Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23485 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
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sul ricorso proposto da
e
COGNOME NOME, nato a Manfredonia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/12/2024 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in per$ona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, il quale conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli confeihrnava la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ricorrente nell’ambito di un più ampio procedimento avente ad oggetto i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di corruzione, truffa e falso, commessi mediante la
predisposizione di falsi referti medici e la simulazione di incidenti automobilis al fine di truffare le assicurazioni ottenendo inibiti risarcimenti. Nei co del ricorrente veniva esclusa la gravità indiziarian ordine al reato associa sicchè· la misura veniva applicata esclusivamente in relazione ai reati di fal corruzione commessi nell’esercizio della professione medica.
Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato due motivi impugnazione, che possono essere congiuntamente sintetizzati, concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la ritenuta esclusiva idoneità della m degli arresti domiciliari. .0
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. GLYPH cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze caute rappresentando che le ultime condotte illecite risalirebbero al 2019, senza che emersa alcuna effettiva propensione alla reiterazione.
In particolare, si evidenziava come l’estraneità del ricorrente al cont associativo dimostrava anche l’occasionalità delle condotte illecite che, peraltr collocavano tutte nel periodo in cui il predetto 4eva prestato la propria at presso il pronto soccorso di Marcianise.
Successivamente, il ricorrente aveva prestato servizio presso altri nosocom e sempre nel reparto di chirurgia, il che escludeva di per sé la possibilità ricreassero le condizioni che avevano consentito la commissione delle condotte illecite.
Per le medesime ragioni si sosteneva che, ove pure fosse stata ritenut l’attualità delle esigenze cautelari, queste ben gotevano essere garantite a mediante l’applicazione di una misura cautelare . no afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo di ricorso è fondato, doverylosi rilevare che i fatti contes al ricorrente risalgono al 2019 e, quindi, ad oltrelcinque anni dalla sottoposi a misura cautelare.
Un così ampio iato temporale tra la commissione dei reati e l’imposizione dell cautela, senza che siano emersi elementi idonei a fondare la concretezza attualità del rischio di reiterazione di analoghe condotte, rappresenta un eleme che impone uno specifico onere motivazionale.
Nel caso di specie, il Tribunale ha essenzialmente valorizzato l’obiett
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gravità delle condotte contestate al ricorrente, evidenziando come ques nell’ambito dell’attività medica, fosse aduso a rilasciare certificati falsi in
di dazioni di denaro.
La motivazione resa sul punto è carente, posto Che la valutazione in ordine a rischio di reiterazione di condotte illecite deve essér sottoposta ad una rig
verifica nei casi in cui risulti particolarmente ampia la distanza temporal l’applicazione della misura e la presunta corlissione dei reati, dal c
consegue un onere motivazionale rafforzato.
Nel caso di specie, l’attualità delle esigenze cautelari è stata essenzial desunta dalla gravità delle condotte e dalle modalità di realizzazione, strettam
correlate con l’attività professionale dell’indagato, mentre è stato del pretermesso il dato temporale.
3. Per completezza deve rilevarsi come anghe il secondo motivo di ricorso, pur formalmente assorbito dall’annullamento .ordine all’accertamento dell
sussistenza delle esigenze cautelari, risulti fondato.
Il Tribunale, infatti, si è limitato ad affermare che l’unica misura adeg sarebbe quella degli arresti domiciliari, valorizzando anche in tal caso il mero relativo alle modalità esecutive dei reati e la spregiudicatezza most dall’indagato.
Invero, si sarebbe dovuto necessariamente vflutare l’idoneità di misure meno afflittive e, in particolare, di quella interdittiva el l’esercizio della pr medica, posto che tutte le condotte ascritte all’indagato presuppongono svolgimento di tale attività.
Sulla base delle considerazioni che precedoni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nell’ambito del quale il Tribun del riesame si atterrà ai principi sopra indicati.
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Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art.309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore