Errore nel Ricorso: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità per Sbaglio di Procedimento
Nel labirinto delle procedure legali, la precisione non è un optional, ma un requisito fondamentale. Un semplice sbaglio può compromettere l’esito di un intero percorso giudiziario. Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale illumina le conseguenze di un errore nel ricorso, stabilendo che confondere il procedimento oggetto di impugnazione porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso serve da monito sull’importanza della diligenza e della specificità nella redazione degli atti difensivi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dalla parte civile, un’organizzazione sindacale, avverso un’ordinanza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa parte civile contro una sentenza di primo grado. La particolarità risiedeva nel fatto che, dopo la sentenza di primo grado, entrambi gli imputati del processo erano deceduti, un evento che ha un impatto significativo sulla procedibilità dell’azione penale e civile in tale sede.
L’Errore nel Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il cuore della questione, tuttavia, è emerso con la memoria difensiva presentata in Cassazione da una delle controparti. È stato evidenziato un errore nel ricorso a dir poco macroscopico: la parte civile ricorrente aveva basato tutte le sue argomentazioni su un procedimento completamente diverso. Mentre l’ordinanza impugnata si riferiva a una sentenza di assoluzione per il decesso di un lavoratore, il ricorso faceva riferimento al decesso di un altro lavoratore, oggetto di un procedimento distinto.
Di fronte a una tale discrepanza, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della totale estraneità delle censure mosse rispetto al provvedimento effettivamente impugnato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state lineari e ineccepibili. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che si confrontino direttamente con le argomentazioni e le conclusioni del provvedimento che si intende contestare. In questo caso, l’errore nel ricorso era così fondamentale da far mancare del tutto questo nesso logico e giuridico.
Citare fatti, circostanze e questioni legali relative a un altro caso significa non muovere alcuna critica valida e pertinente alla decisione effettivamente appellata. Questo vizio radicale impedisce al giudice dell’impugnazione di entrare nel merito della questione, poiché non vi è, di fatto, alcuna questione validamente sollevata. La Corte ha quindi applicato il principio consolidato secondo cui la mancanza di specificità dei motivi, che in questo caso derivava da un errore sull’oggetto stesso del contendere, conduce all’inammissibilità dell’atto.
Conclusioni: L’Importanza della Correttezza Formale
La decisione in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la correttezza formale e sostanziale degli atti è un presupposto imprescindibile per l’accesso alla giustizia. Un errore nel ricorso come quello analizzato non è una mera svista, ma un vizio che mina alla base la funzione stessa dell’impugnazione. Per avvocati e parti processuali, questa sentenza è un chiaro promemoria della necessità di una verifica meticolosa degli atti prima del loro deposito. Le conseguenze, come dimostra il caso, non sono solo la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma anche sanzioni economiche non trascurabili.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su un procedimento giudiziario errato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte non può esaminare il merito delle questioni sollevate perché le argomentazioni non sono pertinenti al provvedimento che si sta impugnando.
In caso di inammissibilità per un errore così grave, chi paga le spese?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata a pagare tutte le spese del procedimento, come stabilito dalla Corte.
Ci sono altre sanzioni economiche oltre al pagamento delle spese processuali?
Sì, la Corte ha condannato la parte ricorrente anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27682 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 27682 Anno 2025 Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
1. Il difensore di NOME COGNOME Segretario Generale della CGIL Camera del Lavoro di Verona, parte civile nel processo a carico di NOME COGNOME e NOME Data Udienza: 29/04/2025
NOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa il 26 settembre 2024 dalla Corte di appello di Venezia che, preso atto del decesso di entrambi gli imputati, intervenuto dopo la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle parti civili, condannandole al pagamento delle spese processuali.
In data 11 aprile 2025, sono pervenuti memoria con allegati da parte dell’avv. NOME COGNOME, difensore del Calabro’.
Co me ha rilevato il difensore del COGNOME nell’anzidetta memora difensiva, il ricorrente si riferisce erroneamente ad altro procedimento (relativo al decesso del lavoratore COGNOME COGNOME ) mentre l’ordinanza impugnata afferisce alla sentenza relativa al decesso di COGNOME NOMECOGNOME per il quale vi è stata sentenza di assoluzione n. 1201/2021, emessa dal Tribunale di Verona il 17 maggio 2021.
Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente
NOME COGNOME