Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato in Romania il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia, avverso l’ordinanza in data 15/05/2024 del Tribunale di Genova, sezione per il riesame ed appelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degl artt. 611, comma 1-bís cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto
2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha depositato memorie;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13/04/2024 il Tribunale della Spezia (giudice che procede nel merito) rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, imputato per ì reati di tentata estorsione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.
Avverso tale provvedimento interponeva appello la difesa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avanti il Tribunale di Genova che, in parziale accoglimento dell’impugnazione, sostituiva la misura custodiale con quella dell’obbligo di dimora nel comune di Sarzana, corredata dalla prescrizione di non allontanarsi dalla abitazione tra le 20.000 e le 6.00 di ogni giorno.
Il Collegio osservava che l’ordinanza appellata era effettivamente priva di motivazione, come lamentato dalla difesa, in quanto il giudice si era limitato a respingere l’istanza di revoca della misura affermando di riservare ogni decisione in merito all’esito della definizione del giudizio abbreviato in corso; che rientrava comunque nei poteri del giudice di appello cautelare colmare tale lacuna; che era preclusa ogni valutazione in punto di gravità indiziaria poiché nei confronti di COGNOME era, nelle more, intervenuta sentenza di condanna per i delitti a lui addebitati, previa riqualificazione in forma consumata del reato di estorsione contestato come tentato; che, quanto alle esigenze cautelari, il rischio di recidiva era perdurante in capo all’imputato il quale aveva dimostrato dimestichezza con le sostanze stupefacenti; che tale esigenza specialpreventiva, ancora attuale, era tuttavia adeguatamente fronteggiabile con la misura non detentiva dell’obbligo di dimora in Sarzana accompagnato dal divieto di allontanarsi dall’abitazione in orario serale e notturno.
Ha proposto ricorso in cassazione l’imputato, tramite il difensore fiduciario, deducendo la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Dopo avere ripercorso l’intera vicenda processuale a partire dall’arresto in flagranza nei confronti di COGNOME, avvenuto in data 06/03/2024 per i delitti di
tentata estorsione e di detenzione di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in parte custodita presso il locale Las Vegas ove, all’epoca, NOME lavorava), sino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado intervenuta anche per l’ulteriore contestato addebito di cessione a terzi di hashish, la difesa deduce che il Tribunale si è limitato ad una affermazione generica ed apodittica circa la sussistenza di attuali esigenze cautelari che ha fondato su una non meglio specificata “dimestichezza” dell’imputato con le sostanze stupefacenti, senza indicare su quali circostanze concrete poggi tale assunto.
Il collegio non si è confrontato con gli argomenti difensivi dedotti nell’atto d appello che mettevano in luce sia il tempo apprezzabile (oltre due mesi) di sottoposizione alla misura domiciliare con piena osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte, sia l’avvenuto licenziamento dal lavoro nel cui luogo l’imputato, al momento dell’arresto, custodiva parte dello stupefacente sequestrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, ai fini della valutazione di adeguatezza e proporzionalità, occorre tenere conto della “entità del fatto” e della sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
Nella valutazione cautelare il Tribunale, ove investito dell’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, deve confrontarsi con il novum costituito dalle sopravvenienze processuali o dalle produzioni difensive in grado di incidere su tale scrutinio, da effettuarsi tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata dello stesso, e quindi deve misurarsi con eventuali elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati nell’ordinanz impugnata (cfr. Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, NOME, Rv. 249324).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha motivato, sia pure succintamente, in ordine alla ritenuta attualità del pericolo di recidiva (fronteggiabile, tuttavia, mediante cautela di natura non detentiva) con espresso richiamo alla dimostrata “dimestichezza” dell’imputato con le sostanze stupefacenti, assunto implicitamente fondato sulla entità dei fatti contestati già oggetto di condanna in primo grado e precisamente descritti nel corpo complessivo del provvedimento: la detenzione a fini di spaccio di cocaina, in parte rinvenuta presso il luogo di lavoro, la cessione di hashish all’acquirente COGNOME, l’estorsione in danno di quest’ultimo riconducibile ad un acquisto di droga non pagato.
Il Tribunale ha anche espressamente considerato il quid novi rappresentato dal licenziamento dell’imputato come documentato dalla difesa che ha
ragionevolmente valutato come non idoneo ad elidere il pericolo di recidiva, ma piuttosto come fattore tale da indurre l’imputato a proseguire l’attività di spaccio al fine di reperire i necessari mezzi per il proprio sostentamento.
A fronte di tale quadro, il (breve) lasso di tempo trascorso in regime domiciliare con osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni è stato dunque ritenuto, di per sé solo, un fattore neutro ai fini della sopravvenuta elisione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari la cui permanenza deve invece fondarsi, a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute nel reato, su una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, da condurre alla stregua di un’analisi della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891).
Piuttosto, tali fattori sono stati implicitamente considerati dal Tribunale per l valutazione della adeguatezza di una misura meno afflittiva di quella custodiale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma il 12/07/2024
II
La Presidente