Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28352 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELENZA NOME nato a SAN NOME IN GALDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2023 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME – ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di pace di Campobasso ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza – di condanna del predetto imputato in ordine al reato di lesioni personali lievissime – che riportava la posizione dell’imputato come “libero assente”, mentre l’imputato era “libero presente” dato che aveva partecipato personalmente all’udienza del 21 febbraio 2022;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto:
con l’ordinanza in rassegna il giudice di pace ha disposto la correzione della intestazione della sentenza che, per mero errore materiale, indicava l’imputato come “libero assente” invece che “libero presente”;
il ricorso per cassazione avverso la sentenza è stato proposto tardivamente (come deciso in data odierna da questo stesso collegio che ha escluso l’operatività dell’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.), quindi sulla sentenza era sceso il giudicato anche prima della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proprio in ragione della particolare connotazione della causa di inammissibilità per tardività (cfr. sul tema tra le tante Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107 – 01 che ha stabilito che, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma secondo, e 591, comma secondo, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un’impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione);
è irrilevante che il giudice di pace abbia provveduto alla correzione come giudice dell’esecuzione o come giudice a quo così come sono irrilevanti le norme procedimentali citate nel provvedimento impugnato (art. 666 cod. proc. pen.) dato che comunque il giudice di pace ha proceduto in camera consiglio nel contraddittorio delle parti (secondo il modulo procedimentale dettato anche dall’art. 130 cod. proc. pen.);
la disposta correzione è comunque giuridicamente priva di effetti pregiudizievoli per l’imputato perché la tardività del ricorso per cassazione sarebbe stata rilevata anche se l’errore nella intestazione della sentenza non fosse stato emendato, in quanto ciò che rileva è l’effettiva posizione giuridica dell’imputato nel processo come risultante dai verbali di udienza e non quanto formalmente riportato nella intestazione;
in particolare la correzione non incide affatto sul termine per l’impugnazione: l’imputato “presente” nel processo non diviene “assente” soltanto perché così lo definisce l’intestazione della sentenza: la circostanza che l’intestazione della
sentenza recasse, per mero errore materiale (peraltro successivamente emendato), l’indicazione dell’imputato come “assente” non può modificare, per ciò solo, i caratteri del processo svoltosi alla presenza dell’imputato – circostanza, peraltro, pacificamente risultante dagli atti e nota al difensore; il termine per l’impugnazione non può variare in dipendenza di fatti o circostanze a tal fine giuridicamente irrilevanti come si ricava dal principio, immanente nell’ordinamento processuale, in virtù del quale l’assunzione di modalità non conformi al modello legale è da considerarsi priva di valore e non può mutare il regime che regola la l’impugnazione di un provvedimento, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (cfr. Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, COGNOME, in motivazione). A diversamente opinare si lascerebbe alla discrezionalità del giudice, o addirittura della cancelleria, il potere di incidere sul computo di termini inderogabili e indisponibili ex lege, mentre la necessaria rigidità del sistema trova il proprio contemperamento soltanto nell’istituto della rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore ex art. 175, comma 1 cod. proc. pen.;
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024