Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7460 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7460  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del Tribunale del riesame di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luig
COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/09/2023, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’appello cautelare avanzato da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carce con quella degli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, censurando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 125, 284 e 274 cod. pr pen..
Evidenzia come il GIP prima e il Tribunale del riesame poi non abbiano valutato in termini positivi l’ampia collaborazione offerta dall’NOME dopo l’arresto. Nei quattro interrogatori res stesso ha consentito agli inquirenti di individuare altri correi, a prova di un completo dista dagli ambienti criminali.
Il Tribunale di Roma erra poi nell’indicare il domicilio ove l’NOME potrebbe essere posto arresti domiciliari come il luogo di detenzione dello stupefacente, trattandosi di posti dive
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio evidenzia che il vizio di motivazione ricorre solo allorquando il tes provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non consente (alla Corte o al ricorrente) di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice d – ma il principio si applica anche alla fase cautelare – una diversa ricostruzione, magari altre logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudi abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità ( U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).
Nel caso in esame, con concorde valutazione, i giudici della cautela hanno ritenuto che, ragione delle concrete modalità del fatto (sottrazione di una ingente partita di droga al ci criminale presso l’abitazione sita in INDIRIZZO; rinvenimento di denaro, stupefacenti di d tipi e bilancini di precisione in due luoghi diversi) e della fattiva collaborazione della RAGIONE_SOCIALE la cui disponibilità all’accoglienza la Difesa aveva raccolto – alla prosecuzione dell’att riscossione delle somme dovute all’NOME anche dopo il di lui arresto (circostanza desunta d colloqui intercettati tra i due), non potessero dirsi recisi i legami con il circuito criminal l’RAGIONE_SOCIALE era legato ai massimi livelli, potendo avere accesso ad informazioni privilegiate, q luogo di occultamento della partita di droga sottratta.
Tali motivazioni non presentano, ictu °culi, profili di manifesta illogicità sindacabili dall Corte, né palesi violazioni di legge.
Il ricorso, che si limita a contrapporre una propria valutazione delle esigenze cautela quella – non manifestamente illogica o contraddittoria – dei giudici del riesame, è pert inammissibile.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla declarator dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 6 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen..
Così deciso il 01/02/2024.