Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6268 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 6268  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t.,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.,
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
avverso l’ordinanza del 4/7/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio il provvedimento impugnato ti
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha escluso le parti civili dal procedimento a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorsi per cassazione – per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato – la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, deducendo che l’anzidetta ordinanza sarebbe abnorme e violativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
I ricorrenti hanno esposto che, nel procedimento a carico di NOME e NOME COGNOME, all’udienza del 15 dicembre 2021 i difensori di NOME avevano anticipato una possibile volontà di richiedere l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena e il difensore di NOME COGNOME aveva insistito nella richiesta di patteggiamento, come formalizzato a seguito RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di giudizio immediato. A quell’udienza si erano costituite altre parti civili mentre la costituzione di parte civile degli odierni ricorrenti era avvenuta in un momento successivo, stante la mancata notifica nei loro confronti del decreto di giudizio immediato ed avendo gli stessi avuto conoscenza del procedimento solo in un momento successivo.
All’udienza RAGIONE_SOCIALE‘Il febbraio 2022 i ricorrenti si erano costituiti parte civile.
Per NOME COGNOME il Pubblico ministero aveva prestato consenso alla richiesta di patteggiamento già all’udienza del 15 dicembre 2021 mentre per NOME COGNOME il consenso alla richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena era intervenuto solo all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘Il febbraio 2022, successivamente alla costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti civili.
La sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. aveva disposto anche la condanna di NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEe parti civili costituite.
A seguito di ricorsi per cassazione del Pubblico ministero e di NOME, la sentenza di patteggiamento è stata annullata dalla Corte di cassazione, stante il difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica, con assorbimento RAGIONE_SOCIALEe censure sollevate da NOME.
Nella fase del rinvio, con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari, preso atto RAGIONE_SOCIALEe richieste di patteggiamento, ha escluso le parti civili.
Secondo i ricorrenti, tale provvedimento è abnorme, atteso che vi era già stata l’ammissione RAGIONE_SOCIALEe parti civili e non ricorrevano le ipotesi di cui agli artt. 8 e 82 cod. proc. pen., così che il potere del giudice si era esplicato al di là dei casi consentiti e RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste, oltre ogni ragionevole limite. Il provvedimento violerebbe anche l’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena era stata richiesta da NOME COGNOME dopo la costituzione di parte civile. Con riguardo a NOME COGNOME le amministrazioni ricorrenti, non avendo ricevuto la notifica del decreto di giudizio immediato, non erano state poste in condizione di conoscere preventivamente le scelte processuali degli imputati e del Pubblico ministero, di talché avrebbero legittimamente attivato la loro costituzione in giudizio per tutti gli imputati indistintamente. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. È vero che, come osservato dai ricorrenti, la limitazione dei motivi di impugnazione, proponibili contro le sentenze di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena su richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti ex art. 444 cod. proc. pen., riguarda soltanto le parti RAGIONE_SOCIALEa decisione che riflettono il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘accordo processuale tra il Pubblico ministero e l’imputato, mentre rimangono estranee alla limitazione le statuizioni ulteriori rispetto a tale accordo, quali certamente sono quelle che concernono le parti civili e la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte civile (in tal senso: Sez 4, n. 6538 del 9/1/2018, COGNOME, Rv. 272342 – 01); è altresì non revocabile in dubbio, tuttavia, che, nel caso in esame, diverso da quelli cui fa riferimento l’orientamento evocato dai ricorrenti, le parti civili sono state escluse dal processo con l’ordinanza oggi impugnata, così che deve affermarsi che esse non hanno legittimazione a proporre ricorso per cassazione.
Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 – 01; Sez. 6, n. 2329 del 7/01/2015, C., Rv. 261860 – 01) ha già affermato che l’ordinanza dibattimentale di esclusione RAGIONE_SOCIALEa parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, mentre quella di inammissibilità o di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di esclusione è impugnabile, da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, unitamente all’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Ciò perché, una volta esclusa nel giudizio di primo grado, la persona offesa, che intendeva esercitare l’azione civile nel processo penale, non è più parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, che, infatti, si svolge regolarmente in sua assenza, sicché sarebbe sistematicamente del tutto anomala un’impugnazione tardiva.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
 Le peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda inducono a non disporre la condanna dei ricorrenti al versamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso 1’11/1/2024