Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14743 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DAROU MOUSTY (SENEGAL) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 15 marzo 2022 dal Tribunale di Milano che aveva condannato l’imputato per il reato di detenzione per la vendita di prodotti industriali con segni di contraffatti e di ricettazione dei beni stessi. La sentenza di appello ha assolto l’imputat primo capo di imputazione in relazione alla detenzione delle borse ad apparente marchio Prada e Gucci, attesa la inidoneità dei falsi a trarre in inganno trattandosi di “falsi gros La pena è stata conseguentemente ridotta.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato formula un unico motivo ex art.606 lett. c) c.p.p. per l’errata applicazione dell’articolo 598 bis, commi 2 e 3, in re agli articoli 178 e 179 c.p.p..
Procedendo all’autonoma visione del corpo del reato in camera di consiglio al fine di valutar l’autenticità dei prodotti o l’eventuale falsificazione dei marchi, la Corte d’appello ha v principio del contraddittorio e il diritto all’assistenza difensiva dell’imputato in virtù d
applicazione della disposizione dell’articolo 598 bis c.p.p. che impone alla Corte di te l’udienza con la partecipazione delle parti stante la rilevanza dirimente della questione r grazie all’esame del corpo di reato.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Replicando con lo stesso mezzo, il difensore dell’imputato, NOME COGNOMENOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il motivo è manifestamente infondato poiché la violazione dedotta non sussiste.
Procedendo autonomamente all’esame ed alla valutazione del corpo del reato, la Corte in camera di consiglio ha preso diretta conoscenza delle caratteristiche delle borse detenu dall’imputato, colmando la lacuna conoscitiva lamentata dalla difesa dell’imputato (sul grado della falsificazione delle borse) e formulando un proprio giudizio, trasfuso nella motivazione
Con ciò, non si realizza alcuna violazione del principio del contraddittorio, che si pone sul dell’eguale trattamento delle parti dinnanzi al giudice, né il sacrificio del diritto di di che non è mai stato impedito al difensore dell’imputato di richiedere l’accesso al corpo di r per prenderne visione, esperire eventuali accertamenti sulla originalità e le caratteristic prodotto o formulare istanze. Il fatto che il difensore non abbia ritenuto necessario esamina corpo del reato, limitandosi a denunciare che ciò non fosse stato fatto nel corso delle indagi delle precedenti fasi processuali da parte dell’autorità procedente, non preclude ovviamente giudice tale autonoma facoltà né impone che essa sia condotta coram populo, per così dire, cioè alla presenza delle parti. Infatti, l’esame delle borse in sequestro, condotto autonomamente parte del giudice nell’ambito della camera di consiglio, è una attività cognitiva che prescind (e non richiede la) assistenza delle parti, poiché si risolve nel rapporto diretto tra l l’esaminatore, in maniera del tutto analoga all’esame di altri oggetti di prova, dalla vision immagini registrate all’esame di documenti, che avviene ordinariamente in camera di consiglio per consentire al giudice di trarne valutazioni rilevanti ai fini della ricostruzione del fat decisione del processo.
Fallace è pertanto il riferimento agli ultimi due commi dell’art.598 bis c.p.p., per il cas sia lo stesso collegio a sollecitare l’oralità, ritenendo necessario, per il tenore della q sottoposta, uno scambio ‘vivo’ sul thema decidendum, ovvero nel caso di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, è appena il caso di sottolinear l’esame diretto del corpo di reato non costituisce un incombente istruttorio e non va confuso c la ricognizione di cose disciplinata dall’art.215 c.p.p., ove il corpo di reato, ancor prima di oggetto di conoscenza (da parte del giudice o di un perito da questi nominato), è oggetto identificazione (da parte di persona infwmata dei fatti, della persona offesa o del testimo seconda dei casi).
In base a tali considerazioni, il ricorso è inammissibile. All’inammissibilità consegue, ai dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024
Il Cong liere r latore
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