Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33163 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
GIORGIO POSCIA
CC – 15/07/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Forlì avverso l’ordinanza del 03/01/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il Magistrato di sorveglianza di Bologna, con provvedimento del 3 gennaio 2025, convertiva, ai sensi dell’art. 660 cod. proc. pen., la pena pecuniaria inflitta a NOME COGNOME in 14 giorni di detenzione domiciliare sostitutiva.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica di Forlì, lamentando l’abnormità ovvero la violazione degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 L. n. 689/81 con riguardo al provvedimento di trasmissione della detta ordinanza al P.m. per l’emanazione dell’ordine di esecuzione, ovvero dello stato esecutivo.
Secondo il ricorrente, l’abnormità del provvedimento risiederebbe nel fatto di avere il Magistrato di sorveglianza demandato l’esecuzione della sanzione sostituiva al Pubblico ministero quando nel sistema delineato dalla riforma Cartabia l’unico organo deputato alla esecuzione della detenzione domiciliare Ł esso Magistrato.
Nella prospettazione del ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice emittente, l’art. 656 cod. proc. pen. avrebbe subito una riduzione di ambito operativo a seguito dell’entrata in vigore del sistema delle pene sostitutive che ha ridisegnato anche le competenze sul punto; allo stato sussistono tre differenti statuti dell’esecuzione della pena: quello delle pene detentive, disciplinato dall’art. 656 cod. proc. pen, quello delle pene pecuniarie, ex art. 660 cod. proc. pen. e quello delle sanzioni sostitutive ex art. 661 cod.
proc. pen. che affida la messa in esecuzione al Magistrato di sorveglianza.
Il Pubblico ministero Ł individuato come organo di mero impulso della procedura con l’onere di trasmettere il titolo esecutivo al suddetto Magistrato.
Il sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Come accennato in premessa, il Magistrato di sorveglianza di Bologna, in ragione dello stato di insolvibilità incolpevole del condannato e in assenza di una richiesta proveniente dal medesimo di convertire l’originaria pena pecuniaria dell’ammenda in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ha convertito la pena pecuniaria originariamente inflitta in detenzione domiciliare sostitutiva.
Il giudice di merito ha richiamato l’art. 660 cod. proc. pen., che, al comma 7, stabilisce che, quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, il Pubblico ministero trasmette gli atti al Magistrato di sorveglianza competente per la conversione, ai sensi degli artt. 102 e 103 l. 689/81, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’art. 71 l. cit.
Al comma 12 del medesimo art. 660 cod. proc. pen. Ł affermato che l’ordinanza di conversione Ł eseguita dal Magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 62 e 63 l. 689/81, in quanto compatibili.
Con particolare riferimento alla detenzione domiciliare sostitutiva, poi, l’art. 661 cod. proc. pen. stabilisce che, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna ad una delle pene sostitutive della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare, il Pubblico ministero trasmette la sentenza al Magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’art. 62 l. 689/81.
La norma stabilisce l’attribuzione della fase propulsiva al Pubblico ministero, consistente nella trasmissione al Magistrato di sorveglianza della sentenza costituente il titolo esecutivo, e, poi, fissa la competenza in materia di esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare in capo al predetto Magistrato.
Viceversa, per la pena sostitutiva – che nel presente caso non rileva – del lavoro di pubblica utilità Ł il giudice che ha applicato la pena a provvedere ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689 del 1981.
In adesione all’interpretazione letterale delle norme testŁ richiamate, che individuano, senza possibilità di equivoco, rispetto all’ordinanza di conversione della pena pecuniaria, ovvero alla detenzione domiciliare sostitutiva, il Magistrato di sorveglianza quale organo deputato alla esecuzione, la Corte di legittimità ha affermato che il provvedimento con cui detto Magistrato, richiesto dalla direzione dell’istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anzichØ provvedere direttamente a tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l’emanazione dell’ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, Ł abnorme, poichØ, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile (Sez. 1, n. 10781
del 15/01/2025, COGNOME, Rv. 287690 – 01).
Come ricordato in motivazione, infatti, l’art. 68 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che, quando sia sopravvenuta la notifica al condannato di ordine di carcerazione o di consegna, il Giudice (per il lavoro di pubblica utilità) e il Magistrato di sorveglianza (per le altre pene sostitutive) “determinano la durata residua della pena sostitutiva …”.
A ulteriore conferma dell’indirizzo affermato, questa Corte ha precisato che la competenza funzionale a decidere in materia di revoca della detenzione domiciliare spetta, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al Magistrato di sorveglianza. (Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 285915 01).
Sempre in coerenza con l’indirizzo in parola, la Corte di legittimità Ł pure intervenuta sulla individuazione del magistrato territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, statuendo che esso va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell’art. 62 della citata legge, ha emesso l’ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive (Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 287149 – 01).
Anche tale pronuncia concorre, in un quadro normativo omogeneo come quello illustrato, alla conclusione che unico organo preposto alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva sia il Magistrato di sorveglianza.
Riassumendo, il suddetto Magistrato, una volta ricevuta dal Pubblico ministero la sentenza da eseguire, provvede “senza ritardo” al compimento delle attività disciplinate dall’art. 62 l. 689/81 e, dopo aver verificato l’attualità delle prescrizioni, ad emettere, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza, l’ordinanza, resa a norma dell’art. 678, comma 1bis , cod. proc. pen., che conferma, nonchØ, se necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva, con il seguito procedimentale esecutivo affidato alla sua direzione.
Del tutto difforme dalle coordinate normative ed ermeneutiche delineate si presenta la condotta processuale adottata, nel caso in esame, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, il quale, pur avendo già emesso l’ordinanza di conversione in base agli artt. 678, comma 1bis , e 667, comma 4, cod. proc. pen., ne ha, poi, disposto la trasmissione al Pubblico ministero per l’esecuzione; atto, quest’ultimo, che si può qualificare come abnorme, avendo determinato una stasi procedimentale non altrimenti superabile, atteso che il giudice a quo , invece di dare esecuzione al provvedimento (di conversione) che l’ordinamento annette alla sua esclusiva sfera di competenza, ha restituito gli atti al Pubblico ministero, il quale, a sua volta, non poteva provvedere, poichØ avrebbe dovuto emettere un atto esulante dalle sue attribuzioni (Sez. 1, n. 10781 del 15/01/2025, COGNOME, cit.).
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. d ), cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato
di sorveglianza di Bologna.
Così deciso, 15/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME