Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50132 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50132 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OSPEDALETTO D’ALPINOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott.ssa F. COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
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Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato, in sede di rinvio a seguito annullamento della Corte di cassazione di una precedente ordinanza di non accoglinnento, la richiesta di restituzione in termini proposta da NOME COGNOME.
La Corte di cassazione ha disposto l’annullamento in ragione del fatto che l’errore commesso dall’imputato nella individuazione del termine utile di impugnazione è stata indotto dalla difformità, in punto di termini di deposito della sentenza, tra il dispositivo letto in udienza (che indicava il termine in novanta giorni) e il dispositivo della sentenza infine depositata (non contenente l’indicazione di un pari termine).
1.1. Si ha però che il difensore del condannato, diversamente da quanto rilevato dalla Corte di cassazione, ha inteso far valere la mancata formazione del titolo esecutivo in ragione dell’omessa notifica dell’avviso di deposito e della conseguente mancata conoscenza della condanna. I principi dettati dalla Corte di cassazione non sono dunque applicabili alla vicenda in esame, perché il difensore richiedente non ha fatto alcun riferimento all’errore in cui il condannato sarebbe incorso nella individuazione del termine per l’impugnazione. Ciò premesso, data la prevalenza del dispositivo letto in udienza su quello redatto in calce alla sentenza depositata, deve prendersi atto che il titolo esecutivo si è correttamente formato e non possono essere prese in esame, in quanto dedotte soltanto con il ricorso per cassazione, le questioni relative all’errore in cui il condannato sarebbe caduto per effetto della discrasia tra i due dispositivi.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice ha violato i principi statuiti dalla sentenza di annullamento con rinvio n. 22308 del 3 marzo 2023, intervenuta per la rilevazione di un vizio di violazione di legge.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Del giudizio di rinvio si è occupato illegittimamente lo stesso giudice persona fisica che aveva emesso l’ordinanza annullata, e ciò in violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa fissazione dell’udienza camerale a seguito dell’annullamento con rinvio.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va anzitutto chiarito che il giudice dell’esecuzione, in caso di annullamento con rinvio, ben può essere lo stesso giudice-persona fisica autore del precedente provvedimento “in quanto la diversità della persona fisica del giudice chiamato a decidere dopo annullamento con rinvio nel giudizio di legittimità è imposta solo con riferimento alle sentenze. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in tema di revoca della sentenza per intervenuta abolitio criminis” Sez. 1, n. 607 del 25/11/2008, dep. 2009, Rv. 242382 -.
All’annullamento con rinvio di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, che sia stato adottato all’esito del relativo procedimento, deve seguire ad opera del giudice del rinvio la fissazione di apposita udienza ex art. 666 cod. proc. pen., non potendo la rinnovazione del giudizio imposto dall’annullamento essere attuata al di fuori del prescritto modulo procedinnentale.
3.1. Tanto precisato sul piano delle forme da adottare per il giudizio di rinvio, va comunque rilevata l’erroneità della decisione ora impugnata. Come dallo stesso giudice dell’esecuzione rilevato, il provvedimento oggetto di annullamento aveva rigettato la richiesta di declaratoria di non esecutività del titolo e connessa richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione dando rilievo al dispositivo letto in udienza, ove vi era l’indicazione del termine di novanta giorni per il deposito, sul dispositivo di sentenza, che una indicazione di termine di deposito non conteneva.
In forza di questo rilievo ha allora concluso che nessun avviso di deposito andasse notificato al condannato, appunto perché la sentenza era stata depositata regolarmente entro il termine di novanta giorni.
È su questo nucleo decisorio, come richiamato nel provvedimento ora impugnato, che si sono appuntati i rilievi di ricorso, poi accolto dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio.
Non è pertanto comprensibile il senso delle argomentazioni ora spese dal giudice dell’esecuzione.
Questi ha rilevato una difformità tra l’oggetto e le ragioni della richiesta originaria e la questione d’ordine processuale su cui è intervenuta la sentenza di annullamento per poi concludere che la pretesa eccentricità del dispositivo di
annullamento rispetto all’ambito tracciato dalla richiesta segnerebbe l’irrilevanza di quanto statuito dalla Corte di cassazione ai fini della decisione da assumere.
Il richiedente, invero, già con la richiesta aveva dedotto la mancata formazione del titolo per omessa notifica dell’avviso di deposito e ciò, secondo quanto rilevato dalla sentenza di annullamento, per l’errore scusabile in cui era incorso in conseguenza del fatto che il dispositivo di sentenza non ha riprodotto quanto indicato nel dispositivo letto in udienza.
La linea di continuità tra la richiesta e le statuizioni della sentenza di annullamento è invero assicurata dal provvedimento che è stato oggetto di quel ricorso, ove appunto si è inteso rigettare la richiesta prendendo atto della difformità tra i due dispositivi e risolvendo la questione in forza del principio dell prevalenza del dispositivo letto in udienza.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.