Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41198 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da: COGNOME NOME nato a Cetraro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06 marzo 2025 della Corte di Cassazione, data per letta la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– Con sentenza del 06 marzo 2025, n. 15221, la Corte di Cassazione, sez. 4, ha rigettato, tra gli altri, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 5 aprile 2024, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti contestati ai capi 17), 19), 20), 35) e 65) della rubrica.
Il ricorso straordinario si fonda su unico motivo.
La Corte di cassazione sarebbe incorsa, con esclusivo riferimento alle imputazioni di cui ai capi 19) e 20), in un errore percettivo che avrebbe comportato la individuazione di NOME nel soggetto, chiamato con il soprannome “NOME“, con il quale aveva dialogato NOME COGNOME.
2.1. Sia il Gip in sede cautelare che la Corte d’Appello avevano infatti convenuto, in linea AVV_NOTAIO, che il soprannome NOME non fosse riferibile
necessariamente all’odierno imputato ma anche ad altri membri di sesso maschile della stessa famiglia, di cui almeno un altro coinvolto nello stesso procedimento.
2.2. Esaminando i due motivi dell’originario ricorso, riproduttivi delle censure sottoposte con l’atto d’appello, con i quali si era dedotta l’assenza di motivazione specifica e sufficiente riguardo alle modalità di individuazione di NOME COGNOME nel “NOME” relazionatosi con NOME COGNOME, la sentenza 06 marzo 2025, n. 15221, a pagina 23, aveva laconicamente rilevato che non ricorreva il vizio motivazionale contestato in quanto, in relazione all’episodio del capo 19), COGNOME chiamò direttamente NOME, per quanto riguarda il capo 20) si registrarono contatti telefonici tra NOME e NOME oltre che tra quest’ultimo e NOME.
Con il ricorso straordinario si lamenta l’errore percettivo della sentenza della Corte di Cassazione posto che da nessun atto del processo si evince che in dette occasioni COGNOME si fosse messo in contatto con una utenza in uso a NOME e avesse parlato con quest’ultimo, emergendo soltanto i contatti con il predetto COGNOME, nomignolo aspecifico al massimo riferibile all’intero ramo maschile della famiglia del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è inammissibile, in quanto non proposta ai fini della correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza e, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall’ art. 625 -bis cod. proc. pen.
Deve rammentarsi che – come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280) – l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 -bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni a giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. Sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli e di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018 Cc. Rv. 273193 – 01)
Sarebbe sufficiente siffatta premessa a rendere evidente che le critiche del ricorrente si collocano fuori del perimetro segnato dall’art. 625 -bis cod. proc.
dal momento che la sentenza 06 marzo 2025, n. 15221 ha esaminato la censura riproposta in questa sede, ritenendo adeguata, logica e coerente la risposta della Corte di merito al motivo d’appello afferente l’individuazione del ricorrente quale autore dei fatti, compresi gli episodi di cui ai capi 17) – non contemplato nell’odierno ricorso – 19) e 20).
Di conseguenza è altresì radicalmente escluso che, come da ultimo paventato dal ricorrente, sia configurabile l’omesso esame di un motivo di ricorso (Sez. 2 – , Sentenza 0. 28513 del 18/06/2019 Cc. (dep. 01/07/2019) Rv. 276925 – 01).
Peraltro, l’asserito errore percettivo, nella parte in cui si assume che la sentenza di questa Corte avrebbe affermato l’attribuzione alla persona del ricorrente dei dialoghi richiamati quali fonti probatorie delle contestazioni di cui ai capi 19) 20) in contrasto con gli elementi emergenti dagli atti, non tiene conto del complessivo contenuto delle sentenze dei due gradi di merito, da cui risulta con certezza l’identificazione di NOME COGNOME nell’interlocutore del COGNOME sia in occasione delle conversazioni intercettate il 1 settembre 2016 (capo 17), che di quelle del 15 e del 23 settembre 2016, rispettivamente riferite agli episodi di cui ai capi 19) e 20), quali richiamati alle pagine della sentenza della Corte di legittimità nn. 87, 88 e 89, nonché, per quanto qui di interesse, alle pagine da 19 e 26, in cui è trattata la posizione del concorrente COGNOME.
Oltretutto la prospettazione di parte ricorrente:
non considera la circostanza che alcuni dei dialoghi in discorso non sono rappresentati da intercettazioni telefoniche, bensì comprendono anche conversazioni fra presenti registrate all’interno e in prossimità della dell’auto in uso al COGNOME, relazione alle quali nessuna rilevanza assume l’intestazione dell’una o dell’altra utenza;
non si avvede che lo stesso stralcio della sentenza di primo grado da ultimo allegato alle memorie difensive, a pagina 80, reca una precisa indicazione delle modalità con le quali è stata effettuata l’individuazione della voce del ricorrente nell’ambito delle conversazioni rilevanti, trattandosi di un soggetto che è stato spesso chiamato col proprio nome di battesimo (in specie in occasione delle conversazioni registrate il 1 settembre 2016, capo 17), che aveva un’utenza allo stesso intestata, che soprattutto era noto all’ufficio poiché coinvolto in pregresse attività investigative ciò che ne aveva agevolato il riconoscimento vocale da parte degli operanti.
In definitiva l’errore percettivo di cui si assume si afflitto il dato probator della identificazione della voce di uno dei dialoganti in quella di NOME COGNOME, non è affatto evidente dalle sentenze di merito, né risultano allegati e sottoposti alla Corte di Cassazione che ha deciso il ricorso ulteriori atti del processo da cui emergano elementi in contrasto. Anzi, a ben vedere, anche il correlato motivo d’appello appare
particolarmente generico, lamentandosi esclusivamente che le conversazioni d interesse erano avvenute con “l’indefinito COGNOME” senz’altro aggiungere.
Non risulta pertanto adeguatamente assolto l’onere di indicare specificament a pena di inammissibilità, l’elemento materiale o il fatto erroneo e allegare processuali da cui risulti l’errore (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011 – dep. 29/03 Palermo, Rv. 252794), al fine di consentire una valutazione obiettiva del fondamen delle deduzioni.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi del 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle sp processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso il 25 novembre 2025.
DeposittAa in Cancelleria