Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SHTUFI RAJMONDO CUI 04LPHR4 nato il DATA_NASCITA NOME REI CUI 04MQOFZ nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorsi trattati de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova con la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona, è stata rideterminata la pena inflitta in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
La difesa di COGNOME, con un unico motivo deduce «Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen.». La censura riguarda la misura della pena pecuniaria concordata tra le parti in euro 3.333,00 di multa, differente da quella inflitta con la sentenza impugnata pari ad euro 5.000,00 di multa che pure afferma di avere recepito l’accordo concluso dalle parti.
La difesa di NOME COGNOME lamenta l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata motivato in ordine all’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento.
Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibile poiché deduce un motivo non consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è inammissibile poiché muove da un errato presupposto di fatto, ossia che la sentenza impugnata abbia violato l’accordo concluso tra le parti, quando, invece, dalla lettura della motivazione e, in particolare, dal pedissequo calcolo della pena riportato per ciascun imputato, risulta chiaramente che la Corte di merito ha recepito l’accordo concluso tra le parti anche con riguardo alla misura finale della pena pecuniaria (ivi espressamente indicata in euro 3.333,00 di multa, v. pag. 4), incorrendo, poi, in un mero errore materiale nel dispositivo ove è stata indicata la misura corrispondente a quella non ancora ridotta per la scelta del rito abbreviato (pari appunto ad euro 5.000,00 di multa).
Ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., va rettificata l’entità della pena pecuniaria, inflitta all’imputato con la sentenza impugnata, nella misura di euro 3.333,00 di multa.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende; ritiene, invece, il Collegio di escludere la condanna alle spese processuali e all’ammenda per il coimputato COGNOME, stante l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO, e rettifica l’entit della pena pecuniaria irrogatagli con la sentenza impugnata nella misura di e 3.333/00 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME CODICE_FISCALE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1/03/2024