Errore materiale sentenza: quando la Corte corregge sé stessa
Nel percorso della giustizia, la precisione è fondamentale. Ogni parola in un atto giudiziario ha un peso e un’implicazione diretta sulla vita delle persone. Ma cosa succede quando, per una svista, una decisione risulta incompleta? Il caso che analizziamo oggi riguarda proprio un errore materiale in una sentenza della Corte di Cassazione, che ha richiesto un successivo intervento correttivo per garantire la coerenza e la piena esecutività della propria pronuncia. Questo provvedimento ci offre uno spaccato su come l’ordinamento preveda dei meccanismi di auto-correzione per sanare imprecisioni che non intaccano la volontà del giudice.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte contro due provvedimenti emessi dalla Corte di Appello: il primo era un’ordinanza con cui veniva rigettata la richiesta di ammissione alla messa alla prova per un imputato; il secondo era la conseguente sentenza di condanna. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha ritenuto fondate le doglianze dell’imputato e, con una prima sentenza, ha annullato l’ordinanza che negava la messa alla prova, disponendo il rinvio ad un’altra sezione della Corte di Appello per una nuova valutazione.
L’errore materiale nella sentenza della Cassazione
Tuttavia, nel redigere il dispositivo di quella prima sentenza, la Suprema Corte è incorsa in un’omissione. Pur avendo annullato il provvedimento che respingeva la messa alla prova, ovvero l’atto presupposto della condanna, non aveva disposto esplicitamente anche l’annullamento della sentenza di condanna che ne era seguita. Si è trattato di un classico errore materiale nella sentenza: un’evidente dimenticanza che rendeva la decisione incompleta e potenzialmente ambigua, poiché lasciava formalmente in vita una sentenza di condanna la cui base giuridica era stata rimossa.
Le motivazioni della Corte
Con la nuova ordinanza, la Corte di Cassazione ha provveduto a sanare questa lacuna. I giudici hanno osservato che l’annullamento dell’ordinanza di rigetto della messa alla prova implicava logicamente e necessariamente anche l’annullamento della successiva sentenza di condanna. L’omissione nel dispositivo non era frutto di una diversa volontà decisionale, ma di una mera svista materiale. Pertanto, la Corte ha disposto la correzione del dispositivo della precedente pronuncia. La correzione ha previsto due modifiche specifiche: l’aggiunta delle parole “e la seguente sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello” e l’eliminazione della frase “rigetta nel resto il ricorso”, che risultava incongruente con l’accoglimento totale delle istanze del ricorrente. La Corte ha quindi incaricato la cancelleria di procedere con le annotazioni necessarie sugli atti originali.
Le conclusioni
Questa ordinanza di correzione evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la ricerca della coerenza e della giustizia sostanziale prevale sulla mera formalità. L’istituto della correzione dell’errore materiale permette di emendare sviste e imprecisioni senza dover ricorrere a complessi mezzi di impugnazione, garantendo che il contenuto effettivo della decisione del giudice sia rispecchiato fedelmente nel testo scritto del provvedimento. Il caso dimostra come il sistema giudiziario possieda gli anticorpi per correggere i propri difetti formali, assicurando che la volontà del giudicante, una volta formata, trovi una sua espressione chiara, completa e inequivocabile.
Che cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È un errore puramente formale, come una svista, un’omissione o un errore di calcolo, che non incide sulla sostanza della decisione e sulla volontà del giudice. Può essere corretto con una procedura semplificata.
Qual era l’errore specifico commesso dalla Corte di Cassazione in questo caso?
Nel suo precedente dispositivo, la Corte aveva annullato l’ordinanza con cui era stata negata la messa alla prova a un imputato, ma aveva dimenticato di annullare anche la successiva sentenza di condanna, che dipendeva direttamente da quella ordinanza.
Qual è la conseguenza della correzione ordinata dalla Corte?
La correzione rende il dispositivo della sentenza precedente completo e coerente. Ora, risultano formalmente annullati sia l’ordinanza di rigetto della messa alla prova sia la sentenza di condanna, e il caso è stato correttamente rinviato alla Corte di Appello per una nuova valutazione sulla richiesta di messa alla prova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 44350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale, contenuto nel dispositivo ruolo di cui al provvedimento pronunciato il 05/06/2024 dalla III Sezione del Corte di Cassazione nel procedimento concernente:
COGNOME NOME nato il 15/02/1996 a Voghera;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
OSSERVA:
Con sentenza emessa in data 05/06/2024, RG 1715/2023 e depositata il 08/10/2024 questa Corte annullava l’ordinanza di rigetto della richiesta di mes alla prova e seguente sentenza della Corte di appello di Milano del 19.10.202 con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello.
Nel dispositivo del ruolo della suindicata sentenza della Suprema Corte tuttavia, non veniva disposto anche l’annullamento della sentenza seguente al ordinazna pure annullata, per cui va ordinata al riguardo la correzione dispositivo del ruolo dell’udienza del 05/06/2024 relativa al procedimento RGN 1715/2023, nei termini in dispositivo specificati.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositiv trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza – documento n. 37130 d 05.06.2024, sul ricorso n. 1715/2023 di COGNOME NOMECOGNOME nel senso che dopo le parole “messa alla prova” deve aggiungersi “e la seguente sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano ” con eliminazio delle parole “rigetta nel resto il ricorso”. Manda alla cancelleria per le annota sugli originali.
Così deciso, il 13/11/2024