Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2602 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME n. in Romania il DATA_NASCITA/DATA_NASCITA/1989 avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze in data 23/6/2022 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullament
con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Appello di Firenze rigettava l’istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale il 28/2/2019 e contestualmente disponeva la correzione dell’errore material consistente nell’erronea indicazione dei componenti del collegio giudicante nell’intestazione della sentenza.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il sostituto del difensore, AVV_NOTAIO, i quale ha dedotto:
2.1 il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità quanto-a fronte dell’eccezione di nullità sollevata dalla difesa in ragione della diversità collegio deliberante rispetto a quello indicato nella sentenza- ha apoditticamente ritenuto ch si trattasse di mero errore materiale e non di violazione rilevante ex art. 525, comma 2, cod.proc.pen. Infatti, mentre nel verbale di udienza e nel dispositivo risulta che il collegio composto dalla Presidente, DottAVV_NOTAIO, e dai giudici a latere COGNOME e COGNOME, nell’intestazione della sentenza figura quale Presidente la Dott.ssa NOME e giudice estensore la Dott.ssa COGNOME.
La censura proposta è manifestamente infondata, dovendo darsi prevalenza al contenuto del verbale di udienza rispetto all’intestazione della sentenza, in caso di difformi dei nominativi dei giudici, purché -come è nel caso di specie – i sottoscrittori della sente coincidano con i giudici che, secondo quanto risultante dal verbale, hanno deliberato. Trattasi, infatti, in tal caso, non di una nullità assoluta ma di un mero errore materiale nella intestazi della sentenza e di una semplice irregolarità formale, in quanto la reale situazione trov incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento.
In tal senso la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’indicazion nell’intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che han deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta d componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, Rv. 251350; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv.262587; Sez. 3, n. 556 del 06/02/1996, Rv. 204707)
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 21 Novembre 2023
Sentenza a motivazione semplificata