Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27872 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 681/2025
NOME COGNOME
CC – 09/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 8577/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Romania il 27/04/1973
avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte di Cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Il difensore e procuratori speciale di NOME COGNOME ha avanzato ricorso straordinario 625cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 7 novembre 2024 (dep. il 2 dicembre 2024), con la quale questa Corte Suprema ne ha rigettato il ricorso avverso lÕordinanza della Corte di appello di Venezia in data 22 luglio 2024 di rigetto dellÕistanza 671 cod. proc. pen. del medesimo condannato.
Ad avviso del ricorrente la sentenza di legittimitˆ, oltre a contenere lÕerronea indicazione del nome del difensore (NOME COGNOME in luogo di NOME COGNOME), difetterebbe della sottoscrizione del Consigliere relatore e dellÕattestazione del deposito da parte della Cancelleria, ragion per cui essa sarebbe affetta da nullitˆ, sarebbe giuridicamente inefficace e comprometterebbe il diritto di difesa dellÕAndronic, che non avrebbe pertanto esaurito i rimedi interni (e non potrebbe Çesperire ulteriori gravami di carattere sovranazionaleÈ), non potendo neppure determinarsi (in mancanza dellÕattestazione del deposito) il giorno da cui decorre il termine per adire la Corte EDU.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, trovando smentita in atti quanto dedotto dal ricorrente in ordine al difetto di sottoscrizione e di attestazione del deposito della decisione impugnata.
Il ricorso è inammissibile poichŽ manifestamente infondato, salvo quanto di seguito si esporrˆ in ordine alla correzione dellÕerrore materiale relativo al nome del difensore.
é dirimente osservare che la sentenza di questa Corte, oggetto del ricorso, è sottoscritta (in calce) dal Presidente e dal Consigliere estensore (che ha pure apposto la propria sigla a margine di ogni pagina, tranne lÕultima, ove Ð come esposto Ð vi è la sua sottoscrizione); il medesimo provvedimento reca poi lÕattestazione del deposito da parte della Cancelleria (in data 2 dicembre 2024; cfr. sentenza documento in atti).
Peraltro, non costando in atti neppure una copia (per estratto) della sentenza provvedimento priva dei detti elementi (neanche in allegato al ricorso, contrariamente a quanto in esso esposto), non è chiaro se le allegazioni del difensore siano da riferire a una copia informe (per estratto) ottenuta tramite i servizi di questa Corte (sentenze ), essendo presente nel fascicolo lÕavviso della pronuncia della sentenza che ne contiene il dispositivo, predisposto dalla Cancelleria il giorno 8 novembre 2024 e sottoscritto dal solo funzionario addetto, ovviamente distinto dal provvedimento giurisdizionale (pronunciato il 7 novembre 2024).
Deve invece procedersi, nei termini indicati in dispositivo, alla correzione dellÕerrore materiale contenuto nella sentenza, pure prospettato con il ricorso (e su cui, dunque, qui si provvede): difatti, nellÕepigrafe del provvedimento il nome del difensore dell’imputato è indicato come ÇMassimoÈ COGNOME e non come ÇAlbertoÈ COGNOME.
Ne conseguono le annotazioni di rito a cura della Cancelleria.
In ragione della correzione, disposta in accoglimento di quanto richiesto nellÕinteresse del ricorrente, non si dispone la condanna di questo ultimo 616 cod. proc. pen.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza documento n.44015/24 della Prima Sezione della Corte di cassazione del 7/11/2024 nei confronti di Andronic Aurel, nel senso che nell’epigrafe, ove il nome del difensore dell’imputato è indicato come quello di “NOME” si legga invece “NOME“.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Cos’ deciso il 09/05/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME