Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21551 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il 28/07/1985 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiestoannullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le memorie depositate dai difensori dell’imputata e della parte civile.
Lette le memorie della parte civile
RITENUTO IN FATTO
La quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 30 settembre 2024, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, in data 16 novembre 2023, limitatamente al reato di lesioni aggravate ai danni di NOME COGNOME, contestato al capo 1), alle imputate NOME COGNOME e NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Ha, invece, dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi al reato di minacce, contestato al capo 2) ad entrambe le imputate, e al reato di lesioni aggravate ai danni di NOME COGNOME, contestato al capo 3) alla sola COGNOME.
Il difensore di NOME COGNOME, munito di procura speciale, ha chiesto correggersi l’errore materiale da cui Ł affetta la decisione sin qui descritta, nella parte in cui ha circoscritto l’annullamento con rinvio al reato di cui al capo 1), nonostante la censura accolta relativa alla consistenza probatoria del referto concernente le cure prestate alle persone offese e alla loro compatibilità con quelle descritte da queste ultime era stata dedotta nel ricorso proposto dall’imputata COGNOME con riferimento alle lesioni contestate nel capo 3).
Non solo per il reato di lesioni di cui al capo 1) ma anche per quello contestato alla sola COGNOME al capo 3) le ricorrenti avevano evidenziato l’evidente contrasto tra le foto prodotte – prive di qualunque data certa attestanti la presenza nel corpo delle persone offese di lesioni ed ecchimosi ed il contenuto dei due referti medici, fidefacienti fino a querela di falso, che escludevano qualunque traccia di lesioni, oltre che l’ingiustificata prevalenza attribuita alle fotografie.
La Corte di legittimità, tuttavia, aveva ritenuto tale censura, pur identica per entrambe le imputazioni, fondata colo con riguardo al reato di cui al capo 1) dell’editto accusatorio.
A causa di questo errore materiale, la sentenza della quinta Sezione risulta affetta da un “chiaro ed evidente errore materiale”, emendabile rettificando la disposizione relativa all’annullamento in termini tali da estenderla, oltre che al capo 1), al capo 3).
Con sentenza del 13 marzo 2025 questa Corte, sezione prima, in accoglimento del ricorso straordinario proposto da NOME COGNOME ha revocato la sentenza n. 1791 / 2024, pronunciata in data 30 novembre 2024, dalla Corte Suprema di Cassazione-Quinta Sezione Penale ed ha fissato l’udienza per la fase rescissoria per il giorno 29 aprile 2025
In vista dell’odierna udienza, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto ‘ c h e l a C o r t e d i C a s s a z i o n e c o r r e g g a l ‘ e r r o r e c o n t e n u t o n e l l a s e n t e n z a n.40864/2024,disponendol’annullamentoconrinviodellasentenzaemessa il16/11/2023dallaCorte diappellodiCaltanissettalimitatamente aireatidi cuiaicapi 1) e3).
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’odierno giudizio rescissorio ha oggetto la nuova valutazione del terzo e quarto motivo del ricorso originario, proposto da NOME COGNOME in riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, in data 16 novembre 2023.
In particolare, deve essere nuovamente valutato il ricorso proposto avverso l’affermazione di penale e civile responsabilità della COGNOME per il reato di lesioni aggravate ai danni di NOME COGNOME, contestato al capo 3).
Ciò in ragione del fatto che in sede di esame del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. Ł stata ritenuta fondata la deduzione difensiva secondo cui la sentenza della quinta sezione di questa Corte di cassazione parzialmente revocata in esito al giudizio rescindente per mera svista non aveva preso in esame, del tutto ignorandoli, i due citati motivi di ricorso formulati dall’odierna ricorrente in relazione al reato di cui capo 3), ritenendoli formulati solo nell’interesse della coimputata, NOME COGNOME in relazione al capo 1).
Nel terzo motivo era stato dedotto: “omesso esame delle censure concernenti la valenza probatoria attribuita ai referti medici rilasciati a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, referti da cui non emergeva alcuna traccia delle denunziate lesioni lacero-contuse”.
Il quarto motivo di ricorso aveva, invece, ad oggetto l'”erroneità delle statuizioni civili” sempre riferite al reato di lesioni personali ai danni della COGNOME
Entranti i motivi sono fondati e meritano accoglimento.
La sentenza della Corte distrettuale, come denunciato dalla ricorrente, non ha fornito risposta esaustiva ai rilievi difensivi, specificamente dedotti con l’atto di appello, sia sulla compatibilità del contenuto del referto medico rilasciato alla COGNOME con le lesioni descritte da quest’ultima sia sulla prevalenza attribuita, sul piano della forza persuasiva, alle fotografie pur prive di data certa rispetto al referto.
Per le considerazioni qui sviluppate la sentenza Corte di appello di Caltanissetta, in data 16 novembre 2023, va annullata anche nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui al capo 3) con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta che, in piena libertà cognitiva, colmerà le individuate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui al capo 3) con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 29/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME