Esigenze Cautelari: Quando il Ricorso Contro gli Arresti Domiciliari è Inammissibile
La valutazione delle esigenze cautelari rappresenta un punto cruciale nel bilanciamento tra la libertà personale dell’imputato e la tutela della collettività. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 47657/2023, offre importanti chiarimenti su quando un ricorso volto a ottenere la revoca di una misura cautelare, come gli arresti domiciliari, venga considerato inammissibile per la genericità delle sue argomentazioni, anche a fronte di un dibattimento in corso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari presentata da un’imputata, accusata di reati gravi quali l’associazione a delinquere e la circonvenzione di incapaci. Inizialmente, il Tribunale di Locri aveva respinto la richiesta. Successivamente, l’imputata aveva proposto appello al Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, che confermava la decisione di primo grado, ritenendo ancora sussistenti le necessità alla base della misura restrittiva.
Contro quest’ultima ordinanza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione. Secondo la tesi difensiva, il Tribunale non aveva adeguatamente considerato né lo stato del dibattimento né le deposizioni testimoniali, dalle quali, a suo dire, non emergeva alcun coinvolgimento dell’imputata nel contesto associativo. Inoltre, si sottolineava come il suo ruolo fosse marginale e che le motivazioni a sostegno delle esigenze cautelari fossero generiche e approssimative.
L’Analisi della Cassazione sulle Esigenze Cautelari
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della motivazione fornita dal Tribunale della Libertà. Secondo la Cassazione, i giudici d’appello avevano esposto in modo adeguato e non illogico le ragioni per cui le esigenze cautelari dovevano considerarsi ancora presenti e attuali.
Il Tribunale, infatti, aveva correttamente ponderato due elementi principali:
1. Il pericolo di reiterazione: La contestazione di un reato associativo, per sua natura, implica una pericolosità sociale che non viene meno automaticamente con il progredire del processo. La Corte ha ritenuto che la motivazione su questo punto fosse concreta e non basata su mere presunzioni.
2. Il pericolo di fuga: Questo rischio era stato ricollegato in modo specifico alla nazionalità straniera dell’imputata, un elemento fattuale che il giudice di merito ha il potere di valutare nel contesto complessivo.
La Cassazione ha sottolineato come l’ordinanza impugnata avesse operato una valutazione di “concretezza ed attualità” delle esigenze, basata su precise circostanze di fatto non smentite da altre emergenze processuali. Il ricorso, al contrario, si limitava a criticare genericamente tale valutazione, tentando di ottenere un nuovo giudizio di merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché non individuava vizi di legittimità, ma si concentrava su una rilettura dei fatti e delle prove già vagliate dal giudice del merito. Il Tribunale della Libertà, secondo gli Ermellini, aveva adempiuto al suo dovere di motivazione, spiegando perché, anche alla luce dello stato del dibattimento, permanessero le ragioni che avevano originariamente giustificato la misura cautelare.
L’inammissibilità è stata dichiarata ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, che sanziona i ricorsi che non indicano specifiche violazioni di legge o vizi logici, ma propongono censure generiche. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione palesemente infondata.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di misure cautelari: per ottenere una revoca o una sostituzione, non è sufficiente affermare genericamente che le prove a carico si stiano indebolendo nel corso del dibattimento. È necessario, invece, contestare in modo specifico e puntuale la logicità e la coerenza della motivazione con cui il giudice ritiene ancora attuali e concreti i pericoli che la misura intende prevenire. Un ricorso che si limiti a una critica generale, senza evidenziare vizi specifici nell’iter argomentativo del provvedimento impugnato, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche.
Quando un ricorso contro una misura cautelare rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è a rischio di inammissibilità quando si basa su motivi manifestamente infondati, ovvero quando le argomentazioni sono generiche, non indicano specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione, e mirano a ottenere un nuovo esame dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Lo stato avanzato del dibattimento può da solo giustificare la revoca di una misura cautelare?
No. Secondo la sentenza, anche se il dibattimento è in corso, le esigenze cautelari possono permanere. Il giudice deve valutare se le ragioni originarie della misura, come il pericolo di reiterazione del reato o di fuga, siano ancora concrete e attuali, e la sua valutazione, se adeguatamente motivata, è difficilmente censurabile in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47657 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47657 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PETRU RARES( ROMANIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della libertà Reggio Calabria, con ordinanza in data 26 maggio 2023 respingeva l’appello avanzato nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento con quale il tribunale di Locri il 13-2-2023 aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzion misura cautelare degli arresti domiciliari in atto alla stessa applicati in relazione ai re agli artt. 416 e 643 cod.pen..
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputata che deduceva con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: mancanza o comunque insufficienza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione violazione di leg riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; invero non si era tenuto con dello stato del dibattimento né del contenuto delle deposizioni dei testi escusse dinanz tribunale di Locri dalle quali non emergeva alcun coinvolgimento dell’imputata nel contes associativo; alla stessa peraltro veniva contestato il solo reato fine di cui al capo 7 cost una fattispecie del tutto secondaria rispetto al contenuto delle imputazioni; il tribunale pertanto motivato in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari sulla ba
argomentazioni generiche ed approssimative-e senza procedere aì vaglio critico del materiale sottoposto alla sua valutazione; anche il supposto pericolo di recidiva ed il pericolo di dovevano ritenersi fondati su motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, esser dichiarato inammissibile.
Ed invero il tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull’appello avverso l’ordi che aveva respinto la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare in atto applic con gli specifici argomenti esposti alle pagine 2-3 dell’impugnata ordinanza ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali ritenere che, anche alla luce dello stato del dibattime merito, dovessero ritenersi permanere le ragioni che avevano portato alla applicazione dell misura, in considerazione della contestazione associativa che doveva fare ritenere concreto i pericolo di reiterazione, oltre che del pericolo di fuga ricollegato alla nazionalità st dell’imputata. Ne derivava una valutazione di concretezza ed attualità delle esigenze che quanto collegata a precise circostanze di fatto e non smentita da altre emergenze appare non censurabile nella presente sede.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 25 ottobre 2023
IL CONSIGLIERE EST.
IL PRESID TE
Gep.in. • .g.