Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33959 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2025 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME NOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha rigettato l’a proposto.ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME avversol’ordinanza del 6 febbraio 2025 con cui il Giudice per le indagini prelimina Tribunale di Varese ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura in quella del divieto di dimora nella provincia di Varese o, in subordine, degli domiciliari presso l’abitazione di altra persona, a salvaguardia delle esigenze c già prospettate in sede di applicazione della misura.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difens del prevenuto che, con un unico motivo, deduce la manifesta illogicità motivazione e la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. La difesa osserva c esigenze cautelari possano ritenersi attenuate in ragione della risalenza nel te fatti contestati; evidenzia altresì come questi fatti siano precedenti ad altri la misura intramuraria, inizialmente applicata, era stata sostituita con una mi tipo non custodiale poi cessata con l’irrevocabilità della sentenza. In tal senso, sostiene che debba essere valorizzato anche il rilevante periodo di pre-sof Sarebbe illogica l’affermazione del Tribunale di Milano secondo cui vi sar “macroscopica diversità” tra i fatti già giudicati e quelli di cui al presente proc nonché le osservazioni per cui i fatti per cui si procede risulterebbero “indicat profilo di pericolosità assolutamente non comparabile rispetto a qu precedentemente emerso”. Sostiene la difesa che non vi sia distinzione né diffe gravità tra i fatti di cui ai due procedimenti. Sarebbe altrettanto manifes illogico il rilievo del Tribunale sulla mancata documentazione di attività lav svolta in Spagna; parimenti si dica anche quanto al pericolo di fuga. In sosta misura cautelare non sarebbe proporzionata alle attuali esigenze cautelari alla l tempo trascorso, della condotta successiva al reato e della pena irrogata, stant la disponibilità di un domicilio idoneo alla fruizione degli arresti domiciliari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misur rammentato che l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trat di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesa
contro
llo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclu dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia risponde requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza re incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridi significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Delimitato nei predetti termini l’ambito di scrutinio del Giudice di legitti Collegio osserva che l’ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragio che l’hanno determinata. Il Tribunale ha invero osservato che il riferimento, o dal ricorrente anche in questa sede, alla vicenda cautelare relativa al proced celebrato dinanzi al Gip di Varese e conclusosi con la sentenza emessa il 20 luglio – in relazione al quale il Tribunale ha fatto peraltro presente che non è stato alcun atto a sostegno delle deduzioni difensive – appare inconferente sotto il d profilo dell’attenuazione delle esigenze cautelari «per la macroscopica divers fatti…». Nel denunciare come illogiche questa affermazione e le osservazioni se cui i fatti per cui si procede risulterebbero «indicativi di un profilo di pe assolutamente non comparabile rispetto a quanto precedentemente emerso», la difes invoca, da parte di questa Corte, una valutazione comparativa dei fatti di cui procedimenti, evidentemente non consentita in sede di legittimità. Invol inammissibili valutazioni in punto di fatto sono poi le argomentazioni difensive in dei ravvisati pericoli di reiterazione e di fuga, rispetto ai quali il Tribunale di osservato, con motivazione non manifestamente illogica, che essi non posso ritenersi elisi o significativamente attenuati in ragione del mero lasso te decorso dal momento di applicazione della misura o dal momento di commissione dei reati, «anche tenuto conto del fatto che l’appellante non solo non ha provato m ha neanche dedotto di essersi dato, nelle more, ad un’attività lecita mentre si all’estero… o di aver intrapreso durante il periodo di detenzione dei seri t reinserimento sociale…». Il Tribunale ha infine ritenuto inadeguata la misur arresti domiciliari in ragione del rischio che l’imputato possa allontanarsi dal lu arresti e lasciare il territorio nazionale, giovandosi della fitta rete di legam anche con soggetti dimoranti all’estero, tenuto altresì conto del fatto che l’Es suoi correi contavano di restare in Italia per un periodo ridotto per porre l’intensa attività di spaccio emersa e poi tornare nei propri paesi d’origine. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorr al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pregidente