Errore Materiale nella Sentenza: Quando un Semplice Sbaglio non Invalida la Decisione
La correttezza formale degli atti giudiziari è un pilastro del nostro sistema legale. Tuttavia, non tutte le imprecisioni hanno lo stesso peso. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce la differenza tra un vizio procedurale invalidante e un semplice errore materiale nella sentenza, in particolare riguardo alla composizione del collegio giudicante. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere quando un’apparente irregolarità possa essere sanata senza inficiare la validità della decisione.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda ha origine da un’ordinanza della Corte di Appello che respingeva una richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso una precedente sentenza. Contestualmente, la stessa Corte disponeva la correzione di un errore materiale presente nell’intestazione di quella sentenza, riguardante l’indicazione dei componenti del collegio giudicante.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la discrepanza tra i nomi dei giudici presenti nell’intestazione della sentenza e quelli risultanti dal verbale d’udienza non fosse un mero errore materiale, ma una violazione sostanziale che avrebbe dovuto portare alla nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 525, comma 2, del codice di procedura penale.
La Tesi della Difesa: Errore o Nullità?
La difesa ha evidenziato una specifica difformità: mentre dal verbale d’udienza e dal dispositivo risultava che il collegio fosse composto da determinati magistrati, nell’intestazione della sentenza figurava un Presidente diverso. Secondo il ricorrente, questa non era una svista trascurabile, ma un vizio che incideva sulla corretta costituzione del giudice e sulla garanzia che la decisione fosse presa dagli stessi magistrati che avevano partecipato al dibattimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la Prevalenza del Verbale d’Udienza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando completamente la tesi della difesa. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: in caso di difformità tra l’intestazione della sentenza e il verbale di udienza riguardo ai nominativi dei giudici, è il verbale a prevalere.
Il ragionamento della Corte si basa su una distinzione cruciale:
1. Errore Materiale: Si configura quando l’indicazione errata dei giudici nell’intestazione della sentenza è contraddetta dalle risultanze del verbale di udienza, ma la sentenza è stata effettivamente sottoscritta dai magistrati che, secondo lo stesso verbale, hanno partecipato alla deliberazione. In questo scenario, la situazione reale è chiaramente documentata e l’errore nell’intestazione è solo una svista formale, correggibile.
2. Nullità Assoluta: Si verificherebbe, invece, se i giudici che hanno sottoscritto la sentenza fossero diversi da quelli che hanno deliberato, come attestato dal verbale. Questo integrerebbe una violazione del principio di immutabilità del giudice.
Nel caso di specie, i giudici sottoscrittori della sentenza coincidevano con quelli che avevano deliberato secondo il verbale. Pertanto, la Corte ha concluso che si trattava di un mero errore materiale nella sentenza e di una semplice irregolarità formale, priva di qualsiasi effetto invalidante.
Le Conclusioni
La sentenza rafforza il principio secondo cui il formalismo processuale deve essere funzionale alla tutela dei diritti e non un ostacolo alla giustizia. Un errore di battitura o una svista nella redazione dell’intestazione di una sentenza non può annullare un provvedimento se la sostanza dell’atto processuale, documentata dal verbale d’udienza, è corretta e garantisce che la decisione sia stata presa dai giudici legittimamente costituiti. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando l’infondatezza manifesta della censura proposta.
Un’errata indicazione dei nomi dei giudici nell’intestazione della sentenza la rende nulla?
No, secondo la Cassazione non si tratta di una nullità ma di un mero errore materiale se la sentenza è sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, i quali hanno effettivamente deliberato.
In caso di discordanza, quale documento prevale tra il verbale d’udienza e l’intestazione della sentenza?
Prevale il contenuto del verbale d’udienza, in quanto documenta in modo incontestabile la reale situazione e la corretta composizione del collegio che ha partecipato alla deliberazione.
Cosa si intende per ‘errore materiale’ in questo contesto?
Si intende un’inesattezza formale nell’intestazione della sentenza che non altera la sostanza della decisione, in quanto la reale composizione del collegio giudicante è correttamente attestata in altri atti processuali, come il verbale del dibattimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2602 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME n. in Romania il DATA_NASCITA/DATA_NASCITA/1989 avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze in data 23/6/2022 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullament
con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Appello di Firenze rigettava l’istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale il 28/2/2019 e contestualmente disponeva la correzione dell’errore material consistente nell’erronea indicazione dei componenti del collegio giudicante nell’intestazione della sentenza.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il sostituto del difensore, AVV_NOTAIO, i quale ha dedotto:
2.1 il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità quanto-a fronte dell’eccezione di nullità sollevata dalla difesa in ragione della diversità collegio deliberante rispetto a quello indicato nella sentenza- ha apoditticamente ritenuto ch si trattasse di mero errore materiale e non di violazione rilevante ex art. 525, comma 2, cod.proc.pen. Infatti, mentre nel verbale di udienza e nel dispositivo risulta che il collegio composto dalla Presidente, DottAVV_NOTAIO, e dai giudici a latere COGNOME e COGNOME, nell’intestazione della sentenza figura quale Presidente la Dott.ssa NOME e giudice estensore la Dott.ssa COGNOME.
La censura proposta è manifestamente infondata, dovendo darsi prevalenza al contenuto del verbale di udienza rispetto all’intestazione della sentenza, in caso di difformi dei nominativi dei giudici, purché -come è nel caso di specie – i sottoscrittori della sente coincidano con i giudici che, secondo quanto risultante dal verbale, hanno deliberato. Trattasi, infatti, in tal caso, non di una nullità assoluta ma di un mero errore materiale nella intestazi della sentenza e di una semplice irregolarità formale, in quanto la reale situazione trov incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento.
In tal senso la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’indicazion nell’intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che han deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta d componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, Rv. 251350; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv.262587; Sez. 3, n. 556 del 06/02/1996, Rv. 204707)
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 21 Novembre 2023
Sentenza a motivazione semplificata