Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46024 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46024 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da Pubblico ministero presso il Tribunale di Ragusa Nei confronti di
NOME, nato il DATA_NASCITA a Vittoria avverso l’ordinanza in data 15/06/2023 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/06/2023 il Tribunale di Catania in sede di riesame ha annullato quella del G.i.p. del Tribunale di Ragusa in data 29/05/2023, con cui era stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere
per il delitto di coltivazione di marijuana, realizzata in concorso con NOME COGNOME presso un casolare di pertinenza di quest’ultimo.
Ha rilevato il Tribunale che il fatto della frequentazione del casolare, non da solo, da parte di NOME, non in possesso delle chiavi, non costituisse elemento attestante il concorso del predetto, e che il rinvenimento presso la sua abitazione di trasformatori di energia elettrica dello stesso tipo di quelli utilizzati n laboratorio per le lampade alogene costituisse un dato neutro.
2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Ragusa.
Deduce l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, che non aveva considerato il contributo partecipativo desumibile dal fatto che NOME, gravato da precedenti specifici, si fosse di proposito recato, sostandovi a lungo, anche il giorno precedente presso il fabbricato, inagibile e in condizioni precarie, e dal rinvenimento nella sua abitazione di trasformatori di energia elettrica del tipo di quelli utilizzati nel laboratorio, dove, secondo quanto emergente da una relazione integrativa del 17 giugno, vi era un alimentatore con un nastro di carta recante la scritta NOME: non era dato spiegare inoltre perché COGNOME avesse consentito a NOME di venirlo a trovare presso il casolare senza altra spiegazione, con il rischio che i movimenti dei due potessero essere notati e segnalati, fermo restando che le dimensioni dell’attività di coltivazione implicavano la partecipazione di più persone.
Il difensore di NOME ha depositato memoria con cui si prospetta l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli argomenti sui quali lo stesso si fonda non sono consentiti in questa sede, in quanto sono in realtà volti a sollecitare un’alternativa valutazione inerente al merito, ma non dimostrano l’implausibilità e la manifesta illogicità dell’analisi compiuta dal Tribunale, che ha svalutato il quadro indiziario, ritenendo di per sé inidonea la presenza in loco di NOME, privo delle chiavi, a comprovare una fattiva partecipazione di lui all’attività di coltivazione e non più che un dato neutro il rinvenimento nell’abitazione di trasformatori analoghi a quelli utilizzati per le lampade alogene.
Va aggiunto che non è in questa sede valorizzabile quanto emerge da un’informativa integrativa, invero successiva alla data del provvedimento impugnato.
Ma ciò che deve ritenersi dirimente ai fini del decidere è il rilievo che il P.m. ricorrente non ha dedotto il proprio concreto interesse, dando conto della persistente sussistenza delle esigenze cautelari.
E’ stato invero affermato che «il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355).
Poiché nel caso in esame non opera alcuna presunzione, la mancata prospettazione delle esigenze cautelari rende il ricorso di per sé inammissibile.
P. Q. M.