L’Errore Materiale in Sentenza: La Cassazione Chiarisce la Procedura di Correzione
Un errore materiale in sentenza può sembrare un dettaglio minore, ma la sua correzione segue regole precise che garantiscono la correttezza e l’integrità del processo giudiziario. Con l’ordinanza n. 41808 del 24 settembre 2024, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta per correggere un’imprecisione nel dispositivo di una sua precedente decisione, offrendo importanti chiarimenti sul ruolo e la composizione del giudice del rinvio. Questo caso evidenzia come anche un semplice errore di trascrizione richieda un intervento formale per assicurare la validità degli atti successivi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una segnalazione di errore materiale relativa a una sentenza della Corte di Cassazione emessa nel marzo 2024. In tale sentenza, la Corte aveva annullato un provvedimento e rinviato il caso per un nuovo giudizio. Tuttavia, nel dispositivo, aveva indicato come giudice del rinvio ‘altra Sezione della Corte di appello di L’Aquila’. Questa formulazione era errata. La dicitura corretta avrebbe dovuto essere ‘alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione’. Sebbene la differenza possa apparire sottile a un occhio non esperto, essa ha implicazioni procedurali fondamentali.
Correzione dell’Errore Materiale Sentenza e Garanzie Procedurali
L’intervento della Corte si è reso necessario per sanare questo vizio puramente formale. La procedura di correzione degli errori materiali è disciplinata dall’articolo 130 del codice di procedura penale, che consente di rettificare sviste o omissioni che non incidono sulla sostanza della decisione. Il punto cruciale della questione, tuttavia, non è tanto l’errore in sé, quanto la precisazione sulla composizione del giudice del rinvio. La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’imparzialità del giudice.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su precise norme procedurali. In primo luogo, ha richiamato l’articolo 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, in caso di annullamento con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, trattandosi di un procedimento di prevenzione, la competenza era della stessa Sezione della Corte d’appello.
In secondo luogo, e questo è il passaggio più significativo, la Corte ha sottolineato la necessità che il nuovo giudizio si svolga ‘in diversa composizione collegiale’. Questa precisazione è imposta dall’articolo 34 del codice di procedura penale, che sancisce l’incompatibilità del giudice che ha già partecipato a una fase del giudizio. In altre parole, gli stessi giudici che avevano emesso la decisione annullata non possono giudicare nuovamente lo stesso caso, al fine di garantire una valutazione nuova e imparziale dei fatti. La Corte ha anche citato un proprio precedente (sentenza n. 19426/2021) per rafforzare questo principio consolidato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame, pur risolvendo un semplice errore materiale in sentenza, assume un valore didattico. Essa ci ricorda che la giustizia non è solo sostanza, ma anche forma. La precisione terminologica negli atti giudiziari è essenziale per evitare ambiguità e garantire il corretto svolgimento del processo. La decisione ribadisce con forza il principio di incompatibilità del giudice come cardine dell’equo processo, assicurando che ogni fase di giudizio sia condotta da un organo giudicante privo di preconcetti derivanti da precedenti valutazioni. La correzione, dunque, non è stata un mero atto burocratico, ma un’affermazione dei principi fondamentali che reggono la procedura penale.
Cos’è un errore materiale in una sentenza?
È un errore puramente formale, come una svista nella trascrizione o un errore di calcolo, che non modifica il contenuto logico e la sostanza della decisione del giudice. Può essere corretto attraverso una procedura semplificata.
Perché la Corte ha specificato che il giudice del rinvio deve avere una ‘diversa composizione’?
Per garantire l’imparzialità del nuovo giudizio. Secondo l’art. 34 del codice di procedura penale, i giudici che hanno già emesso una decisione sulla causa sono incompatibili a giudicarla nuovamente, per evitare che siano influenzati dalla loro precedente valutazione.
Cosa succede dopo che la Corte di Cassazione annulla una sentenza con rinvio?
Gli atti vengono trasmessi a un altro giudice (il cosiddetto ‘giudice del rinvio’), che di norma è lo stesso ufficio giudiziario che aveva emesso la sentenza annullata. Questo giudice deve riesaminare il caso e decidere di nuovo, attenendosi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41808 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza n. 24395 del 05/03/2024 della Corte di cassazione, Sesta Sezione penale sui ricorsi di:
COGNOME NOME nato a Giulianova il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Lucera il DATA_NASCITA
Strange NOME nato a Martinsicuro il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, nel dispositivo della sentenza n. 24395 del 5 marzo 2024 emessa da questa Sezione penale della Corte di cassazione, per mero errore materiale è stato indicato come giudice del rinvio altra Sezione della Corte di appello di L’ Aquila, anziché la Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione;
ritenuto che la correzione richiesta non incide sulla ordinanza;
rilevato che occorre procedere alla correzione a norma dell’art. 130 cod. proc.
pen.;
osservato che, in tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte d’appello, per la natura del provvedimento censurato, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla stessa Sezione che lo ha adottato, sia pur in diversa composizione collegiale, per l’incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione (da ultimo Sez. 5 n. 19426 del 20/04/2021, COGNOME, Rv. 281253 – 01).
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 24395 del 05/03/2024 emessa dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione, sostituendo le parole “ad altra Sezione della Corte d’appello di L’Aquila” con le parole “alla Corte di appello di L’ Aquila in diversa composizione.”
Manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza in calce della suddetta sentenza e l’annotazione nel ruolo di udienza.
Così deciso il 24 settembre 2024