Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29530 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di Foggia vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In motivazione si afferma, in sintesi, che:
-appare probabile che una ordinanza di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova – del 14 luglio 2022 – non sia stata notificata al Largitto, con conseguente prosecuzione ‘di fatto’ dell’affidamento dal 14 luglio 2022 al 13 marzo 2025;
-tuttavia non essendo stata prodotta documentazione utile a ricostruire cosa sia realmente accaduto dopo il 14 luglio 2022 non può emettersi alcun provvedimento di rettifica dell’ordine di esecuzione emesso dal P.M., lì dove include come pena da scontare il periodo posteriore alla revoca formale dell’affidamento in prova.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge Largitto NOME. Il ricorso Ł affidato a un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione.
La difesa ribadisce che l’ordinanza di revoca della misura alternativa (emessa pacificamente in data 14 luglio 2022 dal Trib. di Sorv. di Bari) non Ł mai stata notificata al Largitto, il quale ha proseguito – di fatto – la sottoposizione all’affidamento in prova. Detta ordinanza sarebbe stata comunicata al PM del Tribunale di Foggia solo nel gennaio del 2025 (dopo un primo provvedimento, poi revocato, con cui il PM disponeva la prosecuzione dell’affidamento in prova, segno evidente del fatto che l’ordinanza di revoca non era stata mai eseguita).
L’affidamento era stato disposto con provvedimento del 1.12.2020 emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1993/2025
CC – 06/06/2025
Ora, secondo la prospettazione difensiva non può non tenersi conto, in rapporto al nuovo decreto di cumulo, della afflittività del periodo trascorso in affidamento, per ben 2 anni e 8 mesi (con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in ore serali e notturne). Tale periodo deve essere ritenuto in termini di pena scontata.
Il giudice della esecuzione avrebbe omesso le necessarie verifiche, da operarsi anche ex officio .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
A fronte di un principio di prova circa l’esistenza di talune anomalìe procedurali verificatesi nel periodo di sottoposizione alla misura dell’affidamento in prova, il giudice della esecuzione avrebbe dovuto ricorrere all’esercizio del potere istruttorio di cui all’art.666 comma 5 cod.proc.pen., sì da ottenere certezze sugli aspetti in rito, preliminari ad ogni ulteriore valutazione.
Non vi Ł dubbio, infatti, circa il fatto che l’eventuale prosecuzione – in via di fatto – della misura alternativa, in tesi dipesa da condotta dell’autorità procedente, non Ł fatto potenzialmente privo di conseguenze circa il quantum di pena detentiva da scontare, posto che : a) anche nelle ipotesi di esito negativo della prova (come potrebbe essere considerata la vicenda de qua ) il Tribunale di Sorveglianza ha il potere-dovere di verificare il quantum di pena da ritenersi scontata ( v. Sez. U. 2002 COGNOME secondo cui in caso di valutazione negativa dell’esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di determinare il “quantum” di pena – eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta – che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento); b) va comunque rapportata alla situazione di fatto, anche ai sensi dell’art. 657 cod.proc.pen. la eventuale limitazione di libertà sofferta sine titulo ( v. Sez. I n. 36231 del 8.11.2016, dep.2017, rv 271043).
L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia. Così Ł deciso, 06/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME