Errore Materiale Sentenza: La Cassazione Corregge d’Ufficio la Composizione del Collegio
L’accuratezza formale degli atti giudiziari è un pilastro fondamentale del nostro sistema giuridico. Ma cosa succede quando un semplice refuso informatico altera un elemento, come la composizione del collegio giudicante? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla procedura di correzione di un errore materiale in una sentenza, dimostrando come il sistema preveda meccanismi snelli per rimediare a sviste che non intaccano la sostanza della decisione.
I Fatti: Un Giudice di Troppo nell’Intestazione della Sentenza
Il caso nasce da una nota della Cancelleria della Corte di Cassazione, che segnalava un’anomalia nell’intestazione di una sentenza emessa alcuni mesi prima. A causa di un “refuso dell’applicativo S.I.C. penale”, il sistema informatico non aveva registrato correttamente una sostituzione all’interno del collegio giudicante.
Di conseguenza, l’intestazione della sentenza riportava erroneamente sei componenti: il giudice originariamente designato (che in realtà era stato sostituito) più i cinque che avevano effettivamente partecipato. Il verbale d’udienza, invece, riportava correttamente il numero e i nominativi dei giudici che avevano preso parte alla decisione. Si è creata così una discrepanza tra due atti ufficiali.
L’Errore Materiale nella Sentenza e la Procedura di Correzione
Di fronte a questa situazione, la Corte ha agito d’ufficio, ovvero di propria iniziativa, per correggere quello che è stato qualificato come un “mero errore materiale”. L’articolo 130 del Codice di Procedura Penale prevede, infatti, una procedura specifica per correggere errori od omissioni che non determinano la nullità dell’atto e che non riguardano il contenuto decisionale.
L’errore materiale in una sentenza è tipicamente una svista, un errore di calcolo o, come in questo caso, un’inesatta trascrizione che non altera il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione. La divergenza tra l’intestazione della sentenza e il verbale d’udienza ha fornito la prova inconfutabile della natura puramente formale dell’errore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha disposto la correzione dell’intestazione della sentenza, ordinando la soppressione del nome del consigliere che non aveva preso parte alla decisione. In questo modo, è stata ripristinata la coerenza formale dell’atto, allineandolo a quanto correttamente riportato nel verbale d’udienza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è stata concisa e diretta. L’errore era palesemente materiale e non concettuale. Non vi era alcun dubbio su chi avesse effettivamente deciso la causa, poiché il verbale d’udienza, che fa fede fino a querela di falso, attestava la corretta composizione del collegio. L’anomalia nell’intestazione era quindi un vizio puramente formale, sanabile attraverso la procedura semplificata di correzione, che non richiede un nuovo giudizio né un complesso iter di impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio importante: la validità sostanziale di una decisione giudiziaria non viene compromessa da semplici sviste formali. Il sistema processuale è dotato di strumenti agili per garantire l’accuratezza e la certezza del diritto, preservando al contempo l’efficienza della giustizia. La correzione dell’errore materiale assicura che il documento ufficiale rispecchi fedelmente la realtà processuale, senza invalidare il lavoro svolto dai giudici e senza pregiudicare i diritti delle parti.
Che cos’è un errore materiale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, un errore materiale è una svista puramente formale, come l’errata indicazione dei giudici componenti il collegio nell’intestazione di una sentenza, derivante da un refuso informatico e che non influisce sulla sostanza della decisione.
Come può essere corretto un errore materiale in una sentenza?
Un errore materiale può essere corretto attraverso una procedura semplificata, ai sensi dell’art. 130 del codice di procedura penale. La Corte può procedere anche d’ufficio, cioè di propria iniziativa, disponendo la modifica dell’atto e la relativa annotazione sull’originale.
L’errore nella composizione del collegio ha reso nulla la sentenza?
No, l’errore non ha determinato la nullità della sentenza. Trattandosi di un vizio puramente formale e non sostanziale, la sua correzione ha sanato l’atto senza invalidare la decisione presa dal collegio che ha effettivamente partecipato all’udienza, come risultava dal verbale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza emessa da questa Corte il 09/05/2024, n. 34515/2024 in relazione al ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nata a THIENE il 12/09/1988; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’odierna procedura camerale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta d’ufficio a seguito della nota di Cancelleria del 7 ottobre 2024 ch segnalava che, a causa di “refuso dell’applicativo SRAGIONE_SOCIALE penale, la sostituzione de consigliere COGNOME (disposta per l’udienza del 9 maggio 2024 con provvedimento del Presidente di Sezione del 29 aprile 2024, n.d.r.) non si è concretizzata ed il consigliere COGNOME si è aggiunto nel collegio determinando la presenza dei sei componenti”. In effetti, nell’intestazione della sentenza, il Collegio appa erroneamente costituito da sei Consiglieri mentre il verbale dell’udienza riport numero e nominativi corretti dei Consiglieri che hanno partecipato alla decisione.
Considerato che ciò appare frutto di un mero errore materiale, occorre procedere alla relativa correzione, disponendo la soppressione nell’intestazione del nominativo del Consigliere COGNOME nei termini indicati nel dispositivo, conseguente annotazione in calce all’originale dell’atto.
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Corregge l’intestazione della sentenza emessa da questa Sezione della Corte di Cassazione in data 9 maggio 2024 n.34515/2024 in relazione al ricorso proposto da NOME COGNOME sopprimendo nell’indicazione dei componenti del Collegio il Consigliere COGNOME non presente.
Manda alla Cancelleria di eseguire le comunicazioni ed a procedere all’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’atto.