Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposta dal:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 21/05/2024;
nell’ambito del procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Catania DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per il rigetto dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzion giudice dell’esecuzione, in accoglimento della istanza presentata dal difenso NOME COGNOME, ha disposto che nel provvedimento di esecuzione di pena concorrenti del 20 febbraio 2024 n.686/23 SIEP ed ordine di esecuzione scarcerazione emesso dalla locale Procura generale non si tenga conto, allo st della condanna ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 11.556,00 di mu inflitta al predetto con sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania il gio giugno 2014.
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unic articolato motivo, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 663 ‘ lda parte del giudice dell’esecuzione; in particolare osserva che la Corte territoriale, nello sciogliere il cumulo sopra indicato, posto in esecuzione a favore del condannato una decisione non definitiva, se contare che la pena principale da essa stabilita non potrà essere inferiore a sei, mesi due e giorni venti di reclusione, pena che, seguendo il ragionament giudice dell’esecuzione potrebbe porsi in esecuzione. In ogni caso, a parer ricorrente, quale che sarà la porzione di pena che sarà determinata a tit continuazione, nel processo di cognizione ancora pendente, per il delitto di cu sentenza di condanna emessa il 23 giugno 2014 dal Tribunale ordinario di Catani (irrevocabile), la pena che risulterà scontata in eccesso e, dunque, senza non potrà essere ritenuta fungibile rispetto alla pena irrogata con la sent cui al punto n.2 del cumulo, avendo per oggetto tale sentenza il delitto di cui 416-bis cod. pen., reato permanente, commesso dal mese di ottobre 2016 sin al 23 marzo 2020 (data della sentenza di primo grado emessa dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Catania).
Il difensore del condannato ha depositato memoria difensiva con la quale h chiesto la declaratoria di inammissibilità della impugnazione della pubblica ac o, comunque, il rigetto della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Il provvedimento di cumulo sopra richiamato comprende le seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza del Tribunale di Catania del 23 giugno 2014 con condanna alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 11.556,00 di multa; 2) sentenza della Corte di appello di Catania del 3 febbraio 2022 con condanna alla pena di anni otto di reclusione.
2.1. Successivamente è intervenuta, nei confronti del COGNOME, una pronuncia di merito che ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 25 luglio 2018 e quello oggetto del primo dei due titoli compresi nel cumulo (quella sub 1, vale a dire la sentenza del Tribunale di Catania del 23 giugno 2014, con condanna ad anni tre e mesi due di reclusione).
Con la sopra indicata sentenza del Giudice per le indagini preliminari ad NOME COGNOME – in relazione ai due reati (capi 20 e 21) di cui rispondeva in quel giudizio, posti in continuazione con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Catania del 23 giugno 2014 – è stata irrogata per il reato più grave una pena base, già diminuita per le attenuanti di anni tredici e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione (sia interna, sia con la citata sentenza del 23 giugno 2014, senza distinguere tra i due aumenti) di anni uno, mesi quattro, ridotta per la scelta del rito alla pena finale complessiva di anni dieci.
2.2. Tale sentenza è stata impugnata e la Corte d’appello con sentenza del 13 maggio 2020, ha ridotto la pena complessiva ad anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione. La Corte di cassazione, ritenendo esservi stata una ipotesi di ‘reformatio in peius’ proprio rispetto all’aumento in continuazione ha annullato la sentenza. In sede di giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Catania con sentenza n. 4071 del 2022 del 6 dicembre 2022, ha rideterminato l’aumento per la continuazione in complessivi anni uno e mesi quattro di reclusione, da ridurre poi per il rito (con la pena finale complessiva determinata in anni sette, mesi sei e gg. venti di reclusione). La Corte di cassazione, in seguito ad un successivo ricorso, con sentenza n. 9686 del 2024, ha annullato con rinvio la decisione della Corte territoriale, ritenendo che l’aumento cumulativo per la continuazione tra il capo 21 e quello giudicato dal Tribunale di Catania con la sentenza del 23 giugno 2014 (irrevocabile), non contenesse indicazioni circa lo specifico aumento a titolo di continuazione.
2.3. Il nuovo giudizio di rinvio, susseguente il secondo annullamento disposto da questa Corte, non è stato ancora celebrato di talché sulla sussistenza della continuazione e sull’ammontare della relativa entità della pena non si è ancora formato il giudicato.
Da ciò consegue che la condanna ad anni tre e mesi due di reclusione inflitta dal Tribunale di Catania con la sentenza pronunciata il giorno 23 giugno 2014
(compresa nel provvedimento di cumulo sopra richiamato) deve essere necessariamente essere messa in esecuzione, in forza del principio gener contenuto nell’art. 656 cod. proc. pen., trattandosi di decisione irrevocabile.
Al contrario la pronuncia che riconosce la continuazione potrà essere messa in esecuzione soltanto quando diverrà anche essa irrevocabile e non già prima, come invece sostanzialmente disposto con la ordinanza impugnata. Inoltre, una volta che essa sarà passata in giudicato, l’organo dell’esecuzione dovrà emettere un nuovo provvedimento di cumulo che tenga conto della rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, anche della fungibilità.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio; la presente sentenza viene comunicata all’organo dell’esecuzione per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.