Errore Materiale Sentenza: Quando la Tecnologia Sbaglia, la Cassazione Corregge
Nell’amministrazione della giustizia, la precisione non è solo una virtù, ma una necessità. Ogni atto, ogni parola e ogni nome contano. Ma cosa succede quando un errore materiale in sentenza, causato da un semplice ‘refuso’ di un software, altera la composizione formale del collegio giudicante? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre una chiara lezione sulla procedura di correzione e sull’importanza della correttezza formale degli atti giudiziari.
I Fatti: Un Giudice in Più per Colpa di un Software
Il caso nasce da un’anomalia riscontrata nell’intestazione di una sentenza emessa dalla Suprema Corte. A seguito di una nota della Cancelleria, è emerso che, a causa di un ‘refuso dell’applicativo S.I.C. penale’, un consigliere, la cui sostituzione era già stata disposta, risultava erroneamente ancora parte del collegio giudicante. Di conseguenza, l’intestazione della sentenza elencava sei componenti anziché il numero corretto, come invece risultava dal verbale d’udienza, che attestava la reale composizione del collegio che aveva partecipato alla decisione.
La Procedura di Correzione dell’Errore Materiale Sentenza
Di fronte a questa discrepanza, la Corte ha agito d’ufficio, ovvero di propria iniziativa, attivando la procedura prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale. Questa norma consente di rettificare gli errori materiali contenuti nei provvedimenti giudiziari senza dover ricorrere a complessi mezzi di impugnazione. L’obiettivo è semplice: ripristinare la corrispondenza tra la realtà processuale e la sua rappresentazione documentale, garantendo l’integrità e l’affidabilità dell’atto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che la situazione configurasse un palese errore materiale sentenza. La divergenza tra l’intestazione del provvedimento e il verbale d’udienza non lasciava dubbi: la presenza del sesto consigliere era frutto di una svista puramente tecnica e non di una reale partecipazione alla deliberazione. Il verbale, in questi casi, costituisce la prova principale della corretta costituzione del giudice e delle attività svolte in udienza. Poiché l’errore non inficiava il contenuto logico-giuridico della decisione ma solo la sua intestazione, la Cassazione ha concluso che fosse necessario e sufficiente procedere con la semplice correzione. La motivazione sottolinea come la trasparenza e l’accuratezza formale siano essenziali per la credibilità stessa dell’operato giudiziario.
Le Conclusioni: Ripristino della Correttezza Formale
Con la sua ordinanza, la Corte di Cassazione ha disposto la correzione dell’intestazione della sentenza, ordinando la soppressione del nominativo del consigliere che non aveva preso parte alla decisione. Ha inoltre incaricato la Cancelleria di annotare tale correzione sull’originale dell’atto. Questo intervento, seppur su un dettaglio apparentemente minore, riafferma un principio fondamentale: ogni aspetto di un provvedimento giudiziario deve rispecchiare fedelmente la realtà processuale. La decisione dimostra l’efficacia degli strumenti procedurali volti a sanare le imperfezioni formali, assicurando che la giustizia sia non solo sostanzialmente corretta, ma anche formalmente ineccepibile.
Cosa si intende per errore materiale in una sentenza?
Per errore materiale si intende una svista puramente formale, come un errore di trascrizione o di calcolo, che non altera la sostanza e il ragionamento logico-giuridico della decisione. In questo caso, consisteva nell’errata indicazione di un membro del collegio giudicante.
Come può essere corretto un errore materiale?
Un errore materiale può essere corretto attraverso una procedura semplificata, disciplinata dall’art. 130 del codice di procedura penale, che può essere avviata d’ufficio dal giudice o su istanza delle parti, senza la necessità di un’impugnazione ordinaria.
Qual era l’errore specifico corretto in questo caso?
L’errore consisteva nell’aver indicato nell’intestazione della sentenza un collegio composto da sei giudici, a causa di un refuso di un software, mentre il verbale d’udienza attestava correttamente che i giudici partecipanti alla decisione erano in numero inferiore. La Corte ha quindi rimosso il nome del giudice non presente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza emessa da questa Corte il 09/05/2024, n. 34516/2024 in relazione ai ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in EGITTO il 1/09/2004; NOME COGNOME nato a TORINO il 17/09/2000; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’odierna procedura camerale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d’ufficio a seguito della nota di Cancelleria del 7 ottobre 2024 che segnalava che, a causa di “refuso dell’applicativo S.I.C. penale, la sostituzione del consigliere COGNOME (disposta per l’udienza del 9 maggio 2024 con provvedimento del Presidente di Sezione del 29 aprile 2024, n.d.r.) non si è concretizzata ed il consigliere COGNOME si è aggiunto nel collegio determinando la presenza dei sei componenti”. In effetti, nell’intestazione della sentenza, il Collegio appar erroneamente costituito da 6 Consiglieri mentre il verbale dell’udienza riporta numero e nominativi corretti dei Consiglieri che hanno partecipato alla decisione.
Considerato che ciò appare frutto di un mero errore materiale, occorre procedere alla relativa correzione, disponendo la soppressione nell’intestazione del
nominativo del Consigliere COGNOME nei termini indicati nel dispositivo, c conseguente annotazione in calce all’originale dell’atto.
P.Q.M.
Corregge l’intestazione della sentenza emessa da questa Sezione della Corte di Cassazione in data 9 maggio 2024 n.34516/2024 in relazione ai ricorsi proposti da NOME COGNOME COGNOME e altro sopprimendo nell’indicazione dei componenti del Collegio il Consigliere COGNOME non presente.
Manda alla Cancelleria di eseguire le comunicazioni ed a procedere all’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’atto.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Co sigliere stensore
La Presidente