Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sulla richiesta di correzione dell’errore materiale avanzata dall’AVV_NOTAIO, sulla sentenza n. 37104/23 del 13.6.2023 della II Sezione Penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
uditi gli l’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso per la correzione della sentenza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso perché si proceda alla correzione nei termini sollecitati.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 13.6.2023 la II Sezione Penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito dei ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (CLASSE ’64), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (CLASSE ’84), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 15.4.2022; COGNOME NOME
l’AVV_NOTAIO, difensore NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha presentato un’istanza per la correzione dell’errore materiale da cui sarebbe affetta la sentenza-documento per non aver dato conto della sua presenza e delle conclusioni rassegnate per conto e nell’interesse dei suoi assistiti.
4. Il rilievo è corretto.
Dalla lettura del verbale dell’udienza del 13.6.2023 risulta, infatti, la presenza dell’AVV_NOTAIO che aveva concluso per conto dei suoi assistiti, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, insistendo nell’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Di ciò, per mero errore materiale, non è stato dato conto nella intestazione della sentenza, che può essere pertanto corretta nelle forme e con la adottata procedura, dandosi rilievo al contenuto del verbale d’udienza, redatto e sottoscritto dal cancelliere e destinato a far fede sino a querela di falso (cfr., sul punto, Sez. 3 – , n. 3585 del 13/11/2018, F., Rv. 275831 – 01, in cui la Corte ha chiarito che, in caso di contrasto sulle conclusioni delle parti tra il contenuto del verbale di udienza e l’intestazione della sentenza deve darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso).
P.Q.M.
dispone correggersi l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 37104 del 2023, emessa all’esito dell’udienza del 13.6.2023, depositata in data 11.9.2023, nel senso che, a pag. 3, dopo le parole “udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si è riportato al ricorso”,
leggasi: “udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si è riportato ai ricorsi insistendo per il loro accoglimento”.
Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni in calce all’originale dell’atto.
Così deciso in Roma, il 15.12.2023