Errore Materiale Sentenza: La Cassazione Chiarisce, il PM non Paga le Spese
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha corretto un errore materiale sentenza che aveva erroneamente condannato un Pubblico Ministero (PM) al pagamento delle spese processuali. Questa decisione non solo rettifica una svista, ma riafferma un principio fondamentale della procedura penale: la parte pubblica non è soggetta alle stesse conseguenze economiche di una parte privata in caso di ricorso inammissibile.
Il Fatto all’Origine della Decisione
La vicenda nasce da un ricorso presentato da un PM presso il Tribunale di Agrigento contro un’ordinanza che aveva annullato un procedimento. Il Tribunale di merito aveva accolto l’eccezione della difesa, rilevando la mancata traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini a un cittadino straniero, e aveva disposto la restituzione degli atti.
La Corte di Cassazione, con una precedente sentenza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del PM. Tuttavia, nel dispositivo della sentenza, era stata inserita per errore la condanna del PM al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
L’Individuazione dell’Errore Materiale nella Sentenza
L’ordinanza in commento nasce dalla necessità di correggere questo palese errore. La Corte stessa, agendo d’ufficio, ha rilevato che la condanna inflitta al PM era frutto di una svista. Si tratta di un classico errore materiale sentenza, ovvero un’inesattezza che non tocca la sostanza della decisione (l’inammissibilità del ricorso), ma riguarda unicamente una parte del dispositivo non conforme alla legge.
La normativa di riferimento, l’articolo 616, comma 1, del codice di procedura penale, stabilisce che in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata alle spese. Questa disposizione, però, non si applica alla parte pubblica, come il Pubblico Ministero, che agisce nell’interesse della legge e della giustizia.
La Procedura di Correzione e il Principio del ‘De Plano’
Per rimediare all’errore, la Cassazione ha utilizzato la procedura di correzione prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale. Citando un proprio precedente, la Corte ha specificato che tale correzione può avvenire “de plano”, ossia senza la necessità di convocare una nuova udienza formale. Questo meccanismo garantisce efficienza e celerità, permettendo di emendare rapidamente sviste che non richiedono un nuovo contraddittorio tra le parti.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono chiare e lineari. La Corte ha spiegato che la statuizione contenuta nel dispositivo della precedente sentenza era errata perché la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non consegue mai alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso proposto dal Pubblico Ministero. L’errore è stato definito “evidente” e quindi suscettibile di correzione senza ulteriori formalità. Di conseguenza, la Corte ha ordinato la soppressione della frase “e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende” dal precedente provvedimento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur intervenendo su un dettaglio tecnico, ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce la distinta posizione processuale del Pubblico Ministero rispetto alle parti private. Il PM, agendo come organo di giustizia, non può essere penalizzato economicamente per l’esercizio delle sue funzioni, anche quando un suo ricorso viene giudicato inammissibile. In secondo luogo, il provvedimento conferma l’utilità e l’efficacia della procedura di correzione dell’errore materiale, che consente di preservare la correttezza formale degli atti giudiziari in modo rapido e non gravoso per il sistema giudiziario.
Un Pubblico Ministero può essere condannato a pagare le spese processuali se il suo ricorso è dichiarato inammissibile?
No. Secondo l’ordinanza, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non si applica quando il ricorso è stato proposto dalla parte pubblica, come il Pubblico Ministero.
Cos’è un errore materiale secondo questa ordinanza?
È un errore evidente nella redazione di una sentenza che non incide sulla logica della decisione. In questo specifico caso, l’errore è consistito nell’inserire nel dispositivo una condanna alle spese per il PM, statuizione non prevista dalla legge.
Come si corregge un errore materiale in una sentenza penale?
Si utilizza la procedura prevista dall’art. 130 del codice di procedura penale. Come chiarito dalla Corte, quando l’errore è palese e non richiede ulteriore discussione, la correzione può avvenire “de plano”, cioè d’ufficio da parte del giudice e senza una nuova udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sulla correzione dell’errore materiale disposta d’ufficio sul dispositivo della sentenza emessa in data 2/10/2024
nel procedimento penale n. 24448/2024 RG Cass. a carico di NOMECOGNOME nato in Nigeria il 10.8.1991, sul dispositivo della sentenza resa nel proc. peri. RG del 2.10.2024 della II Sezione Penale;
visti gli atti, la sentenza udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 2.10.2024, resa nel procedimento n. 24448/24 RG Corte Cassazione, la II Sezione Penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Agrigento contro l’ordinanza del Tribunale che aveva accolto l’eccezione difensiva circa la mancata traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini di cui aveva perciò dichiarato la nullità con conseguente restituzione degli atti;
nel dispositivo della sentenza inserito nel ruolo dell’udienza camerale, tuttavia, risulta indicata la condanna del PM al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; si tratta, com’è evidente, di un errore materiale (poiché detta statuizione, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non consegue alla dichiarazione della inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica) senz’altro suscettibile di essere emendato con il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 23870 del 28/05/2016, Cossu, Rv. 266880 – 01 in cui la Corte ha spiegato che può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito COGNOME la COGNOME condanna COGNOME del pubblico ministero al COGNOME pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della l’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e la Corte vi provvede con procedura “de plano”, senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.).
Il dispositivo inserito nel ruolo dell’udienza camerale va pertanto corretto nei termini suindicati, ovvero elidendo la condanna alle spese ed al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel ruolo dell’udienza di camera di consiglio del 02/10/2024 avanti alla Seconda sezione penale della Corte di Cassazione in relazione al procedimento n. 24448/24 RG Corte 012 GLYPH Cassazione, nel senso che, l’espressione riportata nel dispositivo “e condanna il C3 -1 GLYPH ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in O GLYPH favore della Cassa delle ammende” vada soppressa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
CI o GLYPH 5–)rnA GLYPH Così deciso in Roma, il 5.12.2024