Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26433 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26433 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NOME
nei confronti di:
COGNOME NOME nato a NOVI LIGURE il 21/12/1993
avverso l’ordinanza del 24/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/serrlite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore Generale della Repubbl presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordina impugnata, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per l’ulte corso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, al quale stata trasmessa da parte del Pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria la sentenza applicazione della pena pronunciata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, definitiva il 6 mag 2024, con cui era stata applicata a NOME COGNOME la pena di anni 2 e giorni 24 di reclusio sostituita dalla pena della detenzione domiciliare, ha disposto la trasmissione degli a suddetto Pubblico ministero per l’emissione dell’ordine di esecuzione e dello stato esecutivo relazione alla pena sostitutiva.
A ragione di detta determinazione il Magistrato di sorveglianza ha osservato che il pubbli ministero, in base al principio generale evincibile dall’art. 659 cod. proc. pen. è l’or esecuzione competente a indicare la durata e la scadenza di qualunque pena, comprese le pene sostitutive introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (noto come riforma Cartabia). riferimento a tali ultime pene ha rilevato che, sebbene il legislatore abbia riservato al magi di sorveglianza il potere di stabilire le modalità di esecuzione e le prescrizioni afferenti alle questa attribuzione non esonera il pubblico ministero dal curare l’esecuzione del titolo seco le disposizioni generali; e che anche gli artt. 657 e 663 cod. proc. pen. vanno nella st direzione.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, deducendo violazione degli artt. 661 cod. pro pen. e 62 I. 24 novembre 1981, n. 689 e abnormità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza sia strutturale, in quanto provvedimento emanato al di fuori di ogni prevision legge, che funzionale, avendo determinato un’indebita stasi inerente all’esecuzione penale.
Il ricorrente dà atto che nei rapporti tra pubblico ministero e giudice l’abnormità strut viene limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribu dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione d provvedimento rispetto al modello legale nel senso di esercizio di un potere previ dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, con carenza di potere in concreto; mentre l’abnormità funzionale viene limit all’ipotesi in cui il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretiz un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o, comunque, una stasi insuperabi Come si è verificato, secondo il Procuratore, nel caso in esame, in cui era stato emesso provvedimento di esecuzione (che non è l’ordine di esecuzione previsto dall’art. 660 cod. pro
pen. per le pene detentive ordinarie, ma è il provvedimento con cui viene trasmessa la sentenza con cui è inflitta o applicata la pena sostitutiva), era stato notificato al difensore – adem previsto, come specificato dalla Relazione illustrativa della riforma Cartabia, per consentire difesa, ove lo volesse, di interloquire con il magistrato di sorveglianza – e, poi, trasme Magistrato di sorveglianza con la sentenza di applicazione della pena per l’esecuzione della pen sostitutiva ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della summenzionata legge, e, quind erano completati gli adempimenti gravanti sul Pubblico ministero, che, pertanto, non potev compiere atti di esecuzione e in particolare provvedere all’emissione dell’ordine di esecuzi non richiesta per le pene sostitutive, come, invece, erroneamente e abnormemente impostogli.
Invero, secondo il ricorrente, la progressiva e coordinata analisi delle norme influenti disciplina del caso di specie, individuate negli artt. 661 e 678 cod. proc. pen. e 62, 68 e 71 legge n. 689 summenzionata, come rivisitati dal suddetto decreto legislativo, converge individuare nel magistrato di sorveglianza l’organo preposto all’esecuzione delle pene sostitut posto che la complessiva disciplina di cui sopra affida a tale organo ogni funzione in merito fase esecutiva, senza che il pubblico ministero venga coinvolto, neanche a livello de comunicazione dei relativi atti e di tutti i corrispondenti sviluppi, e senza che possa indiv nell’art. 659 cod. proc. pen. la fonte di un generale potere-dovere del pubblico ministero di intervenire in tale ambito con provvedimenti non previsti dall’ordinamento.
Insiste, pertanto, per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto atto abnorme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sulla questione della ripartizione dei poteri in merito all’esecuzione delle pene sostit già si è pronunciata questa Corte recentemente, affermando che il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell’istituto penitenziario di indicare finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttament tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novem 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emanazio dell’ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determin una stasi procedimentale non altrimenti superabile (Sez. 1, n. 10781 del 15/01/2025, Pmt, Rv. 287690).
Nel caso in esame, che riguarda altra pena sostitutiva (detenzione domiciliare), il Magistr di sorveglianza di Alessandria, al quale era trasmessa per l’esecuzione la sentenza con la qual era stata applicata detta pena sostitutiva, ha imposto al Pubblico ministero presso il Tribunal Alessandria l’emanazione dell’ordine di esecuzione, adempimento non rientrante nella sfera di attribuzioni al medesimo riservata con riguardo alle pene sostitutive ] Pol l o Z,’ffrO 01 9/(NO0 IVIZi-Pgr/
Come evidenziato nella sentenza sopra richiamata la traccia decisiva della discipli riguardante l’esecuzione delle pene sostitutive risulta data dall’art. 661 cod. proc. pen., modificato dall’art. 38 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Mentre, invero, è prevista l’emissione dell’ordine di esecuzione nel caso di condanna a pen detentiva ex art. 656, comma 1, cod. proc. pen. e nel caso di condanna a pena pecuniaria ex art. 660, comma 1, cod. proc. pen. (dopo la riforma Cartabia), il suddetto articolo, che va unitamente all’art. 62 I. n. 689 sopra indicata (che, dopo avere ribadito che il pubblico min trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, individuando quest’ultimo in relazione luogo di domicilio del condannato, prevede la notifica al difensore del provvedimento esecuzione e indica, quindi, le incombenze del magistrato di sorveglianza) detta una divers disciplina per l’esecuzione di sentenze di condanna a una delle pene sostitutive della semilibe e della detenzione domiciliare, nella quale dominus per l’esecuzione di queste pene è il magistrato di sorveglianza, mentre il pubblico ministero ha un ruolo di mero impulso (com anche, sottolineato da Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, Confl. comp.), limitandosi a trasmett la sentenza da eseguire e a notificare al di ensore il provvedimento di esecuzione, che è co ben diversa dall’ordine di esecuzione come Fai ci f i fp r amente evidenziato nel ricorso proposto.
La sentenza n.10781 sopra richiamata sottolinea che lo stesso art. 661 cod. proc. pen., po disciplina anche l’ipotesi in cui la pena sostitutiva sia irrogata a soggetto in custodia ca per la stessa causa disponendone il prosieguo fungibile; e che proprio l’esplicita prevision quest’ultima ipotesi conferma che, dopo la trasmissione della sentenza di condanna irrevocabil da parte del pubblico ministero, emerge il ruolo del magistrato di sorveglianza che de provvedere senza ritardo agli atti di cui all’art. 62 sopra menzionato (in primo luogo emett – ai sensi dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., previa verifica dell’attualità del prescrizioni, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della sentenza – l’ordinanza con conferma e, se necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pe sostitutiva). Aggiunge che l’individuazione della competenza a provvedere in tema di esecuzione di pene sostitutive in capo al magistrato di sorveglianza è conforme alla tradizionale ese dell’art. 661 cod. proc. pen., come strutturato con riferimento alle previgenti sanzioni sost (Sez. 1, n. 29809 del 24/06/2022, Confl. comp. in proc. Koczerg, Rv. 283361 e Sez. 1, n. 909 del 04/02/2011, Urso, Rv. 249616, hanno puntualizzato, con riguardo al corrispondente regime, che la competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata nonch delle sanzioni sostitutive in genere spetta al magistrato di sorveglianza). Rileva, inolt milita nel senso sopra indicato anche l’art. 68 della suddetta I. n. 689, che stabilisce ch caso di sospensione dell’esecuzione della pena sostitutiva (per sopravvenuto ordine d carcerazione o di consegna), sia il giudice (per il lavoro di pubblica utilità) o il magi sorveglianza (per le altre pene sostitutive) a determinare la durata residua della pena sostitu
Queste competenze del magistrato di sorveglianza trovano corrispondenza negli adempimenti di cancelleria previsti dal Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, che all’art. 29 attribuisce alla segreteria del pubblico ministero l’iscrizione delle s
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di condanna a pena detentiva nel registro delle esecuzioni e delle sentenze di condanna a sanzioni (ora pene) sostitutive solo in caso di conversione in pena detentiva, mentre all’art
prevede che per l’esecuzione delle sanzioni (ora pene) sostitutive, la cancelleria del magistr di sorveglianza iscrive in apposito registro l’estratto del provvedimento che le ha dispos
forma un fascicolo nel quale sono raccolti l’estratto medesimo e tutti gli atti del procedime
Dalle disposizioni richiamate emerge con chiarezza che l’esecuzione in materia di pene sostitutive è interamente attribuita al magistrato di sorveglianza e non al pubblico minister
Questa conclusione è confermata, anziché smentita, dalla norma richiamata nell’ordinanza impugnata, l’art. 659 cod. proc. pen., che prevede l’emissione dell’ordine di esecuzione quando
a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato. Previsione, dunque, che trova spazio, per le pene sostitutive
solo in caso di revoca delle stesse.
Una volta ricostruita in questi termini la competenza per l’esecuzione delle pene sostituti il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria appare abnorme sia
strutturalmente, in quanto emesso in carenza di concreto potere di imporre al Pubblico ministero nfft4 19
presso il Tribunale di Alessandria un’attivearetre non gli compete (si vedano, al riguardo, Sez.
n. 25957 del 26/03/2009, P.m. in proc. Toni, la cui definizione di abnormità strutturale v ripercorsa dal ricorso), sia funzionalmente, determinando una stasi insuperabile, proprio quanto il Pubblico ministero non era tenuto ad attenersi all’imposizione di un atto escluso d sua sfera di attribuzioni (si veda Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, che evidenzia che l’atto è abnorme sotto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo sistema normativo, determini la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo).
Da ciò deriva la considerazione che il ricorso è ammissibile ed è da considerarsi in concret fondato, per cui l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrat di sorveglianza di Alessandria.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.