Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2023 della Corte di Cassazione
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Torino, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso, contestando le argomentazioni della Procura.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 03/04/2023 la Corte di Cassazione, settima sezione penale, ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso presentato nell’interesse di NOME avverso la sentenza emessa il 30/09/2022 dalla Corte di Appello di Torino.
Avverso l’ordinanza propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale di NOME COGNOME,
denunciando l’errore materiale, consistito nel riferirsi il provvedimento impugnato ad un diverso procedimento; il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che lo aveva condannato era, infatti, tempestivo, in quanto depositato il 14 novembre 2022, nel termine di trenta giorni di cui all’art. 544, comma 2, cod. proc. pen. non potendosi ritenere che la coincidenza del giorno di deposito della motivazione con quello della lettura del dispositivo, il 30 settembre 2022, giustificasse la contestualità a base dell’applicazione del più breve termine di quindici giorni per impugnare.
Specifica, inoltre, che il processo di secondo grado si era svolto con rito cartolare e che, all’esito, era stato comunicato solo il dispositivo della sentenza, senza alcuna indicazione dell’avvenuto deposito contestuale della motivazione.
2. Il motivo di ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti – consentito in sede di legittimità, in ragione della natura processuale della questione in esame – risulta che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 30/09/2022, come correttamente riportato nell’intestazione dell’ordinanza della settima sezione di questa Corte, oggetto di ricorso straordinario.
In motivazione si fa riferimento ad una diversa data (il 30/02/2022), ma ciò che rileva è che si afferma che trattasi di sentenza con motivazione contestuale, con conseguente applicazione del termine di quindici giorni per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Tale presupposto processuale è invece smentito dall’esame degli atti, attestante che la motivazione fu depositata sì lo stesso giorno della lettura del dispositivo ma non contestualmente ad esso: in tal senso, l’attestazione di deposito in Cancelleria (e non in udienza), le risultanze del verbale, il testo della sentenza impugnata e le relative annotazioni, la comunicazione al difensore del solo dispositivo (senza alcuna indicazione circa la contestuale pubblicazione del provvedimento).
Ne deriva che il termine per impugnare la sentenza di appello deve essere individuato ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ossia in trent giorni dalla scadenza dell’altro termine di cui all’art. 544, comma 2, cod. proc. pen. (quindici giorni dalla pronuncia).
Considerato che la sentenza fu emessa il 30/09/2022 e la motivazione depositata nei successivi quindici giorni, il ricorso per cassazione poteva proporsi nei trenta giorni seguenti, fino al 14 novembre 2022, data che coincide con quella di deposito dell’atto di impugnazione.
L’ordinanza impugnata con il rimedio straordinario va pertanto annullata atteso l’evidente errore percettivo circa il calcolo dei giorni utili per la proposizio del ricorso in cassazione.
Deve provvedersi, quindi, in ragione dell’effetto rescindente, sul ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/09/2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 27/01/2021, era stata confermata la responsabilità penale di NOME in ordine al reato di evasione dagli arresti domiciliari, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Ha sostenuto il ricorrente con un unico motivo la mancata citazione nel giudizio di appello, con conseguente violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; in particolare, la notifica era stata effettuata dapprima presso un domicilio errato, diverso da quello dichiarato e, in seguito, al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
L’eccezione relativa alla violazione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nella notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello rient tuttavia, nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio cosicché deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, Muscatiello, Rv. 265710-01, alla cui motivazione si rinvia anche per i pertinenti riferimenti alla giurisprudenza delle sezioni unite).
Nel caso di specie, il difensore di fiducia dell’imputato, in data 20 settembre 2022, ha precisato per iscritto le conclusioni, insistendo in via principale per l’accoglimento dei motivi di appello proposti con atto depositato il 20 maggio 2021, depositando, contestualmente, istanza di liquidazione dei compensi professionali per l’assistenza di NOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Era, quindi, possibile, nonostante il rito cd. cartolare, eccepire la nullità prima della pronuncia di appello, con la suddetta memoria difensiva, attività processuale prevista per i procedimenti in camera di consiglio; in mancanza, l’eccezione, attesa la sua natura a regime intermedio, è preclusa e non può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
L’esito favorevole del ricorso straordinario con riferimento alla fase rescindente – che ha determinato l’annullamento dell’ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di Cassazione – esclude che, rispetto alla fase rescissoria debba pronunciarsi condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria, nonostante la pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello. Deve a tal fine tenersi conto, infatti, in una valutazione unitaria de
giudizio, ancorché scisso in due fasi, del risultato ottenuto dal ricorrente e del parziale accoglimento delle sue ragioni.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza emessa dalla VII sezione di questa Corte in data 03/04/2023, n. 37171. Dichiara inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di NOME contro la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino in data 30/09/2022 .
Così deciso in Roma il 02/02/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr sidente