Esclusione Parte Civile: L’Ordinanza del Giudice è Inappellabile?
La possibilità per la vittima di un reato di ottenere il risarcimento dei danni direttamente all’interno del processo penale è uno strumento fondamentale del nostro ordinamento. Tuttavia, cosa accade se il giudice rigetta questa richiesta? Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12884 del 2024, chiarisce i limiti dell’impugnazione in caso di esclusione parte civile, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti di Causa
Nel caso specifico, una persona offesa si era vista dichiarare inefficace la propria costituzione di parte civile dal Tribunale. La motivazione risiedeva in un vizio procedurale: l’atto di costituzione, avvenuto fuori udienza, non era stato notificato a una delle altre parti del processo. Ritenendo tale decisione un’anomalia procedurale (un atto “abnorme”), la parte offesa ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’esclusione parte civile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’ordinanza con cui viene disposta l’esclusione della parte civile non è né abnorme né, soprattutto, impugnabile. Questa decisione comporta non solo la conferma del provvedimento del Tribunale, ma anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese legali sostenute dalla controparte.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Le motivazioni principali possono essere così sintetizzate:
1. Nessuna Abnormità: L’ordinanza di esclusione parte civile non è un atto abnorme. Non si tratta di un provvedimento bizzarro o fuori dalle logiche del sistema, ma dell’esercizio di un potere che l’ordinamento attribuisce espressamente al giudice. Il giudice ha il compito di verificare la regolarità formale e sostanziale della costituzione e, in caso di vizi, ha il potere di escluderla.
2. Nessuno Stallo Processuale: Un atto abnorme è tale quando determina una situazione di stallo insanabile del procedimento. L’esclusione della parte civile, al contrario, non rallenta né blocca il processo penale, che prosegue il suo corso verso l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
3. La Tutela Risarcitoria è Salva: Questo è il punto cruciale. La decisione del giudice penale di escludere la parte civile non ha carattere decisorio sul diritto al risarcimento. Essa non preclude in alcun modo al danneggiato la possibilità di agire per vie ordinarie. La vittima, infatti, conserva pienamente il diritto di avviare un’autonoma azione risarcitoria in sede civile per ottenere il ristoro dei danni subiti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza in commento ribadisce un concetto fondamentale per chi subisce un danno da reato: la strada per il risarcimento all’interno del processo penale richiede un’attenzione scrupolosa alle regole procedurali. Un errore, come un’omessa notifica, può comportare l’esclusione.
Questa esclusione, tuttavia, non è la fine del percorso. L’ordinanza che la dispone è definitiva e inappellabile nell’ambito del procedimento penale, e tentare di impugnarla può portare a ulteriori costi. La via maestra per ottenere giustizia, in tal caso, diventa quella di un separato giudizio civile, dove il diritto al risarcimento potrà essere fatto valere pienamente, senza che il provvedimento di esclusione possa pregiudicarlo.
È possibile fare ricorso contro un’ordinanza che esclude la costituzione di parte civile?
No, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, l’ordinanza di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, ovvero non è possibile presentare ricorso contro di essa.
Perché un’ordinanza di esclusione della parte civile non è considerata un atto abnorme?
Non è considerata abnorme perché è un provvedimento che rientra nei poteri attribuiti al giudice dalla legge e non causa una paralisi del procedimento penale, il quale prosegue regolarmente il suo corso.
Se la mia costituzione di parte civile viene esclusa, perdo il diritto al risarcimento del danno?
No, il diritto al risarcimento non viene perso. Il provvedimento di esclusione non ha carattere decisorio sul merito del danno. La persona danneggiata può sempre avviare una causa separata davanti al giudice civile per chiedere e ottenere il risarcimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FUSIGNANO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
COGNOME NOME NOME NOME FORLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di FORLI’
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la persona offesa NOME COGNOME ricorre averso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Forlì del 10 novembre 2023 che ha escluso la costituzione della parte civile.
Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 26 febbraio 2024, del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, nell’interesse della ricorrente COGNOME NOME, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 26 febbraio 2024, del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato non ricorrente COGNOME NOME, con la quale si insiste nell’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Ritenuto che con il primo ed unico motivo – con cui la ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento che ha dichiarato la inefficacia della costituzione di parte civile avvenuta fuori udienza per omessa notifica della stessa ad una delle parti del processo – è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo la quale in tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l’ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assunta nell’esercizio di un potere attribuito al giudice dall’ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento. (Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Rv. 284656 che ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l’azione risarcitoria in sede civile).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato inoltre che l’imputato non ricorrente ha espressamente richiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute che vanno liquidate, non ricorrendo giusti motivi per essere compensate, nella misura di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione in favore dell’imputato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge
Così deciso il 13/03/2024