Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1833 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 1833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sull’istanza proposta da
COGNOME NOME, nato a Galatina il DATA_NASCITA
per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione del 18.1.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con istanza in data 6.5.2024, COGNOME NOME, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione n. 1759 del 18.1.2024, nella parte in cui condanna il ricorrente al pagamento di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
L’istante evidenzia, infatti, che il suo ricorso era stato rigettato e non dichiarato inammissibile. Pertanto, sollecita la conseguente correzione del dispositivo con la eliminazione della condanna al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza è meritevole di accoglimento.
La condanna al pagamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE è contenuta solo nel dispositivo della sentenza documento, mentre la motivazione non vi fa alcun riferimento; anche il dispositivo del ruolo riporta la sola condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Si tratta, come è evidente, di un mero errore materiale, tenuto conto che la statuizione finale era di rigetto del ricorso e non di inammissibilità, sicché non avrebbe potuto trovare applicazione la condanna obbligatoria al pagamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, prevista dall’art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., ma eventualmente solo quella facoltativa, prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo per il caso di rigetto, che tuttavia, in quanto discrezionale, avrebbe necessitato di una specifica motivazione.
Di conseguenza, può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende per l’inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice (Sez. U, n. 15 del 31/5/2000, Rv. 216705 – 01): in questo caso, la Corte vi provvede con procedura “de plano”, senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23870 del 28/5/2016, Rv. 266880 – 01).
Deve disporsi, dunque, la correzione dei dispositivo della sentenza documento emessa dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, n. 17529 del 18/1/2024 mediante l’eliminazione, dopo la parola “processuali”, RAGIONE_SOCIALE parole: “e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.”
P.Q.M.
ammende”. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza-documento emessa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, Prima Sezione Penale, n. 17529 del 18/01/2024 sul ricorso di COGNOME NOME, N. 15406/2024/R.G., nel senso dell’elisione dal dispositivo stesso RAGIONE_SOCIALE parole “e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale.
Così deciso 1’11/10/2024