Esecuzione Pena all’Estero: La Competenza Esclusiva dello Stato di Esecuzione
Il tema della cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione Europea solleva questioni complesse, specialmente quando si tratta dell’esecuzione pena estero. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale su un punto cruciale: chi ha il potere di decidere sulle misure alternative alla detenzione quando un cittadino, condannato in Italia, sconta la pena in un altro Stato membro? La risposta della Suprema Corte è netta e si fonda sui principi della normativa europea.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Affidamento in Prova dalla Slovenia
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un uomo, condannato da un’autorità giudiziaria italiana, la cui pena era in corso di esecuzione in Slovenia. L’esecuzione in territorio sloveno era avvenuta a seguito della revoca di un mandato di arresto europeo precedentemente emesso dall’Italia.
Il condannato, tramite il suo legale, aveva presentato un’istanza al Magistrato di sorveglianza di Trieste per ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, da eseguirsi in Slovenia. Il giudice italiano, tuttavia, aveva dichiarato la richiesta inammissibile, sostenendo di non avere giurisdizione sulla questione, poiché la pena era materialmente gestita dalle autorità slovene. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di primo grado, dichiarando a sua volta il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’argomentazione del ricorrente fosse infondata e non scalfisse la correttezza della pronuncia impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Principio della Competenza nell’Esecuzione Pena Estero
Il cuore della motivazione della Corte risiede nell’interpretazione dell’articolo 17 della Decisione Quadro GAI 909/2008, la stessa normativa richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi. La Corte ha sottolineato come tale articolo stabilisca in modo inequivocabile un principio fondamentale: “L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti (…) a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono“.
Questo significa che, dal momento in cui uno Stato membro (in questo caso, la Slovenia) prende in carico l’esecuzione di una sentenza emessa da un altro Stato (l’Italia), la gestione della pena passa interamente sotto la sua giurisdizione. L’autorità giudiziaria italiana, pur avendo emesso la condanna, perde qualsiasi potere decisionale sulle modalità concrete di espiazione della pena, incluse la concessione di benefici o misure alternative. La pretesa del condannato di ottenere una misura alternativa dal giudice italiano era, pertanto, giuridicamente insostenibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per l’Esecuzione della Pena in UE
L’ordinanza in esame riafferma con chiarezza la ripartizione di competenze nel sistema di cooperazione giudiziaria penale europeo. Chi viene condannato in uno Stato membro ma sconta la pena nel proprio paese di residenza o in un altro Stato UE, deve rivolgersi alle autorità di quest’ultimo per ogni questione relativa all’esecuzione della pena. La decisione garantisce certezza giuridica ed evita conflitti di giurisdizione, assicurando che la gestione della detenzione e delle eventuali misure alternative sia affidata all’autorità che ha il controllo effettivo e diretto sul condannato e sul territorio in cui la pena viene eseguita.
Se una pena emessa in Italia viene eseguita in un altro Stato UE, chi può concedere misure alternative come l’affidamento in prova?
Le misure alternative possono essere concesse esclusivamente dalle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione, ovvero lo Stato in cui la pena viene materialmente scontata. L’autorità italiana che ha emesso la condanna non ha più competenza in merito.
Perché il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di una misura alternativa era stata presentata a un’autorità (il Magistrato di sorveglianza italiano) priva di giurisdizione. Secondo la normativa europea, la competenza a decidere sulle modalità di esecuzione della pena appartiene unicamente allo Stato di esecuzione.
Quale normativa regola l’esecuzione di una pena in un altro Stato membro dell’Unione Europea?
La materia è regolata dalla Decisione Quadro GAI 909/2008. In particolare, l’articolo 17 di tale normativa stabilisce che l’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione, le cui autorità sono le uniche competenti a prendere decisioni in merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36366 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36366 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 11.12.2024 il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova da eseguirsi in Slovenia;
Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata sulla base dell’argomento che la pena, pur irrogata dall’autorità giudiziaria italiana, è in corso di esecuzione in Slovenia a seguito di revoca di mandato di arresto europeo italiano;
Considerato che ogni questione sulla possibilità che l’autorità giudiziaria italiana disponga una misura alternativa è preclusa dall’art. 17 della stessa decisione quadro GAI 909/2008 che il ricorrente richiama a sostegno della propria doglianza, secondo cui: “L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti (…) a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono”;
Rilevato che il ricorso, in definitiva, non smentisce la ragione dell’inammissibilità dell’originaria istanza dichiarata dal Magistrato di sorveglianza e che, pertanto, deve essere dichiarato a sua volta inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025