Errore Materiale Sentenza: Il Principio del Giudicato Prevale su Tutto
L’ordinanza n. 16297 del 2024 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: la stabilità delle decisioni giudiziarie. Il caso esaminato chiarisce che un errore materiale in una sentenza, anche se evidente come l’omessa declaratoria di prescrizione, non può essere corretto una volta che la pronuncia è diventata definitiva. Questo principio, noto come ‘giudicato’, rappresenta un pilastro della certezza del diritto.
I Fatti del Caso
Un imputato, a distanza di anni da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione. L’obiettivo era ottenere la correzione di un errore contenuto in quella vecchia sentenza: i giudici, nel 2016, avevano omesso di dichiarare l’estinzione di un capo d’imputazione per intervenuta prescrizione.
La Corte d’Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo la fondatezza del rilievo e quindi l’esistenza dell’errore, respingeva l’istanza. La motivazione era netta: quel tipo di errore avrebbe dovuto essere contestato attraverso un ricorso per cassazione all’epoca dei fatti, cosa che non era avvenuta. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che l’illegittimità del provvedimento avrebbe dovuto essere sanata.
La Decisione della Cassazione sull’Errore Materiale Sentenza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nel nostro ordinamento: la formazione del giudicato penale rende la decisione ‘intangibile’.
In altre parole, una volta che una sentenza è diventata definitiva perché non sono stati proposti i ricorsi nei termini di legge, o perché quelli proposti sono stati respinti, il suo contenuto non può più essere messo in discussione, nemmeno per correggere errori che avrebbero potuto portare a un esito diverso, come la declaratoria di prescrizione.
Le Motivazioni della Corte: Il Giudicato come Baluardo Insormontabile
Il cuore della motivazione risiede nella sacralità del giudicato. La Corte spiega che, se per qualsiasi motivo un reato estinto per prescrizione non viene dichiarato tale e si arriva a una condanna definitiva, quella statuizione non è più modificabile. L’unico momento per far valere la causa estintiva è durante il processo di cognizione, attraverso i mezzi di impugnazione ordinari (appello, ricorso per cassazione).
Il giudice dell’esecuzione non ha il potere di ‘rescrivere’ una decisione ormai passata in giudicato per sanare un vizio che si sarebbe dovuto far valere nelle sedi opportune. Consentire una simile revisione significherebbe minare la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici, uno dei fondamenti dello Stato di diritto. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali conformi, sottolineando come la statuizione emessa sia intangibile in virtù del giudicato formatosi su di essa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante: la tempestività nell’impugnare i provvedimenti giudiziari è fondamentale. Trascurare di presentare un ricorso nei termini previsti può avere conseguenze irreversibili, consolidando situazioni che, se contestate al momento giusto, avrebbero potuto avere un esito diverso.
Per il cittadino e il suo difensore, ciò significa che ogni sentenza deve essere analizzata con la massima attenzione per individuare eventuali vizi o errori e farli valere attraverso gli strumenti processuali corretti. Una volta chiusa la ‘finestra’ delle impugnazioni, il contenuto della sentenza si cristallizza e, come dimostra questo caso, neanche un errore palese come un’omessa declaratoria di prescrizione può più essere corretto.
È possibile correggere un errore in una sentenza penale dopo che è diventata definitiva?
No. Secondo l’ordinanza, se l’errore, come l’omessa dichiarazione di prescrizione, non è stato contestato tramite i mezzi di impugnazione ordinari, la sentenza divenuta definitiva diventa ‘intangibile’ e non può essere modificata in fase esecutiva.
Cosa succede se un reato è già prescritto al momento della condanna, ma il giudice non lo dichiara?
Se la sentenza di condanna diventa definitiva senza che tale omissione venga corretta in appello o in cassazione, la condanna rimane valida ed efficace. Il principio del giudicato impedisce di rimettere in discussione la decisione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi ‘manifestamente infondati’. La pretesa di correggere una statuizione coperta da giudicato esula dai poteri del giudice dell’esecuzione, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME diretta ad ottenere la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza della medesima Corte in data 05/02/2016, nella parte in cui era stata omessa la declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale in riferimento al capo c) dell’imputazione. Osservava il G.E. che, pur essendo fondato il rilievo avanzato dall’istante, l’errore in cui era incors Corte territoriale avrebbe potuto essere emendato soltanto mediante ricorso per cassazione, che non era stato proposto.
Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME, per mezzo del difensore, che censura, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione: il G.E., riconosciuto l’errore in cui era incorsa la Corte territoriale nel giudizio di merito, avr dovuto risolvere l’illegittimità del provvedimento facendo ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata dei poteri a lui attribuiti dall’ordinamento.
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Genova ha fatto corretta applicazione del principio per cui, ove, per qualsiasi causa, un reato estinto per sopravvenuta prescrizione non sia dichiarato tale e dia luogo ad una pronuncia di condanna divenuta definitiva per difetto di impugnazione o perché questa sia dichiarata inammissibile, la !:;tatuizione emessa è intangibile in virt del giudicato formatosi su di essa (Sez. 1, n. 3631 del 06/11/1986 Rv. 174689 – 01; sez. 3, n. 30017 del 20/05/2016, n.m.).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del t9 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q,.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente