Errore Materiale Sentenza: Quando la Cassazione Corregge Se Stessa
Nel complesso mondo del diritto, la precisione è fondamentale. Tuttavia, anche ai massimi livelli della giustizia può capitare un’imprecisione. Parliamo del cosiddetto errore materiale sentenza, un vizio puramente formale che non inficia la sostanza della decisione, ma che necessita di una correzione per garantire la coerenza e l’eseguibilità del provvedimento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come funziona questo meccanismo, mostrando un caso di ‘errore nell’errore’ e la sua risoluzione.
I Fatti del Caso: Un Errore Dentro l’Errore
La vicenda ha origine da una sentenza della stessa Corte di Cassazione, la quale conteneva un duplice errore materiale. In primo luogo, nell’intestazione era stato indicato come impugnante un Procuratore Generale diverso da quello corretto. In secondo luogo, e ben più rilevante, nel dispositivo era stata designata come giudice del rinvio la Corte d’Appello di Firenze, anziché quella di Genova.
Successivamente, un primo provvedimento di correzione aveva sistemato entrambe le sviste, indicando correttamente la Corte d’Appello di Genova come giudice del rinvio. Tuttavia, anche questa correzione si è rivelata errata. La Corte si è resa conto che, data la specifica natura della sentenza impugnata, il rinvio non doveva affatto avvenire davanti a una Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e l’errore materiale sentenza
Con la nuova ordinanza, la Suprema Corte interviene per la seconda volta, disponendo la correzione definitiva. Viene stabilito che, nel dispositivo della sentenza originale, ogni riferimento alla “Corte di appello di Genova” debba essere sostituito con “Tribunale di Massa”.
Questa decisione si basa su una rigorosa analisi delle norme procedurali, evidenziando come la correzione di un errore materiale sentenza sia un potere-dovere del giudice per assicurare la corretta amministrazione della giustizia, anche quando l’errore è stato commesso dalla stessa Corte Suprema.
Le Motivazioni della Correzione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’articolo 593 del codice di procedura penale. La sentenza originale era una condanna per la quale il giudice aveva riconosciuto un’attenuante speciale. In casi come questo, la legge non consente al Pubblico Ministero di proporre appello. Di conseguenza, la causa non poteva essere rinviata a un giudice d’appello.
La norma corretta da applicare, come specificato dalla Corte, è l’articolo 623 del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce che, in determinate circostanze di annullamento, il giudizio deve tornare allo stesso giudice che ha emesso la pronuncia originaria. In questo caso specifico, il giudice competente era il Tribunale di Massa.
L’errore, sebbene di natura formale, aveva quindi conseguenze pratiche significative, poiché indirizzava il processo verso un’autorità giudiziaria funzionalmente incompetente. La Cassazione ha quindi utilizzato la procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 130 c.p.p., per ripristinare la corretta sequenza procedurale.
Conclusioni: L’Importanza della Precisione Procedurale
Questo caso istruttivo dimostra due principi fondamentali. Primo, l’istituto della correzione dell’errore materiale è uno strumento flessibile ed essenziale per sanare le imperfezioni formali dei provvedimenti giudiziari senza dover ricorrere a complessi mezzi di impugnazione. Secondo, l’applicazione delle norme procedurali, in particolare quelle che determinano la competenza del giudice del rinvio, richiede la massima attenzione, poiché un errore può deviare il corso della giustizia. La decisione della Cassazione riafferma il proprio ruolo di garante della legalità, non esitando a correggere i propri stessi errori per assicurare il rispetto delle regole del giusto processo.
Cos’è un errore materiale in una sentenza?
Secondo l’ordinanza, un errore materiale è un’imprecisione formale, come un errore di trascrizione o un’errata indicazione (ad esempio, del giudice competente), che non altera il ragionamento logico-giuridico della decisione e può essere corretto con una procedura semplificata.
Perché in questo caso il giudice del rinvio non poteva essere la Corte d’Appello?
Perché la sentenza di condanna originale non era appellabile dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 593 c.p.p., dato che era stata concessa un’attenuante speciale. Di conseguenza, la legge (art. 623 c.p.p.) prevedeva che il nuovo giudizio si svolgesse davanti allo stesso giudice di primo grado, ovvero il Tribunale di Massa, e non davanti a un giudice superiore come la Corte d’Appello.
Qual è la procedura per correggere un errore materiale in una sentenza?
L’ordinanza si basa sull’articolo 130 del codice di procedura penale, che prevede una procedura d’ufficio o su istanza di parte. Il giudice che ha emesso il provvedimento, sentite le parti, dispone la correzione con un’ordinanza, che viene poi annotata sull’originale del documento corretto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
nel procedimento iscritto d’ufficio e relativo all’errore materiale concernente la sentenza n. 41129 del 2023, resa all’esito dell’udienza del 27.9.2023 (dep. in data 10.10.2023);
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la correzione dell’errore materiale nei termini segnalati.
FATTO E DIRITTO
In data 10.10.2023 è stata pubblicata la sentenza n. 41129 del 2023, emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte all’esito della camera di consiglio del 27.9.2023 sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME;
se non ché, come è facilmente evincibile dagli atti, nella intestazione della sentenza, per mero errore materiale, era stato indicato, c:ome impugnante, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Ancona anziché il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Genova; nel dispositivo, inoltre, era stata indicata, come giudice del rinvio, la Corte di appello di Firenze in luogo della Corte di appello di Genova;
con provvedimento del 71.2.2023, quindi, si era provveduto alla correzione del primo errore e, con riguardo alla pure errata indicazione della Corte di appello di Firenze, si era proceduto ad indicare, invece, la Corte di appello di Genova;
poiché, tuttavia, la sentenza oggetto del ricorso per cassazione non era appellabile dal PM ai sensi dell’art. 593, comma primo, cod. proc. pen., in quanto di condanna per il delitto contestato ed essendosi il giudice limitato a riconoscere, su di esso, una attenuante speciale e ad effetto speciale, il giudice di rinvio doveva essere individuato, come stabilito dall’art. 623 cod. proc. pen., nello stesso Tribunale di Massa; trattasi di errore senz’altro emendabile con la procedura di cui all’art. GLYPH 130 GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen. GLYPH (cfr., GLYPH in GLYPH tal GLYPH senso, GLYPH tra GLYPH le GLYPH altre, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, Rv. 262551 – 01).
la sentenza impugnata va dunque corretta nei termini meglio specificati in dispositivo.
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 41129 del 2023 di questa Sezione, nel senso che, ove è scritto “Corte di appello di Genova”, deve leggersi “Tribunale di Massa”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali
Così deciso in Roma 1’1.3.2024