Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3803 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3803 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza, in data 18novembre 2022, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la decisione della Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, in data 16 marzo 2022, che, su concorde richiesta delle parti, gli avev applicato la pena di mesi 6 di reclusione a titolo di aumento per la continuazio con i reati giudicati dalla sentenza irrevocabile del 15 febbraio 2019, in relazi ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documental commessi quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 4 luglio 2018.
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Ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., COGNOME, a mezzo difensori di fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, eccependo errore percettivo di fatto.
Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, nell’esaminare il secondo motivo dell’atto di impugnazione, afferente la violazione del diritto dell’imputato di es assistito nell’udienza camerale fissata per la decisione dell’istanz patteggiamento dai difensori di fiducia in precedenza nominati ma impossibilitati a presenziare per legittimo impedimento, era incappata in un errore di fatt laddove aveva ritenuto insussistente l’interesse dell’imputato al rinvio dell’udie del 26 gennaio 2022. Il COGNOMECOGNOME infatti, in sede di spontanee dichiarazion nell’istanza di patteggiamento, aveva individuato il suo interesse ad esse assistito dai difensori fiduciari. Così operando, la sentenza di cui ,si chiede l’em non ha tenuto conto che l’imputato aveva espresso in più atti del procedimento la volontà di avvalersi della difesa tecnica dei difensori di fiducia e che, per qu avesse reso spontanee dichiarazioni, si era comunque difeso da solo in assenza di un difensore, anche nominato di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è inammissibile.
Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittim tà e ogge rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percet causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incors nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza eser sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione del risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è pacifico che:
1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in un fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli error interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppost esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, an se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli err percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far v – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti impugnazioni ordinarie;
3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisi relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una sim restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo cadere su qualsiasi dato fattuale (per tutte: Sez. U, n. 16103 del 27/03/, Basi Rv. 221280-01).
Tanto premesso, appare evidente che l’errore dedotto non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza questa Corte.
La declaratoria di inammissibilità della censura dedotta da COGNOME con il secondo motivo del ricorso definito con la sentenza che si sostiene essere viziata non è in alcun modo correlata all’erronea percezione del contenuto di un atto interno del giudizio. La dedotta inosservanza di norme processuali è stata infatti esclusa non per l’omessa considerazione della volontà dell’imputato, asseritamente espressa nell’istanza di patteggiamento e ribadita in sede d dichiarazioni spontanee, di essere assistito dai difensori di fiducia anche all’udie di cui era stato chiesto il rinvio per impedimento dei difensori, ma, con valutazion di natura esclusivamente giuridica fondata in primis sull’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per l’omessa prospettazione nel ricorso introduttivo del giudizio di cessazione dell’interesse che l’imputato intende tutelare attraverso la richiesta di rinvio dell’udienza, peraltro non conclusasi la definizione del procedimento di applicazione della pena, nonostante in quella stessa sede processuale l’imputato avesse reso spontanee in maniera estremamente articolata. 2
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 20 9 di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 24 novembre 2023.