Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 485 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale. Udito il difensore AVV_NOTAIO del foro di NAPOLI in difesa di NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento, chiedendo di valutare, altresì, il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 21 gennaio 2022, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di una anno e quattro mesi di reclusione (oltre a pena pecuniaria) per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza illecita, beneficiando di pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione e per mancanza RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità in relazione, rispettivamente, ad una imputazione di falso ed ad una tentata truffa.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato è fondato su due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce carenza motivazionale in relazione alla eccepita nullità ex ari. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen..
In primo grado, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘emergenza epidemica, presso il Tribunale di Napoli Nord era stato stabilito e prorogato, con una serie di decreti presidenziali, un sistema per assicurare i rinvii dei processi destinati a non essere trattati, co comunicazioni effettuate esclusivamente sul sito del Tribunale. Nel caso specifico, l’indicazione reperibile sul sito in relazione al presente processo era errata. Infatt a fronte RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione il 14 febbraio 2022, il processo venne effettivamente trattato e discusso l’antecedente 21 gennaio 2022, impedendo quindi all’imputato di aver conoscenza e di essere presente al processo.
2.2 Con il secondo motivo si deduce carenza motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità, non avendo la sentenza d’appello fornito effettiva risposta alle questioni sollevate con l’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.
Come esposto nel ricorso e confermato dalla documentazione ad esso allegata, secondo il meccanismo ideato dal provvedimento del Presidente del Tribunale in epoca pandemica, la comunicazione del rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza sarebbe dovuta avvenire con pubblicazione, da effettuarsi sette giorni prima di ciascuna nuova udienza, RAGIONE_SOCIALEa lista dei processi da trattare e di quelli da rinviare. L’ulteri pubblicazione, all’esito di ciascuna udienza, di uno Statino’ (moRAGIONE_SOCIALEo 33) sul sito del Tribunale, avrebbe reso edotti i Difensori RAGIONE_SOCIALEe date di rinvio, esonerando il Difensore d’ufficio presente all’udienza (delegato del RAGIONE_SOCIALE per tutti i processi ‘di giornata’) dall’onere di comunicazione al Difensore (d’ufficio o di fiducia) del singolo processo.
L’accesso agli atti del processo, consentito in questo caso dalla natura in procedendo RAGIONE_SOCIALEa questione di cui trattasi (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, più recentemente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) permette di rilevare che effettivamente, in ossequio al disposto dei decreti citati, il presente processo, in primo grado, aveva subito una serie di rinvii, fino a giungere, il 21 gennaio 2022, all’udienza destinata all trattazione. Nel corso di tale udienza, assunto l’unico testimone, il processo veniva avviato alla discussione, cui facevano immediatamente seguito la camera di consiglio e la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa decisione con lettura del dispositivo.
Tuttavia, emerge, altresì, dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti ed in particolare dall produzione difensiva, che la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo rinvio sul sito del Tribunale indicasse la data del 14 febbraio (innanzi a nuovo giudice) anziché la data riportata nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 10 dicembre 2021, cioè il 21 gennaio 2022.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione che precede, è ora possibile decidere la questione posta dal primo motivo.
Il Collegio ritiene che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello sia errata poiché, nello svalutare a mera formalità, priva di valenza giuridica, la pubblicazione dei rinvii su sito del Tribunale, al contempo valorizzando la continuità dei rinvii alla presenza del difensore d’ufficio, sì da ritener superflue ulteriori comunicazioni, dimentic che, ai termini del provvedimento organizzativo del Presidente del locale Tribunale, il difensore d’udienza era espressamente dispensato dalle comunicazioni e che, per contro, i difensori nominati in relazione ai singoli procedimenti, erano gravati da un onere di verifica sul sito, cui corrispondeva un affidamento nella correttezza dei dati dal sito forniti.
Tale affidamento è stato ‘tradito’ dall’indicazione errata, che ha precluso al difensore di essere presente all’ultima udienza del processo, con evidente pregiudizio per il diritto di difesa.
Si è così concretizzata una nullità di ordine generale, concernente l’assistenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato (art. 179, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), che per la errat comunicazione non è stato possibile assicurare tempestivamente.
Trattandosi di una nullità di ordine generale, a regime intermedio, essa è stata tempestivamente sollevata con l’atto di appello, che costituisce il primo atto successivo al verificarsi RAGIONE_SOCIALEa nullità.
La nullità travolge l’intero percorso processuale, riportando il procedimento alla fase in cui essa si è verificata, nel processo di primo grado. Entrambe le sentenze medio tempore pronunciate vanno annullate senza rinvio (art. 620 cod. proc. pen.), con trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti al Tribunale di Napoli Nord (art.625, comma 3, cod. proc. pen.).
Data la natura preliminare RAGIONE_SOCIALEa questione affrontata, il secondo motivo risulta assorbito.
Va invece respinta l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa in sede di conclusioni innanzi a questa Corte, dal momento che all’ordinario termine decennale di prescrizione per il reato in contestazione (otto anni -corrispondenti alla pena massima edittale- cui vanno aggiunti due anni per le successive interruzioni) vanno sommati 182 giorno di sospensione tra il 14 dicembre 2017 ed
15 giugno 2018
nonché 64 giorni di sospensione ‘covid’. Il reato pertanto non si prescrive prima del 10 giugno 2025.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti al Tribunale di Napoli Nord, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 4 dicembre 2024