Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24602 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24602 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 21/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Canicattì il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Naro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 19 maggio 2022 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione e di NOME COGNOME alla pena di euro 300,00 di multa per il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, nella specie di infermiere, in quanto COGNOME
gestiva GLYPH una casa di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE all’interno GLYPH della quale venivano somministrati medicinali, COGNOME, oltre a gestire la casa di RAGIONE_SOCIALE con COGNOME, impartiva direttive alla COGNOME sulle modalità di somministrazione dei farmaci agli RAGIONE_SOCIALE e COGNOME somministrava direttamente i farmaci (in Naro il 29 gennaio 2015).
Propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo due motivi, entrambi focalizzati sulla erronea qualificazione dell’attività concretamente svolta, consistita nel porgere dei farmaci, prescritti dai medici RAGIONE_SOCIALEnti, ai singoli ospiti della struttura, quale attivit di “somministrazione” propria dell’attività infermieristica, anziché quale attività di ausilio alla corretta assunzione dei farmaci, propria dell’attività dell’operatore socio sanitario.
In particolare, con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 R.D. n. 1310/1940, considerati per valutare la configurabilità dell’esercizio abusivo dell’attività di infermiere omettendo, invece, di valutare la riconducibilità dell’attività concretamente svolta a quella dell’operatore socio sanitario. Si sottolinea, inoltre, che la normativa considerata dalla Corte territoriale riguarda le strutture operanti in ambito ospedaliero, mentre nel caso in esame si tratta di una struttura diversa, ovvero una residenza per RAGIONE_SOCIALE.
Strettamente correlato al tema centrale del ricorso è anche il secondo motivo con il quale si deducono i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si segnala, al riguardo, che i c.d. quaderni clinici dell’operatore contenevano annotazioni relative ai nomi degli operatori, ai turni di lavoro e agli orari in cui gli ospiti dovevano assumere i farmaci. Si ribadisce, inoltre, che, come dichiarato dai medici di famiglia escussi in dibattimento, gli ospiti della struttura erano lucidi e capaci di assumere in autonomia i farmaci che venivano loro prescritti, farmaci che la COGNOME si limitava ad acquistare e a fare consegnare dal personale secondo le prescrizioni mediche. E, peraltro, indimostrato, diversamente da quanto affermato in sentenza, che l’ospite allettato non potesse provvedere ad assumere la terapia farmacologica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte agli imputati, sono
fondati in ragione dell’assorbente rilievo della carenza motivazionale in ordine alle specifiche censure dedotte in appello e riproposte nel ricorso sulla natura dell’attività svolta dai ricorrenti.
1.1 Va, innanzitutto, premesso che la distinzione tra infermiere generico e infermiere professionale è stata superata dal complessivo riordino della materia a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992,n 502. In particolare, l’art. 1 del D.M. 14 settembre 1994, n. 739 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere) descrive l’infermiere come l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza AVV_NOTAIO infermieristica. Tale attività di assistenza – preventiva, RAGIONE_SOCIALEtiva, palliativa e riabilitativa – e’ di natura tecnica, relazionale, educativa (art. 2) e le su principali funzioni vengono individuate nella prevenzione delle malattie, nell’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e nell’educazione sanitaria. Al successivo art. 3, si prevede, tra l’altro, che l’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (lett. c) ed agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali.
La figura dell’operatore socio sanitario è stata definita con provvedimento del 22 febbraio 2001 dalla RAGIONE_SOCIALE rapporti tra lo RAGIONE_SOCIALE come “l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
Nell’ambito delle competenze di tale differente figura professionale, si prevede, in particolare, che l’operatore socio-sanitario, in sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto, è in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso.
1.2 Cosi definite le attività di competenza delle due categorie professionali, rileva il Collegio che entrambe le sentenze di merito muovono da un identico presupposto fattuale ovvero che la struttura ove sono state consumate le condotte contestate agli imputati era una casa dì riposo e non, come si legge nel capo di imputazione, una casa RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE (la sentenza impugnata, nel riportare le dichiarazioni del teste COGNOME, dirigente medico dell’RAGIONE_SOCIALE, riferisce di una «RAGIONE_SOCIALE non autorizzata»).
Risulta, inoltre, da entrambe le pronunce che: al momento del controllo, i Carabinieri identificavano COGNOME come soggetto con mansioni di “badante” e
NOME quale proprietario dell’appartamento; solo uno degli ospiti della struttura era allettato; veniva rinvenuto un registro sul quale erano annotati le terapie farmacologiche da somministrare ed i turni degli operatori con le relative mansioni.
Sulla base di tali generiche risultanze istruttorie, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni di un medico di base che aveva confermato di avere prescritto dei farmaci ad uno degli ospiti, farmaci che venivano somministrati da una badante, la Corte territoriale ha confermato la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione ,di infermiere.
1.3 Ritiene il Collegio che tali conclusioni non sono conformi all’insegnamento di questa Corte, nel suo più ampio Consesso, secondo il quale integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 251819). In tale pronuncia le Sezioni Unite, pur adottando una nozione estensiva del concetto di “professione”, non limitato alle sole attività riservate in via esclusiva, hanno chiarito che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 348 c.p.
Nella fattispecie in esame, dall’esame della sentenza impugnata non emerge con chiarezza se l’attività svolta sia consistita nella mera assistenza all’assunzione di farmaci ovvero nella loro somministrazione né, soprattutto, se detta attività sia stata svolta rendendo edotti i soggetti interessati ed i loro familiari del fatto che COGNOME non aveva la qualifica di infermiera ovvero con modalità tali, per continuatività, onerosità ed organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza dell’esercizio di un’attività infermieristica.
1.4 La fondatezza dei motivi di ricorso imporrebbe un annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Rileva, tuttavia, il Collegio che, pur considerando il periodo di sospensione della prescrizione di sei mesi e ventidue giorni, sono ormai decorsi i termini di prescrizione del reato. Pertanto, non emergendo con evidenza dalla sentenza impugnata circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte degli imputati e la sua rilevanza penale (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274) va disposto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto p prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto pe prescrizione.
Così deciso il giorno 24 marzo 2023
Il AVV_NOTAIO-estere
Il Presidente