Errore Procedurale: Quando un Vizio di Forma Non Invalida il Processo
Nel complesso mondo della giustizia penale, la forma e la sostanza sono due facce della stessa medaglia. Ma cosa succede quando un errore procedurale rischia di compromettere l’esito di un giudizio? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo delicato equilibrio, chiarendo che non ogni vizio di forma è sufficiente a invalidare un atto, specialmente se non ne deriva una lesione concreta del diritto di difesa.
Il caso analizzato offre spunti fondamentali per comprendere quando un’irregolarità procedurale possa essere considerata sanabile e quando, invece, determini una nullità insanabile. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni a cui sono giunti i giudici di legittimità.
I Fatti del Caso: La Contestazione di un Vizio nella Citazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il motivo principale del ricorso era la denuncia di un cosiddetto error in procedendo, ovvero un errore nella procedura. Nello specifico, la difesa lamentava un’erroneità nel decreto di citazione per il giudizio d’appello, sostenendo che tale vizio avesse leso il diritto di difesa.
La ricorrente sosteneva che il mutamento di procedura indicato nell’atto fosse illegittimo. Tuttavia, come rilevato dalla Cassazione, né l’imputata né il suo difensore si erano presentati all’udienza d’appello per far valere le proprie ragioni. La difesa si era limitata a inviare le proprie conclusioni scritte, senza eccepire la mancata presenza o le conseguenze dell’errore lamentato.
L’Analisi della Corte: L’Errore Procedurale e il Diritto di Difesa
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha innanzitutto ribadito un principio cardine: quando si denuncia un error in procedendo, la Corte diventa giudice anche del fatto processuale e ha il potere di accedere direttamente agli atti del procedimento per verificare la fondatezza della doglianza.
All’esito di tale verifica, i giudici hanno constatato due elementi cruciali:
1. L’effettiva assenza dell’imputata e del suo difensore all’udienza d’appello.
2. La genericità del ricorso, che si limitava a denunciare un ‘mutamento di procedura’ senza specificare quale concreta lesione al diritto di difesa ne fosse derivata.
La Corte ha sottolineato che il diritto di difesa era stato comunque esercitato attraverso il deposito delle conclusioni scritte. Di conseguenza, l’errore formale nella citazione non aveva impedito alla parte di partecipare, seppur per iscritto, al processo.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel principio giuridico latino vitiatur sed non vitiat, che si può tradurre come ‘è viziato, ma non è nullo’. La Cassazione ha ritenuto che l’erronea formulazione del decreto di citazione in appello costituisse una mera irregolarità, non idonea a determinare la nullità dell’atto.
Questo perché, nel sistema processuale penale, le nullità sono tassative: un atto è nullo solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso di specie, non solo non era prevista una specifica sanzione di nullità per quel tipo di errore, ma la difesa non aveva nemmeno allegato una specifica violazione che avesse concretamente pregiudicato le sue prerogative.
In assenza di una lesione effettiva e dimostrata del diritto di difesa, il vizio formale non può assumere una rilevanza tale da travolgere l’intero atto. Pertanto, la Corte ha concluso che la violazione dedotta non sussisteva e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per gli operatori del diritto: non è sufficiente individuare un errore procedurale per ottenere l’annullamento di un atto o di una sentenza. È indispensabile dimostrare che da quell’errore sia derivato un pregiudizio concreto ed effettivo per i diritti della parte, in primis il diritto di difesa.
La decisione conferma un orientamento volto a privilegiare la sostanza sulla forma, evitando che mere irregolarità, prive di effetti lesivi, possano essere strumentalizzate per paralizzare il corso della giustizia. Per la difesa, ciò significa che ogni eccezione procedurale deve essere supportata da un’argomentazione solida che ne illustri le conseguenze pratiche negative, pena la sua irrilevanza e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Un’errata formulazione del decreto di citazione in appello causa sempre la nullità del procedimento?
No, secondo l’ordinanza, un’erronea formulazione del decreto di citazione in appello non causa automaticamente la nullità. Si applica il principio
vitiatur sed non vitiat (è viziato ma non nullo), a meno che la legge non preveda una specifica nullità e venga dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
Per contestare un errore procedurale, è sufficiente lamentare una generica violazione?
No, non è sufficiente. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio perché la parte si è limitata a lamentare un mutamento di procedura senza specificare quale lesione concreta al diritto di difesa ne fosse derivata.
Cosa succede se l’imputato e il suo difensore non si presentano al giudizio d’appello?
La loro assenza viene rilevata dalla Corte. Nel caso specifico, questa circostanza ha indebolito la doglianza sull’errore procedurale, poiché il diritto di difesa era stato comunque esercitato tramite l’invio delle conclusioni scritte, dimostrando che non vi era stato un impedimento assoluto alla partecipazione processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39837 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto ricorso e memoria depositati da NOME COGNOME;
considerato che l’esame dell’unico motivo, venendo dedotto un error in procedendo, imponga l’accesso agli atti, essendo la Corte di cassazione giudice anche del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto);
rilevato, all’esito dell’incombente, che a fronte della citazione per il giudizio d’appello (di si prospetta l’erroneità), né l’imputata né il suo difensore sono risultati presenti; ch circostanza non è nemmeno dedotta nel ricorso, ove si lamenta solamente il mutamento di procedura, senza tuttavia derivarne alcuna lesione specifica al diritto di difesa, esercitato alt con l’invio delle conclusioni;
ritenuto pertanto che la dedotta violazione non sussista poiché l’erronea formulazione del decreto di citazione in appello al più vitiatur sed non vitiat, non essendo prevista né dedotta alcuna specifica nullità procedurale;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così eciso, i data 8 ottobre 2024