Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 29435 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 29435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMEcui 02m8tzf) nato in ROMANIA il 24/02/1982 avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale del Riesame di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice per il riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona aveva applicato in data 27 marzo 2025, nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per sei ipotesi di furto in abitazione pluriaggravato e furto pluriaggravato commesso in concorso in Albenga, Calizzano, Priola e Brognasco nei mesi di novembre e dicembre 2024.
NOME COGNOME ricorre avverso tale provvedimento deducendo, con unico motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli di cui al capo di imputazione provvisorio. Secondo la difesa, che aveva prospettato la sostituzione della misura in atto con quella dell’obbligo di soggiorno nella provincia di Milano, anche congiunta all’obbligo di firma con cadenza quotidiana, nel caso di specie non ricorrono le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Con riguardo al pericolo di fuga, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale esigenza non possa desumersi esclusivamente da una mera presunzione, quale la condizione di straniero, ma debba ancorarsi a concreti elementi e, nel caso in esame, non sussiste alcuna condotta concreta preordinata alla fuga da parte del ricorrente. Tale non può ritenersi, si assume, la circostanza che egli abiti in un furgone parcheggiato in una zona industriale di Milano, considerato che nel periodo intercorrente tra la data di commissione dei reati e quella di esecuzione della misura cautelare sono trascorsi sei mesi durante i quali il ricorrente è sempre rimasto in territorio italiano. Inoltre, il più recente precedente risale al 2013 e consiste nell’ingresso illegale nel territorio nazionale.
Con riguardo al pericolo di reiterazione criminosa, la giurisprudenza di legittimità sostiene che non è sufficiente la mera possibilità astratta che l’imputato commetta altri reati, essendo necessario un concreto e attuale pericolo, che comporta per il giudice la necessità di formulare una valutazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti con motivazione tanto più stringente quanto maggiore è la frattura temporale tra i fatti e l’applicazione della misura. Non essendo chiara la dinamica dei singol i episodi criminosi di cui all’ipotesi di reato, difettando al momento la prova evidente del coinvolgimento del ricorrente in tutti i fatti che gli vengono contestati, secondo la difesa non risulta che siano stati da lui commessi altri reati in tempi recenti, in data antecedente l’esecuzione della misura.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l ‘inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente procedimento trae origine da un’articolata indagine , attivata dai Carabinieri del NOR di Albenga, avente a oggetto plurimi furti di autovetture e parti di autovetture che risultavano ben organizzati da un gruppo di soggetti con tecniche collaudate. Con riguardo alla gravità indiziaria, che risulta solo gener icamente messa in dubbio nella parte finale del ricorso, sia l’ordinanza genetica che il provvedimento qui impugnato hanno svolto ampia motivazione.
Il Tribunale del riesame ha condiviso integralmente il percorso argomentativo svolto dal giudice della cautela, richiamando l ‘esito dell’esame dei tabulati telefonici e della localizzazione delle utenze in uso agli indagati, integrato da servizi di osservazione e visione di immagini di videosorveglianza.
Con riguardo alle esigenze cautelari, sebbene si lamentino vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nel corpo del ricorso sono sviluppati argomenti meramente reiterativi della richiesta di riesame in senso avversativo delle ragioni che il Tribunale del Riesame ha esposto in replica alle doglianze difensive.
Occorre, qui, ricordare che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.
Confronto che, nel caso in esame, difetta con riguardo al passo del provvedimento emesso dal Tribunale di Genova in cui si è valorizzata la circostanza che l’indagato avesse fornito più volte false generalità e avesse affermato talvolta di essere rumeno, altre volte moldavo. In occasione dell’ultimo tentativo di furto, l’indagato si è dato alla fuga. Il pericolo di fuga, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, è stato desunto anche dal tempo resosi necessario per rintracciare l’indagato sul territori o nazionale. Con tali argomenti, il ricorso omette ogni confronto risultando, per tale profilo, aspecifico.
Con riguardo al pericolo di reiterazione criminosa, in linea di principio, i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità dell’indagato richiedono che il giudice preveda che si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, COGNOME, Rv. 273674 -01; Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958 – 01; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 266999 – 01), da intendere nel senso che valuti in prospettiva quali siano e se vi siano elementi concreti recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 – 01; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01), dovendosi quindi escludere a fronte di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere riconosciuti qualora, all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. La pluralità degli elementi che devono e possono essere valutati a tal fine presuppone l’ulteriore chiarimento per cui l’attualità e la concretezza
delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 -01).
Nel caso concreto, non sono stati valorizzati esclusivamente i precedenti, avendo il tribunale posto l’accento sulle modalità della recente condotta criminosa, connotata da spostamenti sul territorio nazionale per compiere in sequenza più condotte predatorie, anche mediante ricorso all ‘ effrazione; tali condotte sono state ritenute indice di abitualità nel delitto.
A ciò si aggiunga che l’ordinanza impugnata integra la motivazione offerta a pag. 17 dell’ordinanza genetica, ove si sono evidenziati la sistematicità dell’agire criminoso, l’eccellente capacità organizzativa dei furti, la finalizzazione dell’attività illecita al sostentamento, oltre ai precedenti specifici. Con riguardo al pericolo di fuga, l’ordinanza genetica r isulta aver posto l’accento sull’assenza di fissa dimora, corroborata dall’essere l’indagato sconosciuto all’ufficio anagrafe di Milano e dal non aver fornito alcuna residenza o domicilio. Anche con tali argomenti, evidentemente indicativi dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, il ricorso difetta di confrontarsi.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 05/08/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME