Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42976 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42976 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 28/05/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/05/2024, il G.i.p. del Tribunale di Avellino, ritenuta la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, applicava nuovamente ad COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. la misura degli arresti
domiciliari, dopo che il precedente analogo titolo cautelare (disposto nei confr dell’COGNOME in relazione ai reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) aveva efficacia per un difetto di notifica dell’avviso di udienza camerale dinan Tribunale del riesame.
Tale nuovo provvedimento cautelare veniva peraltro annullato dal Tribunale, con ordinanza del 28/05/2024, per la ritenuta insussistenza di esigenze caute eccezionali.
Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo vizio di motivazione. S censura, in particolare, la sottovalutazione della condotta dell’NOME duran l’esecuzione del primo titolo cautelare, quando l’indagato si era rifiut consegnare il telefono cellulare adducendo falsamente di averlo portato a ripara dopo una caduta (circostanza smentita dalle apposite indagini svolte); si cens inoltre la mancata considerazione della condotta analoga tenuta durante seconda esecuzione della misura, quando l’NOME aveva riferito agli operanti d aver gettato via il cellulare.
Tali risultanze evidenziavano, ad avviso del ricorrente, un concreto e gra pericolo di inquinamento probatorio che andava ad aggiungersi a quello d reiterazione già ritenuto in sede di prima applicazione della misura. Si de inoltre che l’NOMENOME dopo la scarcerazione, era tornato alla guida della soc coinvolta nelle indagini.
Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore sollecita il rigetto d ricorso, evidenziando: che le indagini erano ormai concluse; che nei confronti tutti gli altri indagati, aventi tra l’altro un ruolo di maggior rilievo rispetto a era stata disposta – in alcuni casi su richiesta dello stesso P.M. – la sost degli arresti domiciliari con altra misura non detentiva; che il cellula consegnato aveva contenuti strettamente personali; che la volontà di n ostacolare le indagini era desumibile dall’avvenuta consegna di altri qua cellulari e di un tablet, connessi all’attività imprenditoriale oggetto di indag
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Questa Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire che «le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all’art. 309, comma 10, cod. pen., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia n richiedono un quid pluris rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un’esposizione al pericolo
collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l’emi di una misura coercitiva» (Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurat Rv. 284039 – 02, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato c l’eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall’accentuaz della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giurid tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità crim del soggetto sottoposto a misura).
2.1. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende riba il ricorso del Pubblico AVV_NOTAIO non può trovare accoglimento.
Se è vero che la mancata consegna del cellulare costituisce condot certamente suscettibile di apprezzamento anche in chiave cautelare, altretta vero è che il ricorrente non ha adeguatamente confutato (se non con generi richiami all’allarme sociale, al territorio pervaso da episodi di crimi economica, alla mancanza di resipiscenza desunta dall’ammissione dei fatti “a s modo” da parte dell’COGNOME, alla gravità dei fatti, ecc.) le valutazioni del Tribu in ordine ai tratti essenziali del coinvolgimento dell’COGNOME nella vicenda per c causa.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha posto in rilievo, da un lato, il “del tutto subalterno” (pur se non di mero prestanome) svolto dall’NOME, privo esperienza nel settore del commercio di pellami (egli risultava essere dipendente stagionale nel settore agricolo) rispetto a quello del cugino COGNOME “vero artefice e dominus del sistema fraudolento” oggetto di indagine.
D’altro lato, il Tribunale ha fatto leva sulla mancanza di precedenti specif carico dell’NOME (gravato da due condanne per minaccia e atti persecutori). E tale complessivo contesto, e alla luce dell’interrogatorio di garanzia dall’COGNOME, il Tribunale ha escluso che sulla mancata consegna del cellular potesse fondarsi una valutazione di eccezionalità delle esigenze cautel indispensabile per la rinnovazione della misura ai sensi del comma 10 dell’art. cod. proc. pen.
2.2. Ad avviso del Collegio, le valutazioni del Tribunale si sottraggon censure di legittimità qui deducibili, alla luce delle coordinate interpr inizialmente richiamate.
Il P.M. ricorrente prospetta invero una accentuazione della prognosi pericolosità dell’COGNOME, desunta dalla questione del cellulare (non consegna neanche nel corso della seconda esecuzione della misura). Si è visto peraltro – ai fini che qui rilevano – deve aversi riguardo, essenzialmente, ad un aggra del quadro cautelare che rende assolutamente indispensabile la misura detentiv alla luce della gravità dei fatti e/o della capacità criminale del soggetto: ed prospettiva, non possono non essere valorizzati – in senso ostat all’accoglimento del ricorso – l’avvenuta sostituzione della misura detentiva a nei confronti degli indagati principali, il marginale ruolo svolto dall’OLIV
almeno parziale ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio di garanzia, nonché l’assoluta assenza di precedenti specifici a suo carico.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 08 ottobre 2024
Il Consiglie COGNOME
tensore COGNOME
Il Pre ‘dente