Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50000 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50000 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, con condanna dell’imputata alla rifusione delle spese del giudizio;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 febbraio 2023, confermava la sentenza di condanna di NOME per i reati di cui agli art. 392 cod. pen. (così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 393 cod pen.) e 646 cod. pen.: in base al capo di imputazione, dopo aver stipulato un contratto di locazione con i signori COGNOMENOMECOGNOME, l’imputata aveva cambiato la serratura così impedendo alle persone offese di rientrare nell’immobile, e non aveva restituito i beni che si trovavano nell’appartamento.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, eccependo che il contratto era già scaduto quando la COGNOME aveva cambiato la serratura dell’immobile, per cui, nel momento in cui NOME aveva rilasciato l’appartamento, la COGNOME aveva legittimamente considerato risolto il contratto di locazione, per cui non avrebbe avuto senso rivolgersi al giudice per ottenere il possesso dell’immobile che era già nella sua disponibilità; inoltre NOME aveva chiesto solota consegna dei beni contenuti nell’appartamento, ma non aveva reclamato in alcun modo il mancato rispetto del contratto di locazione.
Il difensore rileva che i beni contenuti nell’appartamento erano stati semplicemente riposti in un box, dove le persone offese avrebbero potuto ritirarli, per cui non vi era stata alcuna volontà di impossessarsi di beni altrui
1.3 Il difensore eccepisce poi che, sebbene i giudici di appello avessero riqualificato il reato contestato sub a) nell’art. 392 cod. pen. in luogo del reato d cui all’art. 393 cod. pen.), gli stessi avevano omesso ogni valutazione in ordine alla rideternninazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente all’ultimo motivo proposto.
1.1 Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, si deve osservare che con riguardo alla decisione in ordine all’odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia
conforme”, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, COGNOME, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, COGNOME, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, COGNOME, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esamiNOME lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputata, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
In particolare, i giudici di merito hanno rilevato che è del tutto irrilevant che il contratto di locazione tra le parti fosse già scaduto, posto che l’imputata avrebbe dovuto esperire azione di rilascio per ottenere l’immobile detenuto senza titolo dalle persone offese, non potendo invece sostituire la serratura dell’immobile; è stata correttamente citata la sentenza di questa Corte secondo la quale “Risponde del reato di cui all’art. 392 cod. pen. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anzichè ricorrere al giudice con l’azione di sfratto, si fà ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto” (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886)
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso propone una diversa valutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità, a fronte della motivazione della Corte di appello contenuta alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata.
1.3 Quanto alla determinazione della pena, si deve rilevare che la Corte di appello ha riqualificato il reato di cui all’art. 393 cod. pen., che prevede la pen di reclusione fino ad un anno, in quello previsto dall’art. 392 cod. pen., che invece prevede la pena della multa fino ad C 516,00; pertanto, nel momento in cui è stata disposta una condanna per un reato meno grave, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare sul perché ha mantenuto la stessa pena, sia pure a titolo di continuazione; la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. In virtù del principio di soccombenza, considerata l’affermazione di irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità, l’imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, co rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazio responsabilità.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile NOME, che liquida in complessivi euro 2.250,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 29/11/2023