Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10251 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10251 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
(de plano)
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento
c/:
COGNOME NOME NOME a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PETTORAZZA GRIMANI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME il DATA_NASCITA
NOME
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del Tribunale di Padova
non dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIONOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Padova ha disposto l’esclusione della parte civile RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento a carico di NOME
COGNOME ed altri, costituzione ammessa, limitatamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, all’udienza preliminare svolta in data 12 giugno 2023, dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede.
Considerato che il motivo proposto dalla difesa della persona offesa, AVV_NOTAIO (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 80 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in sede di legittimità, avendo ad oggetto, sostanzialmente, l’avvenuta esclusione di una parte civile.
Ritenuto, peraltro, che si tratta di provvedimento non abnorme in quanto viene riscontrata dal Tribunale l’omessa, tempestiva indicazione delle specifiche ragioni del danneggiamento della persona offesa, fin dal momento della costituzione all’udienza preliminare.
Rilevato, infatti, che il Tribunale, nella fase degli atti preliminari, ha escluso, con ragionamento ineccepibile in diritto, la parte civile già costituita all’udienza preliminare e che il ricorrente, pur lamentandosi della tempestività della richiesta del termine per integrare la domanda prima ammessa in udienza preliminare, in definitiva, impugna, perché reputata lesiva degli interessi della parte civile odierna ricorrente, l’ordinanza di esclusione al dibattimento della parte civile medesima, resa ex art. 81 cod. proc. pen., provvedimento non suscettibile di impugnazione nella presente sede (tra le altre, Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, dep. 2022, Rv. 282733 – 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155 – 01, quest’ultima nel senso che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale)
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025
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