Errore Materiale: Quando la Cassazione si Autocorrige sulle Spese Processuali
Nel sistema giudiziario, la precisione è fondamentale. Tuttavia, anche i giudici possono commettere sviste. Il nostro ordinamento prevede uno strumento agile per porre rimedio a queste imperfezioni: la procedura di correzione dell’errore materiale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questo meccanismo funzioni, in un caso che riguarda la condanna alle spese processuali del Procuratore Generale il cui ricorso era stato respinto.
I Fatti del Caso: Un Dispositivo da Emendare
La vicenda ha origine da una sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 11 ottobre 2024. In quella sede, i giudici avevano esaminato un ricorso promosso dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello avverso un provvedimento riguardante un imputato. La Corte aveva deciso di respingere il ricorso.
Tuttavia, nel redigere il dispositivo, ovvero la parte decisionale della sentenza, la Corte era incorsa in un palese errore materiale: aveva disposto la condanna del ricorrente – in questo caso il Procuratore Generale – al pagamento delle spese processuali. A pochi giorni di distanza, con una nuova ordinanza del 30 ottobre 2024, la stessa Corte è intervenuta per correggere la propria precedente decisione.
La Decisione della Corte: La Rettifica dell’Errore Materiale sulle Spese
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la condanna alle spese processuali a carico del Procuratore Generale era frutto di un errore. La parte pubblica, quando agisce nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, non può essere condannata al pagamento delle spese, anche in caso di soccombenza (cioè quando il suo ricorso viene respinto).
Per questo motivo, avvalendosi della procedura speciale prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale, la Corte ha ordinato la correzione del dispositivo della sentenza precedente. La modifica consisteva semplicemente nell’eliminare la frase “e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali” dopo le parole “rigetta il ricorso”. In questo modo, il contenuto della decisione è stato riallineato alla corretta applicazione delle norme procedurali, senza intaccare la statuizione principale, ovvero il rigetto del ricorso.
Le Motivazioni della Correzione
La motivazione alla base dell’ordinanza di correzione è squisitamente procedurale. La Corte ha rilevato che l’errore commesso non incideva sulla volontà del giudice o sul merito della controversia, ma rappresentava una mera svista nella formulazione del dispositivo. L’articolo 130 del codice di procedura penale è lo strumento designato per risolvere tali incongruenze, permettendo una rettifica rapida ed efficace senza la necessità di impugnare la sentenza.
La procedura di correzione dell’errore materiale serve a garantire la coerenza e la correttezza formale degli atti giudiziari. In questo caso, si trattava di ripristinare un principio consolidato del diritto processuale penale, secondo cui l’ufficio del Pubblico Ministero non è soggetto al principio della soccombenza per quanto riguarda le spese di giudizio. L’intervento della Corte, quindi, non ha modificato la sostanza della decisione, ma ha semplicemente emendato il testo per renderlo conforme alla legge.
Le Conclusioni: L’Importanza della Precisione e dei Meccanismi Correttivi
Questo caso dimostra l’importanza dei meccanismi di autocorrezione all’interno del sistema giudiziario. L’errore materiale, per quanto banale possa sembrare, può avere conseguenze significative se non rettificato. La procedura di correzione consente di preservare l’integrità e l’affidabilità delle decisioni giudiziarie, assicurando che esse siano non solo giuste nella sostanza, ma anche formalmente corrette.
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la giustizia deve essere precisa. Quando si verifica una svista, il sistema stesso fornisce gli strumenti per rimediarvi in modo efficiente, garantendo la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.
Cosa si intende per errore materiale in una sentenza?
Per errore materiale si intende una svista, un errore di calcolo o un’imprecisione nella trascrizione che non altera la sostanza della decisione del giudice. In questo caso, l’errore è stato l’aver aggiunto la condanna al pagamento delle spese processuali.
Perché il Procuratore Generale non doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali?
Secondo i principi del diritto processuale penale, il Procuratore Generale, agendo come parte pubblica nell’interesse della legge, non è soggetto alla condanna al pagamento delle spese processuali, anche se il suo ricorso viene respinto.
Quale procedura ha utilizzato la Corte per correggere la propria sentenza?
La Corte ha utilizzato la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale. Questo strumento consente al giudice di rettificare sviste o errori palesi contenuti nei propri provvedimenti senza la necessità di un’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 41154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2024
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a CLUSONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
rilevato che con sentenza in data 11 ottobre 2024 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 25696/2024 r.g. promosso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti di NOME, ha respinto il ricorso, ma ha erroneamente disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
considerato che il predetto errore presente nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza va emendato con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.,
P. Q. M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza dell’H ottobre 2024 sui ricorso n. 25696/2024 R.G., nel senso che, dopo le parole “rigetta il ricorso”, va elimiNOME “e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024.