Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5227 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5227 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 09/01/1965 a Venezia
avverso l’ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procu generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare il ric inammissibile;
sentito l’Avvocato COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha insis l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell 310 cod. proc. pen., ha accolto l’appello del Pubblico ministero presso il Trib di Venezia e ha disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti dom nei confronti di NOME COGNOME in quanto gravemente indiziato del delitto dì tu
libertà della gara indetta il 18 gennaio 2023 dalla società partecipata dal Comune di Venezia, RAGIONE_SOCIALE per l’affidamento del servizio di pulizia quadriennale degli edifici, dei depositi, delle officine, dei mezzi e delle pertinenze aziendali del gruppo, in concorso con il direttore generale della stazione appaltante, NOME COGNOME con il dirigente dell’ufficio gare e contratti, NOME COGNOME e con l’allora assessore alla mobilità del Comune di Venezia, NOME COGNOME per favorire l’aggiudicazione alla società RAGIONE_SOCIALE di cui all’epoca era il legale rappresentante.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo censura violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il provvedimento impugnato non ha tenuto conto che COGNOME aveva avuto come unico interlocutore l’assessore COGNOME sottoposto alla misura cautelare della custodia carcere, mentre per gli altri pubblici ufficiali, come COGNOME, non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare.
2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto le conversazioni intercettate erano state solo quelle tra COGNOME e COGNOME e gli unici riferimenti a terzi li aveva fatt quest’ultimo, così non potendo desumersi rapporti stabili del ricorrente con funzionari pubblici.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo censura violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto non si è tenuto conto della mutazione in concreto del contesto che ha reso impossibile la recidiva, soprattutto per la condizione detentiva di COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo censura violazione di legge in relazione alla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare applicata alla luce dell’assenza di indicazione di quali fossero i diversi pubblici funzionari su cui COGNOME esercitasse la sua influenza.
2.5. Con il quinto motivo censura violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il ricorrente dal 18 luglio 2024 si è dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione della società RAGIONE_SOCIALE e non ha più alcun potere gestionale così da rendere impossibili ingerenze o nomine di comodo che costituiscono mere illazioni. Inoltre, il provvedimento impugnato non argomenta circa l’adeguatezza della sola misura interdittiva.
2.6. Con il sesto motivo censura violazione di legge in relazione alla sospensione condizionale della pena, incidente sulla non applicabilità degli arresti domiciliari, in quanto il suo precedente recente, per il quale non può essere
contestata la recidiva, è dato da una sentenza di patteggiamento per due mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di lesioni colpose stradali verificatesi nel 2016.
2.7. Con il settimo motivo censura violazione di legge in relazione alle condizioni di salute del ricorrente che si trova in cura presso una clinica di Milano e deve eseguire periodici controlli ed esami ostacolati da un eventuale misura detentiva.
2.8. Con l’ottavo motivo censura violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato ha adottato una motivazione identica a quella del riesame non considerando gli elementi sopravvenuti a distanza di mesi.
E’ pervenuta memoria difensiva nell’interesse del ricorrente in cui, richiamando la più recente giurisprudenza di questa Corte circa i presupposti del pericolo di reiterazione del reato, si insiste per l’accoglimento del ricorso documentando come COGNOME non abbia più alcun potere gestionale, anche indiretto, della società RAGIONE_SOCIALE soprattutto alla luce della rinuncia alla procura speciale di NOME COGNOME ritenuto dal Pubblico ministero solo formale titolare di poteri di rappresentanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Al ricorrente è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con le misure interdittive, per avere turbato la gara pubblica indetta il 18 gennaio 2023 dalla società RAGIONE_SOCIALE partecipata dal Comune di Venezia, per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici e dei mezzi del gruppo (capo 35), ottenendo la modifica del bando a favore della società RAGIONE_SOCIALE di cui era il legale rappresentante, grazie alle pressioni operate sull’assessore NOME COGNOME all’epoca dei fatti assessore alla mobilità del Comune di Venezia, e a rapporti con pubblici funzionari tra i quali NOME COGNOMEdirettore generale della stazione appaltante).
I motivi di ricorso, tutti declinati con riferimento all’assenza di esigenze cautelari, ruotano intorno alla circostanza che NOME COGNOME avesse avuto contatti con il solo assessore COGNOME attualmente sottoposto a misura cautelare custodiale, e, in un’occasione, con NOME COGNOME non attinto da provvedimenti restrittivi, così da dimostrare l’assenza di una stabile e continuativa relazione con pubblici funzionari e, dunque, il pericolo di reiterazione del reato.
Il provvedimento impugnato, riportando testualmente quello del Tribunale del riesame e dell’ordinanza genetica di cui ha condiviso il contenuto, con argomenti non illogici, ha dato conto come dal contenuto delle conversazioni intercettate e dal complessivo compendio investigativo fossero, invece, emersi i continuativi contatti del ricorrente non solo con l’allora assessore COGNOME ma anche con altri pubblici funzionari, da ciò desumendone la notevole spregiudicatezza ed il rischio elevato di recidiva, tanto da richiedere una misura custodiale.
Si tratta di una motivazione che se vale a descrivere il contesto in cui si sono consumate le condotte contestate e a delineare gli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell’accertamento della persistenza delle esigenze cautelari non tiene conto, in modo specifico, non soltanto delle dimissioni di COGNOME dagli incarichi della RAGIONE_SOCIALE e degli avvicendamenti all’interno di questa (da ultimo la documentata rinuncia alla procura speciale di NOME COGNOME), ma soprattutto delle ragioni per le quali una misura più afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari, sia maggiormente in grado di garantire dal rischio di reiterazione del reato rispetto a quelle interdittive in corso (divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare attività imprenditoriali per la durata di 12 mesi) di cui non risultano essere avvenute violazioni.
Gli altri motivi di ricorso si ritengono assorbiti.
Alla stregua di tali argomenti l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 16 gennaio 2025
La Consigliera estensora
Il Pré idente