Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15245 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15245 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/04/1987 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secor do quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso, at requisito la scritta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna, con decisione del 29 maggio 2023, coi fermava la condanna di NOME COGNOME per i reati allo stesso contestati (furto aggravato e ril ettazion La sentenza è divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2023.
Il 17 aprile 2024 il difensore del COGNOME chiedeva la correzione del disposii ivo relat a tale sentenza rilevando che nello stesso si faceva riferimento non al COGNOME , ma a tale COGNOME
Il difensore, in via preliminare, allegava che il ricorso per cassazio; e propost sarebbe tempestivo in quanto depositato entro quindici giorni dalla notifica dEll’ordinanza di correzione dell’errore materiale.
In subordine chiedeva la rimessione nel termine per impugnare ai sensi i lell’art. 175 cod. proc. pen. ritenendo che l’errore contenuto nel dispositivo costituirebbe una “causa di forza maggiore” non dipendente dalla difesa (che, anzi, aveva diligentem( nte chiesto la sua correzione) che avrebbe impedito l’esercizio del diritto di impugnazione.
Infine, chiedeva la revoca dell’esecutività della sentenza impugnata.
Il difensore, sull’assunto della sua tempestività, proponeva ricorso per cassazione e deduceva:
3.1. violazione di legge: il ricorrente si sarebbe rifiutato di firmare il verbalE di elez del domicilio presso il difensore di ufficio ma, ciononostante, il decreto di citazione giudizio in appello sarebbe stato notificato presso il difensore e non presso il luogo d residenza del Berisha;
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbero state illegi timamente utilizzate le dichiarazioni della Cermentano riportate nella annotazione di serviz o acquisita sull’accordo delle parti; invero l’impedimento a comparire allegato della te5te avrebbe dovuto indurre il tribunale a disporre un rinvio per completare l’istruttoria;
3.3. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: a condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come furto, tenuto conto del br€ ve lasso di tempo intercorso tra il rinvenimento del telefono trafugato e la sua sottrazione
3.4. violazione di legge (art. 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazioi ie in ordin al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma quart( , cod. pen. 2.5. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine a la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Con memoria la difesa del ricorrente deduceva che in Cassazione sai ebbe stato violato il diritto al contraddittorio a causa della omessa comunicazione del contenuto” della requisitoria scritta, tempestivamente depositata dal Sostituto Procuratori , generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione di ve essere rigettata perché tardiva.
Invero la stessa avrebbe dovuto essere proposta entro i dieci giorni suE zessivi alla cessazione della causa di forza di maggiore. Dunque, nel caso in esame, entro dieci giorni
dalla data della conoscenza dell’errore materiale, evento che, nella prospe lazione del ricorrente, avrebbe ostacolato l’esercizio del diritto di impugnazione.
Invero il 17 aprile 2024 veniva proposta solo l’istanza di correzionE dell’errore materiale, ma non quella di restituzione nel termine per impugnare, avanzata U. rdivamente solo il 12 luglio 2024.
Il ricorso per cassazione è anch’esso inammissibile in quanto tardivo.
Lo stesso veniva proposto il 12 luglio 2024, ben oltre i quindici giorni d alla notifi dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale, avvenuta il 18 giugno 2024.
A ciò si aggiunge che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale non :onsente in alcun modo di “riaprire” i termini per proporre impugnazione: la sentenza nei (: nfronti del COGNOME, difeso di fiducia dall’Avv. NOME COGNOME che ha attivamente pa tecipato al procedimento di appello, è stata infatti pronunciata il 29 maggio 2023 ed è divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2023.
La sentenza, emessa in un procedimento che ha visto la partecipazion attiva del difensore, è stata inequivocabilmente pronunciata nei confronti del COGNOME, nonostante l’errore materiale rilevato ed avrebbe, pertanto, dovuto essere impugnata nei ermini.
Non può essere accolta neanche l’eccezione di nullità relativa al a mancata comunicazione della requisitoria del Procuratore generale.
Invero la comunicazione “immediata” della requisitoria scritta era prevista nel rito c.d. pandemico sostituito, a far data dal 1 uglio 2024, da quello previsto dalla riforma c.d “Cartabia”.
Invero a decorrere dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore del a legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27), a norma dell’art. 83, comma 12-ter, d.1 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione, dalla I. n. 27 del 2020, per la d cisione s ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 cod. proc. IDE i., la Co doveva procedere in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore gel erale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore genei ale faces richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente I Jdienza, il Procuratore generale doveva formulare le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. Ed era espressamente pre /isto che la cancelleria, provvedesse “immediatamente” ad inviare, con lo stesso m zzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti le quali, entro il qu nto g antecedente l’udienza, avrebbero potuto presentare, con atto scritto, nviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le proprie conci isioni.
La disposizione in esame è stata sostanzialmente riprodotta dell’art. 23, co nma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 non modificata dalla legge di conversione n. 176 del 020.
La vig.enza della disciplina dettata all’art. 23 cit. è stata più volte proroga :a fino giugno 2024, per cedere finalmente il passo alla c.d. “riforma Cartabia”, previ ;ta dal d.lg
n. 150 del 2022 entrata in vigore il 1 luglio 2024.
Nel rito cartolare novellato dalla riforma c.d. “Cartabia” la comunicazione’ immediata”
della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti non è prevista né per il pr °cedime di appello (art. 598-
bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 61 cod. proc.
pen.).
La nuova disciplina (in vigore all’epoca della celebrazione del presente prt cedimento)
prevede solo che le richieste del pubblico ministero debbano essere present
3te quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, men orie e, fino
a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica (art. 611 comma 1 cod proc. pen.
per il procedimento di cassazione ed art. 598-bis cod. proc. pen. per il proc!dimento di appello). Invece non è più previsto, come nel rito c.d. “pandemico”, che il con enuto della
requisitoria scritta debba essere immediatamente comunicato alle altre parti.
La mancata riedizione di tale obbligo discende ragionevolmente dalla norn alizzazione
– nico erano degli spostamenti e degli accessi alle cancellerie, che, durante il periodo pande
limitati.
Le richieste avanzate dal pubblico ministero sono ovviamente a dispos zione delle parti che possono richiederne copia alle cancellerie, mentre eventuali co nunicazioni relative al deposito sono da considerarsi di mera “cortesia”, dato che non vi à più alcun obbligo di comunicazione.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’a t. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di rimessione in termini.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso, il giorno 6 marzo 2025.