Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza n. 1253 del 21/11/2023 (dep. 11/01/2024), la Terza Sezione penale di questa Corte rigettava, poiché infondato, il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno, in data 28/03/2023, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, resa in data 28/10/2021, che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 403 e 405 cod. pen. (capo I).
Con atto depositato in data 2 luglio 2024, la difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo come la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, sia incorsa in un errore percettivo, non rilevando come al momento della deliberazione della sentenza i reati risultassero già estinti per intervenuta prescrizione maturata il 2 giugno 2023, e quindi successivamente al deposito del ricorso per cassazione (avvenuto in data 11/05/2023).
Tali fatti risultano commessi alla data del 21 settembre 2014, per cui, anche considerando i periodi di sospensione (ammontanti a 438 giorni), i reati dovevano appunto ritenersi prescritti alla data del 2 giugno 2023, quindi precedente l’udienza in cui fu deciso il giudizio di legittimità (21 novembre 2023).
Alla luce di tale ricostruzione, il ricorrente lamenta un errore di fatto di tip percettivo, emendabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, emendabile con il rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Qualora, invece, la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come
tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).
Si tratta di un principio che ha trovato costante applicazione anche nel caso in cui con il ricorso straordinario viene dedotto il mancato rilievo della prescrizione maturata nel corso del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250528 – 01; conf., Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279065 – 01).
Nel caso in esame il ricorrente non si è limitato a dolersi dell’intervenuta prescrizione ma, assolvendo agli oneri in punto di specificità, ha compiutamente indicato la sequenza procedimentale che conduce alla maturazione della causa estintiva (sul modo di atteggiarsi del requisito della specificità dei motivi, ne ricorso straordinario, Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 – 01; conf. Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, COGNOME, Rv. 263206 – 01).
Ciò posto, dall’esame degli si desume che, effettivamente, il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni 7 e mesi 6, tenendo conto dei periodi di sospensione (pari a giorni 438), e della data di consumazione (21 settembre 2014), è interamente decorso alla data del 2 giugno 2023, quindi in pendenza del giudizio di cassazione.
Nessun dubbio può porsi, inoltre, sulla decisività dell’errore (sulla cui necessità, da ultimo, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 – 01), nel ‘senso che l’errore percettivo ha causato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Alla revoca della decisione di questa Corte deve seguire direttamente l’annullamento della sentenza appellata.
Invero, nel caso in cui la Corte di cassazione, rilevando la sussistenza di un errore di fatto nella precedente decisione della Corte, debba procedere ad “adottare i provvedimenti necessari per caereggere l’errore” (art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.), non necessariamente la fase rescindente deve essere separata da quella rescissoria: infatti, quando dall’accertamento dell’errore derivano conseguenze semplici, univoche, indiscuttbflf, è possibile procedervi direttamente nella medesima sede camerale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282; cfr. anche Sez. 2, n. 48327 del 24/10/2023, COGNOME, Rv. 285586 – 01).
Va dunque direttamente disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 28 marzo 2023, impugnata da COGNOME NOME, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Revoca la sentenza n. 1253 del 21/11/2023 (dep. 11/01/2024) emessa dalla terza Sezione penale di questa Corte. Annulla senza rinvio la sentenza della Co d’appello di Salerno pronunciata in data 28/03/2023 emessa nei confronti di COGNOME NOME per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, 18 settembre 2024
cqksiglier estensore
Il Presidente