Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 702 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 702 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, e una memoria difensiva nell’interesse del COGNOME, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 10 settembre 2021 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, riqualificato il fatto di cui al capo A) nella violazione degli artt. 56 e 393, commi primo e secondo, cod. pen., assorbito il reato di cui all’art. 635 cod. pen. e ritenuto più grave il reato di cui all’art. 58 aggravato ex art. 61, n. 2, cod. pen. (capo B), ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in nove mesi di reclusione, confermando le statuizioni civili.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. pro pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che, a fronte della prospettazione difensiva della sussistenza dei presupposti della legittima difesa, la Corte territoriale aveva posto a fondamento della decisione le dichiarazioni della parte civile, senza verificare, secondo quanto richiesto con l’atto di appello, l’attendibilità intrinseca delle stesse e senza occuparsi del riscontro estrinseco di credibilità. Si aggiunge: a) che le risultanze del certificato del Pronto soccorso non assumevano rilievo ai fini della ricostruzione della dinamica; b) che nulla i dipendenti potevano aggiungere, posto la vicenda si era sviluppata all’interno dello studio del COGNOME e che i primi erano intervenuti quando le fasi più concitate della discussione si erano già compiute; c) che tali rilievi erano corroborati dalla considerazione che il COGNOME aveva mentito sull’antefatto ossia sulle ragioni che avevano indotto il COGNOME a presentarsi nel suo studio e sull’esistenza di un controcredito vantato dal condominio amministrato dal COGNOME nei confronti della madre del COGNOME; d) che il vizio di credibilità della parte civile era confermato dall’esposizione generica e approssimativa della pretesa aggressione sofferta dal COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla riqualificazione del reato di cui al capo A), dal momento che: a) il COGNOME aveva legittimamente preteso il pagamento di un credito portato da un titolo esecutivo, senza avvalersi di minacce per ottenere l’assegno che i dipendenti gli avevano consegnato pur di liberarsi della sua presenza; b) che la riqualificazione era del tutto indeterminata, dal momento che la Corte territoriale non aveva indicato se avesse inteso far riferimento all’art. 392 o all’art. 393 cod. pen., anche alla luce dell’assorbimento del delitto di danneggiamento; c) che, in ogni caso, il COGNOME non aveva alcuna necessità di ricorrere ad un giudice per far valere una pretesa che discendeva da un titolo giudiziale; d) che non era emersa alcuna evidenza istruttoria dell’uso di violenza o di minacce da parte del COGNOME, come pure del necessario coefficiente psicologico del reato.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza di motivazione rispetto alle censure che avevano investito la liquidazione del danno in 8.000,00 euro, nonostante che il consulente tecnico della difesa avesse riferito della definitiva correzione della lesione della membrana timpanica e del pieno ripristino della funzionalità dell’organo in un periodo non superiore a quindici giorni.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione: a) alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; b) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione («anche nella variante del concorso della persona offesa nella causazione del danno»); c) alla determinazione della pena applicata, ex art. 81 cod. pen., in relazione ai reati satellite.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, e una memoria difensiva nell’interesse del COGNOME, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, per assenza di specificità e manifesta infondatezza, in quanto, nella sostanza (tutto il primo motivo e alcune doglianze espresse nel secondo), aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.
Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, COGNOME, Rv.
235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167).
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, ha ritenuto credibile la dichiarazione della persona offesa, dopo avere ripercorso il movente che aveva indotto l’imputato a recarsi presso lo studio del COGNOME – in sé del tutto legittimo -, l’episodio dell’aggressione confermato dalle lesioni riportate dalla persona offesa, ma, soprattutto, le irragionevoli modalità successive della condotta, nelle quali l’imputato, lungi dall’esprimere indignazione o sorpresa per l’attacco con un tagliacarte che, secondo la sua prospettazione, avrebbe sofferto, ha proseguito con un’azione finalizzata alla riscossione del credito vantato, pretendendo la consegna di un assegno.
È proprio la valutazione globale dell’episodio, ben più che singole frasi della motivazione isolatamente considerate, a dare conto del giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze istruttorie.
In tale contesto, la deduzione, ribadita anche nel secondo motivo, dell’assenza di minacce o violenza è completamente fuori fuoco, essendo del tutto ragionevole la conclusione dei giudici di merito, secondo i quali tutta l’azione dell’imputato era stata finalizzata, a fronte delle resistenze del COGNOME, a conseguire il soddisfacimento del credito vantato.
Per il resto, le restanti critiche del secondo motivo, sono manifestamente infondate.
Infatti, la riqualificazione, peraltro favorevole all’imputato, muove proprio dall’esistenza di una pretesa del COGNOME, il quale, immotivatamente, valorizza l’esistenza di un titolo giudiziale, dal momento che, in assenza di spontaneo adempimento, egli avrebbe appunto dovuto ricorrere al giudice dell’esecuzione per conseguire quanto asseritamente spettante.
La Corte territoriale ha, infatti, esplicitamente fatto riferimento all’art. 393 cod pen., richiamando anche il secondo comma, dal quale si desume che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone non è incompatibile con l’esistenza di una concorrente violenza sulle cose.
Ne discende che il ritenuto assorbimento del delitto di danneggiamento non comporta alcuna indeterminatezza nella riqualificazione (peraltro, esplicitamente invocata nelle conclusioni dell’atto di appello, sia pure in via subordinata rispetto all’assoluzione).
Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che il giudizio di adeguatezza del risarcimento liquidato
in relazione al pregiudizio materiale e morale è contrastato avendo riguardo al possibile carattere non permanente del danno, ma senza confrontarsi con gli ordinari criteri tabellari di liquidazione, al fine di dimostrare la decisività del critica che sarebbe stata disattesa dalla Corte d’appello.
3. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto, innanzi tutto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quel ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Il fatto che le modalità della condotta siano state considerate sia ai fini della graduazione della pena sia al fine di escludere il riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 -bis cod. pen. non comporta alcuna duplicazione sanzionatoria, per la semplice considerazione che il diniego delle circostanze generiche non rappresenta una sanzione ulteriore, ma la mancata concessione di un beneficio, ossia il risultato della non individuabilità di presupposti positivi a favore del reo.
Quanto alla circostanza attenuante della provocazione, essa, all’esito della puntuale motivazione della Corte territoriale, viene nella parte finale del ricorso riproposta deducendo di nuovo – ma in termini meramente assertivi – il presupposto dell’aggressione da parte del COGNOME, che la ricostruzione dei giudici di merito ha argomentatamente escluso.
Del pari del tutto generico è il cenno finale al concorso della persona offesa nella causazione del danno, assolutamente da escludere, ancora una volta, alla luce del motivato accertamento dei giudici di merito.
Il tema dell’aumento per continuazione è, infine, soprattutto alla luce del carattere contenuto dello stesso (due mesi di reclusione), del tutto genericamente posto, alla luce della complessiva motivazione fornita dalla Corte territoriale, in relazione al disvalore della condotta serbata.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Così deciso il 16/12/2022