Errore Materiale in Sentenza: La Cassazione chiarisce l’inammissibilità del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di errore materiale in sentenza e le sue conseguenze sulla validità di un ricorso. La vicenda riguarda l’omissione, in un provvedimento di patteggiamento, di un elemento concordato tra le parti: la sospensione condizionale della pena. La decisione della Corte Suprema offre importanti spunti sulla corretta procedura da seguire in questi casi e sui limiti del diritto di impugnazione.
I Fatti del Caso: Un Patteggiamento con Omissione
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Fermo per il reato di furto monoaggravato. L’imputato e il Pubblico Ministero avevano raggiunto un accordo sulla pena, che includeva esplicitamente il beneficio della sospensione condizionale. Tuttavia, nel redigere la sentenza, il giudice ometteva di menzionare tale sospensione.
Di fronte a questa omissione, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata applicazione della sospensione condizionale, che pure era parte integrante dell’accordo recepito dal giudice.
La Decisione della Cassazione e l’errore materiale in sentenza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in un’analisi del merito della richiesta, ma in un evento procedurale verificatosi dopo la presentazione del ricorso.
I Giudici Supremi hanno rilevato che la questione sollevata dal ricorrente configurava un mero errore materiale in sentenza. Non si trattava di un errore di valutazione o di giudizio, ma di una semplice dimenticanza nella stesura del dispositivo.
La Procedura di Correzione dell’Errore
Il Tribunale di Fermo, resosi conto della svista, aveva già attivato la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 del codice di procedura penale. Con un’ordinanza successiva, il giudice a quo aveva emendato la sentenza originale, inserendo le parole “pena sospesa”. Questo intervento ha di fatto sanato il vizio denunciato, privando il ricorso del suo fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si basa sul principio di economia processuale e sulla natura dell’errore materiale. Quando un’impugnazione si fonda su un vizio che può essere (e viene) corretto tramite l’apposita procedura, il ricorso perde la sua ragion d’essere. La Corte ha quindi applicato l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità “senza formalità di procedura” per manifesta infondatezza.
Un aspetto interessante riguarda la condanna alle spese. Sebbene il ricorso sia stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al solo pagamento delle spese processuali, ma non al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato questa scelta sottolineando che l’ordinanza di correzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Al momento della presentazione dell’impugnazione, dunque, l’interesse del ricorrente a veder sanata l’omissione era concreto e attuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: non tutti i vizi di una sentenza giustificano un ricorso per Cassazione. Gli errori materiali, ovvero quelle sviste che non alterano il percorso logico-giuridico della decisione, devono essere corretti attraverso la procedura specifica, più snella ed economica. Il ricorso diventa così uno strumento da utilizzare solo quando l’errore incide sulla volontà del giudice e non può essere risolto con una semplice correzione. La decisione sulle spese evidenzia inoltre un’applicazione equa del principio, tenendo conto del momento in cui il vizio è stato effettivamente sanato rispetto a quello in cui è stata esercitata l’azione legale.
Cosa si intende per errore materiale in una sentenza?
Per errore materiale si intende una svista puramente formale, come un’omissione o un errore di calcolo, che non altera il contenuto logico e decisionale del provvedimento e che può essere corretta dallo stesso giudice che lo ha emesso.
È possibile fare ricorso in Cassazione per un errore materiale se questo viene corretto dal giudice di primo grado?
No, il ricorso diventa inammissibile. Se il giudice di primo grado corregge l’errore materiale tramite l’apposita procedura (ex art. 130 c.p.p.), il motivo del ricorso viene meno, rendendo l’impugnazione priva di oggetto.
Perché il ricorrente non è stato condannato a pagare la sanzione alla Cassa delle ammende nonostante l’inammissibilità del ricorso?
Perché al momento della presentazione del ricorso, l’errore non era ancora stato corretto. Di conseguenza, il ricorrente aveva un interesse legittimo e attuale a impugnare la sentenza. La Corte ha tenuto conto di questa circostanza esentandolo dal pagamento della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24688 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALESD( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Fermo, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto monoaggravato;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso deduce la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo ma omessa nella sentenza;
Preso atto che si è trattato di un mero errore materiale “per omissione” poiché il giudice ha accolto in toto la richiesta formulata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., che conteneva anche la sospensione condizionale; e rilevato che detto errore è stato emendato dal giudice a quo con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. disponendo l’inserimento delle parole “pena sospesa”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ma può essere esentato dalla ulteriore condanna al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende (l’ordinanza di correzione errore materiale è stata adottata il 21 dicembre 2023, successivamente alla proposizione del ricorso in data 1 dicembre 2023).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per Cassa ammende.
Così deciso il 05/06/2024