Errore materiale spese legali: quando la giustizia si auto-corregge
Nel complesso mondo della giustizia, può accadere che anche un provvedimento definitivo contenga delle imprecisioni. Quando queste non riguardano il merito della decisione ma semplici sviste, si parla di errore materiale sulle spese legali o su altri elementi accessori. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’ordinamento preveda uno strumento rapido per rimediare a tali sviste, garantendo la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte, inclusa la parte civile.
I Fatti del Caso
Una società, costituitasi parte civile in un procedimento penale, si era vista riconoscere le proprie ragioni in una sentenza della Corte di Cassazione. Tuttavia, nel dispositivo della sentenza, la Corte aveva omesso di provvedere alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla società per difendersi. In pratica, pur avendo vinto, la parte civile non si vedeva rimborsare i costi legali a causa di una dimenticanza. Di fronte a questa omissione, la società ha presentato un’istanza per la correzione dell’errore materiale, chiedendo che la sentenza venisse integrata.
L’Intervento della Cassazione per correggere l’errore materiale sulle spese legali
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto l’istanza. I giudici hanno attivato la procedura prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale, specifica per la correzione degli errori materiali. Questa norma consente di rettificare, senza bisogno di un nuovo e lungo processo di impugnazione, quelle sviste che hanno portato all’omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale rispetto alla decisione principale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha riconosciuto che l’omessa liquidazione delle spese in favore della parte civile costituiva un classico caso di svista. La decisione di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese era una conseguenza diretta e obbligatoria dell’esito del giudizio. L’importo, inoltre, era facilmente determinabile sulla base degli atti del processo.
I giudici hanno sottolineato che tale omissione produceva un “nocumento ingiusto” e “non altrimenti emendabile” per la parte civile, che si sarebbe trovata a dover sopportare i costi di un giudizio vinto. Pertanto, la Corte ha disposto la correzione del dispositivo della precedente sentenza, aggiungendo la condanna esplicita al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e liquidando l’importo dovuto in euro 3.686,00, oltre agli accessori di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale di efficienza e giustizia del sistema processuale. La procedura di correzione dell’errore materiale è uno strumento essenziale per rimediare a sviste che, sebbene non alterino la sostanza della decisione, possono avere conseguenze economiche negative per una delle parti. In questo modo, si evita di appesantire il sistema giudiziario con nuove impugnazioni per questioni facilmente risolvibili, assicurando che il diritto al rimborso delle spese legali, per chi vince una causa, sia sempre garantito.
Cosa succede se un giudice omette di liquidare le spese legali alla parte civile vittoriosa?
La parte interessata può presentare un’istanza per la correzione dell’errore materiale. Se la Corte riconosce la svista, emette un’ordinanza per integrare la sentenza originale, aggiungendo la condanna al pagamento delle spese e liquidandone l’importo.
Che cos’è un errore materiale secondo la Corte?
È una svista che determina l’omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale alla decisione principale, come la liquidazione delle spese. Deve essere un errore facilmente determinabile sulla base degli atti, che causa un danno ingiusto e non altrimenti rimediabile.
È necessario un nuovo processo di appello per correggere un’omissione sulle spese legali?
No, non è necessario. L’ordinamento prevede una procedura semplificata di correzione, ai sensi dell’art. 130 del codice di procedura penale, che consente di rettificare la sentenza originale senza dover avviare un nuovo grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5037 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 5037 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sulla segnalazione di errore materiale – relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale n. 33582/2024 emessa in data 13 giugno 2024 – della parte civile costituita:
Foto RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante e socio accomandatario NOME COGNOME nel procedimento penale a carico di: COGNOME NOME nata a Pisa il 19/11/1987
avverso la sentenza del 28/06/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Foto RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante e socio accomandatario NOME COGNOME ha formulato istanza di correzione materiale del dispositivo della sentenza n. 33582/2024 emessa in data 13 giugno 2024 dalla Sezione Sesta Penale della Corte di cassazione, deducendo che nel predetto dispositivo non si era tenuto conto della sua costituzione di parte civile, e non si era, quindi, provveduto alla liquidazione delle spese processuali in suo favore.
Rilevato che occorre procedere alla correzione a norma dell’art. 130 cod. proc. pen., versandosi in un caso di svista che ha determinato l’omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti.
P.Q.M.
Dispone la correzione materiale del dispositivo della sentenza n. 33582/24 emessa in data 13/06/2024, su ricorso di COGNOME NOME e trascritto nel ruolo di udienza, nel senso che, dopo la frase “condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali”, debba intendersi e leggersi: “condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni sull’originale della sentenza e sul ruolo.
Così deciso il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Presidente