Errore Materiale Sentenza: Quando una Questione Già Decisa non può Essere Riaperta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non si possono rimettere in discussione, in fase di esecuzione della pena, questioni già affrontate e risolte durante il processo. Il caso in esame riguarda un errore materiale sentenza e il tentativo di un condannato di sfruttarlo per contestare la pena inflittagli. Vediamo come la Suprema Corte ha risolto la questione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in via definitiva a trent’anni di reclusione con una sentenza del 2019, proponeva ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. L’uomo lamentava un’apparente contraddizione tra il dispositivo (la parte della sentenza letta in aula) e la motivazione della sentenza d’appello che aveva riformato la sua pena iniziale, l’ergastolo.
Secondo il ricorrente, questa discrepanza avrebbe dovuto essere risolta a suo favore. Tuttavia, la Corte d’Assise d’Appello di Napoli, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva già respinto la sua istanza. I giudici avevano chiarito che la questione era già stata ampiamente dibattuta e risolta durante il giudizio di cognizione (cioè il processo vero e proprio). L’indicazione nel dispositivo era stata classificata come un semplice errore materiale, e la pena effettiva di trent’anni era stata accettata e considerata corretta in tutte le fasi successive del procedimento, compreso dallo stesso imputato. Nonostante ciò, l’uomo decideva di presentare ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno confermato in toto la valutazione della corte territoriale. Le censure sollevate dal ricorrente sono state ritenute ‘precluse’, ovvero non più proponibili.
Il principio applicato è netto: la sede di esecuzione della pena non è il luogo adatto per rimettere in discussione tematiche che hanno trovato una loro compiuta e definitiva risoluzione nella fase di cognizione. Tentare di farlo costituisce un abuso del processo.
Analisi dell’Errore Materiale Sentenza e della Preclusione: Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che la discrasia tra dispositivo e motivazione era stata identificata e corretta come un mero errore materiale sentenza. Questo tipo di errore, che non altera la volontà del giudice ma riguarda solo un’inesattezza formale, deve essere gestito all’interno del giudizio in cui si è verificato. Una volta che il processo si conclude con una sentenza irrevocabile, e l’errore è stato sanato o comunque superato dagli eventi processuali, la questione non può essere riaperta.
Nel caso specifico, la pena di trent’anni era stata considerata pacifica da tutte le parti, tanto da diventare la base per i successivi gradi di giudizio fino alla sentenza definitiva. Pretendere di rimetterla in discussione in fase esecutiva significa ignorare il principio del ‘giudicato’, secondo cui una decisione definitiva fa stato tra le parti e non può essere più contestata se non con strumenti straordinari di impugnazione.
Le censure del ricorrente, ribadite anche in una memoria successiva, sono state considerate precluse proprio perché miravano a riaprire un capitolo processuale già chiuso. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un’impugnazione priva di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito sulla distinzione tra la fase di cognizione e quella di esecuzione nel processo penale. Le questioni di merito, comprese quelle relative a un errore materiale sentenza, devono trovare soluzione prima che la condanna diventi definitiva. Una volta superata quella soglia, lo spazio per le contestazioni si restringe drasticamente. La decisione riafferma la stabilità delle sentenze passate in giudicato e sanziona i tentativi di utilizzare la fase esecutiva per rimettere in gioco questioni già decise, garantendo così la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario.
È possibile contestare un errore nel dispositivo di una sentenza durante la fase di esecuzione della pena?
No, se la questione è già stata affrontata e risolta nel corso del giudizio di cognizione (il processo). La fase di esecuzione non serve a ridiscutere temi già definiti, che sono quindi ‘preclusi’.
Cosa si intende per “errore materiale” in una sentenza?
Per errore materiale si intende un’inesattezza formale, come un errore di battitura o di calcolo, che non incide sulla sostanza della decisione del giudice e che è stato chiarito nel corso del processo.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa scusabile, al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che la Corte di assise di appello, quale giudice dell’esecuzio ha chiarito, con dovizia di argomentazioni, che la questione relativa all’appar contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della senten appello resa nel procedimento promosso nei confronti di NOME COGNOME ha già trovato compiuta risoluzione nell’ambito del giudizio di cognizione, ove è st chiarito che, risolvendosi l’indicazione contenuta nel dispositivo in un mero err materiale, la pena inflitta all’imputato, in riforma di quella dell’ergastolo, s dal giudice di primo grado, era quella di trenta anni di reclusione, che, peral stata considerata, anche dall’odierno ricorrente, nella successiva fase procedimento, definito con sentenza irrevocabile del 12 aprile 2019;
che le censure articolate dal ricorrente – che le ha ribadite con la memor del 18 settembre 2023 – devono, dunque, ritenersi precluse, perché volte a rimettere in discussione, in sede di esecuzione, un tema definito in quell cognizione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.