvenuta dell’esigenza di cui a lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., in conseguenza della misura interdittiva caute applicata all’ente, a prescindere dalla dubbia rilevanza di tale elemento, trattasi comunque novum (la relativa ordinanza è del 4 settembre 2023) che non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 – dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 01), ma che va sottoposto al giudice del merito cautelare ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pe atteso che «in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo ne successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiest revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente» (così. Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, PMT c. Zamparini, Rv. 275982 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma – giudicata congrua in ragione della causa di inammissibilità – di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 febbraio 2024
Il Consiglier estensore
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Il Presidente